Di seguito la richiesta inviata dall’Associazione avvocatura degli infermieri.
La scrivente Associazione tutela il diritto del lavoro e della salute degli Infermieri sul territorio italiano. Premesso che è malattia ogni evento morboso che sia incompatibile con la specifica attività lavorativa svolta dal prestatore di lavoro (T.U. 7 settembre 2009 n. 205), ed è invece infortunio ogni causa violenta subita in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124), questa Associazione, considerato che per radicata e granitica giurisprudenza l’I.N.A.I.L. indennizza il danno subito in occasione di lavoro anche se la patologia non è tabellata, ove si dimostri il nesso causale tra evento e danno (Cass. Lav., 29 novembre 2017 n. 28507), e che anche la causa microbica è ritenuta causa generatrice di infortunio: “La causa violenta da infortunio, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, è da considerarsi anche se dovuta all’azione di fattori microbici o virali che penetrando nell’organismo umano e ne determinano l’alterazione dell’equilibrio anatomico-fisiologico, sempreché tale azione, pur se i suoi effetti si manifestino dopo un certo tempo, sia in rapporto (accertabile anche con ricorso a presunzioni semplici) con lo svolgimento dell’attività lavorativa (fattispecie relativa ad epatite virale contratta a causa della sua attività da un primario ospedaliero di reparto trasfusionale)” – Cass. Lav., 27 giugno 1998, n. 6390.
Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, la scrivente Associazione avvocatura degli infermieri, chiede che la direzione generale I.N.A.I.L. in persona del l.r.p.t., esaminato quanto succintamente esposto, voglia tabellare tra le cause di infortunio e malattie professionali (quando, in quest’ultimo caso, ricorrono i requisiti di legge) anche l’infezione di COVID-19 che causi la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di tre giorni.
Diversamente opinando, si informa la S.V. che questa Associazione offrirà ogni supporto, anche legale, agli infermieri che dovessero subire quanto succitato, affinché i danni sofferti a causa dell’infezione COVID-19 sul lavoro, non sia considerata malattia I.N.P.S. ma infortunio I.N.A.I.L.
Il presidente – dott. Mauro Di Fresco
Lascia un commento