Come è noto il 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto sanità per il periodo 2016 – 2018 tra l’Aran, le Confederazioni e le Organizzazioni Sindacali rappresentative
È altresì noto, in particolare ai soggetti istituzionali che a vario titolo concorrono alla definizione del Contratto, tra cui le Regioni, che alcune definizioni normative e di finanziamento rivengono da una serie di provvedimenti che di seguito si riportano:
- Legge delega n.124 del 7 agosto 2015;
- Decreti Legislativi n.74 e n.75 del 25 maggio 2015;
- Contratto Collettivo Quadro del 13 luglio 2016;
- Atto di indirizzo generale Funzione Pubblica del 6 luglio 2017;
- Direttiva Comitato di Settore Regioni Sanità 7 agosto 2017
La novità più significativa del “nuovo” contratto è riportato nel Titolo III Capo II che risulta composto da dodici (12) articoli dedicati (artt. dal n.14 al n.23) riguardanti l’istituto contrattuale degli Incarichi di Funzione. È un istituto contrattuale che seppur “maldestramente”, con risicate risorse, si pone l’obiettivo di valorizzare il ruolo delle professioni sanitarie.
Infatti, l’articolato definisce percorsi dedicati di valorizzazione, anche di natura economica, per ognuno dei professionisti sanitari cui ai ventidue (22) profili professionali inseriti nel comparto sanitario, che dispone di titoli e percorsi curriculari definiti e classificati dal proprio ordinamento professionale ed espressione di competenze avanzate e/o specialistiche idonee ed esclusive per ricoprire incarichi funzionali cui necessitano le Aziende Sanitarie, oggi alle prese con nuovi modelli organizzativi che i cambiamenti in atto impongono.
La regione Puglia, forse con l’evidente finalità di impedire l’applicazione dell’istituto contrattuale degli incarichi di funzione e conseguentemente frenare o ancor peggio impedire la valorizzazione del ruolo delle professioni sanitarie contenendo le spese di finanziamento degli stessi; senza averne titolo e senza confrontarsi con le OO. SS. (… che ci stanno a fare?), interviene sull’argomento con una direttiva/chiarimento (in allegato) che per contenuti è all’esatto contrario di quanto definisce il vigente contratto riguardo alle modalità di accesso agli incarichi di funzione, i requisiti di accesso, i criteri selettivi e i dettagli applicativi, già ampiamente e chiaramente descritti e disciplinati dal vigente CCNL
Infatti, il Dipartimento Promozione Salute della Puglia, con una nota del 21 novembre c.a. definita “chiarimenti” sugli incarichi di funzione ex art. 14 CCNL area Comparto 21 maggio 2018, in risposta ad una nota del DG della AOU Policlinico di Bari, Giovanni Migliore inoltrata in data 10 settembre u.s. (si noti la solerzia, la capacità e la tempestività del Dipartimento Promozione nel fornire risposte – quasi tre i mesi intercorsi), attraverso i suoi cultori del diritto del lavoro, “scienziati” del “sapere contrattuale”, con il metodo del copia e incolla, estrae dal Capo II del CCNL alcune descrizioni contrattuali e precisamente l’art. 14 e l’art. 21 e nel fornire risposta a margine al DG G. Migliore, si diletta a “giocare” con descrizioni lessicali interpretative fantasiose.
La conclusione cui perviene la Regione, tra l’altro neppure richiesta dal D.G. Migliore che notoriamente è un esperto della disciplina contrattuale per la sua esperienza e carica istituzionale di Vicepresidente che ricopre nella FIASO (Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere) “ciurla nel manico” poiché si sofferma solo su alcuni articoli che compongono il capo 10 del CCNL.
Lo scopo appare evidente poiché finalizza l’ultimo capoverso della nota ad una “perla” che di seguito si riporta integralmente:… omissis … gli incarichi di coordinamento conferiti in forza della previgente normativa, restano validi fino alla quiescenza dei relativi titolari.
Evidentemente tale descrizione ancorché richiamando inopportunamente l’art. 21 e 20 senza considerare tutto il resto ed in particolare l’art. 23 (decorrenza e disapplicazione) del vigente CCNL, non fa una grinza poiché il CCNL nulla toglie a chi è titolare di un incarico di coordinamento a prescindere dalle modalità di conferimento dello stesso, poiché i professionisti con l’incarico di coordinamento sono destinatari di norme di tutela in quanto posti nella classificazione di CPS senior nella rispondente professione di riferimento con la conservazione del relativo indennizzo economico per la “funzione” ricoperta che viene assorbita (comma 3 art.21) nella eventualità i professionisti titolari di incarichi di coordinamento, in possesso dei requisiti previsti, siano interessati a partecipare ai nuovi avvisi di selezione per il conferimento della funzione di coordinamento così come innovata dalla legge n. 43 del 2006 che, come si legge al comma 4 dello stesso articolo 21 .. è confermata e valorizzata all’interno della graduazione dell’incarico di organizzazione, anche in relazione all’evoluzione dei processi e modelli organizzativi ed all’esperienza e professionalità eseguite” (Parere ARAN n. CSAN23a e CSAN30a in allegato).
Ancora, il Dipartimento, pur dilettandosi nella sua fantasiosa interpretazione dell’articolato contrattuale ed in piena solitudine, detta le sue “perle” e nel contempo “precisa (al 5° capoverso) che al riguardo che due nuove tipologie di incarico contrattualmente previste sono ancora oggetto di studio ed approfondimento da parte sia del Ministero che dei Tavoli Tecnici Interregionali, che non hanno tuttora prodotto alcuna direttiva applicativa”.
Incredibile!! Un capoverso capolavoro incoerente e bugiardo.
Insomma, la regione dispensa “perle” di chiarimenti non richiesti, inopportuni, incompetenti che potrebbero indurre alcuni DG, i più “smaliziati”, a sospendere unilateralmente la definizione contrattuale degli incarichi.
Ancora, il Dipartimento Salute, con la nota in esame, al penultimo capoverso si supera lasciando finalmente intendere il suo maldestro tentativo di bloccare tutti gli accordi avviati tra i DG e le Aziende ed Enti del S.S.R. in applicazione del “nuovo” contratto, relativamente agli incarichi di funzione nella parte in cui afferma, in continuità di quanto asserito al 5° capoverso: .. omissis .. i suddetti parametri relativi a posizioni organizzative ed incarichi di coordinamento… andranno riferiti ai nuovi incarichi di funzione… cumulativamente considerati ed al netto degli incarichi di coordinamento che permangono in quanto conferiti in forza della previgente normativa.
Ovviamente, le affermazioni/orientamenti/chiarimenti su indicate neppure richiesti dal D.G. G. Migliore rendono il Dipartimento della salute non nuovo ad iniziative illuminanti (VEDI articolo sui coordinatori) un’interprete del contratto che surclassa l’ARAN, il Comitato di Settore di cui la stessa regione Puglia fa parte, i Direttori Generali e le loro associazioni professionali, Il Ministero e innanzitutto le OO.SS. che “nulla più hanno da dire” sull’argomento poiché neppure coinvolte.
Ovviamente, la complessità dell’argomento che presuppone conoscenze approfondite, diventa materia fertile per dividere i professionisti sanitari, ignari dei “giochi” che si muovono alle loro spalle. L’articolato contrattuale quindi esposto a libere interpretazioni a secondo degli interessi da coltivare. L’istituto degli incarichi da strumento per valorizzare le professioni a strumento per dividerle. Che tristezza.
N.B. La redazione dichiara la piena disponibilità ad ospitare, sull’argomento, chiunque ha elementi e argomenti di confronto.
Redazione Nurse Times
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