La Segreteria Territoriale FIALS Milano area metropolitana in una nota informa gli iscritti sulle ultime novità provenienti dalla legge di Bilancio 2020 che riguardano le detrazione e l’obbligo tracciabilità pagamenti
L’art. 1 della legge di Bilancio n. 160/2019 in vigore dal 1° gennaio 2020:
- al comma 679 specifica che la detrazione spetta solo se l’onere è sostenuto dal paziente con bonifico o pagamento su conto corrente postale, mediante assegni bancari e circolari, bancomat, carte di credito e prepagate.
È tuttavia obbligatorio, ai fini della detraibilità, versare in modalità tracciabile il compenso al dentista e al medico che operano sia in strutture prettamente private, sia nei loro studi professionali.
- al comma 680 precisa che tale obbligo NON è previsto per le spese sostenute in farmacia/ parafarmacia per l’acquisto di medicinali/ dispositivi medici.
Inoltre, non si applica a prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale, e a quelle fruite ad opera di sanitari che lavorano in libera professione intramoenia nell’ambito della struttura pubblica da cui dipendono.
IMPORTANTE. Sempre da quest’anno, le spese che danno diritto alle detrazioni del 19% nella dichiarazione dei redditi, NON possono più essere effettuate con l’utilizzo del contante:
- spese sanitarie;
- spese veterinarie;
- spese per istruzione;
- spese funebri;
- erogazioni liberali;
- spese per l’assistenza personale;
- spese per attività sportive per ragazzi;
- spese per intermediazione immobiliare;
- interessi per mutui ipotecari per acquisto immobili;
- premi per assicurazioni sulla vita/contro gli infortuni;
- spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede;
- spese acquisto abbonamenti servizi di trasporto pubblico locale/regionale/interregionale.
Redazione Nurse Times
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