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Risarcibilità delle lesioni da sinistro stradale: stop della Cassazione ai limiti imposti dalle assicurazioni

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Risarcibilità delle lesioni da sinistro stradale: stop della Cassazione ai limiti imposti dalle assicurazioni
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Secondo una recente sentenza, sono risarcibili anche i danni “strumentalmente” accertati (ad esempio, con la radiografia).

La Corte di Cassazione impone un nuovo stop alle assicurazioni che cercano di limitare la risarcibilità delle lesioni per così dire fasulle (colpi di frusta e simili), considerando spesso un abuso anche le cosiddette lesioni micropermanenti, ma che non sono state “strumentalmente” accertate.

La sentenza 31072/19, pubblicata il 28 novembre dalla III Sezione civile stabilisce infatti che le modifiche apportate dal Decreto “Cresci Italia” agli artt. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private non stabiliscono paletti né ai mezzi di prova né alla risarcibilità del danno: va escluso che i postumi di lieve entità debbano essere dimostrati con esami strumentali e che restino senza compensazione pecuniaria lesioni che non arrivano a una (asserita) soglia minima di gravità. Conta soltanto che le lesioni siano vere e dovute al sinistro stradale. E vanno accertate con i criteri della medicina legale, che da sempre comprendono l’esame visivo e clinico oltre che la diagnostica per immagini.

Nello specifico, è stato accolto il ricorso di un danneggiato contro le conclusioni del sostituto procuratore generale. Per i giudici di legittimità un danno permanente alla salute può sussistere anche senza accertamenti strumentali, quando ricorrono indizi gravi, precisi e concordanti sulla lesione e relativa genesi. E il Tribunale ha violato l’art. 138 Cda quando ha escluso la risarcibilità di un danno “suscettibile di accertamento medico-legale” soltanto perché l’accertamento risulta frutto di una mera valutazione clinica. E ciò perché l’art. 32, comma 3 ter del Decreto legge 1/2012 è una norma di quelle che la dottrina definisce “in senso lato”: non contiene comandi o divieti, ma si rifà a quelli contenuti in altre norme.

Proprio per questo la nuova legge impone l’applicazione rigorosa dei criteri della medicina legale per risarcire i microdanni alla salute causati da sinistri stradali. E ciò per ridurre i costi degli indennizzi, e quindi i premi assicurativi. Il tutto non solo per sconfiggere le truffe assicurative, anche contro i risarcimenti facili. Secondo gli Ermellini, un danno alla salute, se non risulta accertabile obiettivamente, non esiste come categoria giuridica, prima ancora che fattuale. “Ma l’obiettività dell’accertamento non si arresta sulla soglia della mancanza di prove documentali”. Sbaglia, quindi, il giudice che aderisce alla Ctu secondo cui i postumi permanenti ci sono, ma la sussistenza non deriva da un accertamento strumentale, come ad esempio la radiografia.

Redazione Nurse Times

Fonte: Sportello dei Diritti

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