Non esiste nessun obbligo di vaccinazione degli operatori sanitari. Facciamo, quindi, chiarezza ulteriormente sulle “Indicazioni in tema di obblighi vaccinali per gli operatori sanitari” diramate dalla Regione Puglia con nota indirizzata – tra gli altri – alle OO.SS.
L’obbligatorietà delle vaccinazioni per gli operatori sanitari (legge regionale Puglia 19.06.2018 n. 27) è illegittima. Citiamo, a tal proposito la sentenza del 6 giugno 2019 n. 137 della Corte Costituzionale:
Nelle parole del ricorso, l’art. 1, comma 1 trasforma di fatto le vaccinazioni raccomandate dal PNPV in vaccinazioni obbligatorie, mentre il comma 2 del medesimo art. 1 attribuisce alle direzioni sanitarie il potere di obbligare, in determinate circostanze, la generalita’ degli operatori sanitari ad effettuare vaccinazioni normalmente non raccomandate. In tal modo, la disposizione impugnata imporrebbe obblighi di vaccinazione non previsti dalla legislazione statale, eccedendo dalle competenze regionali e intervenendo «in un ambito nel quale sono prevalenti gli aspetti ascrivibili ai principi fondamentali in materia di salute e di profilassi internazionale riservati alle competenze legislative dello Stato, ai sensi dell’art. 117, comma terzo, e comma secondo, lettera q), della Costituzione». Essa, inoltre, violerebbe il principio di eguaglianza e di riserva di legge in materia di
Sentenza del 6 giugno 2019 n. 137 della Corte Costituzionale
trattamenti sanitari di cui agli artt. 3, 32 della Costituzione.
Non è, quindi, configurabile alcun obbligo di vaccinazione a carico degli operatori sanitari. Allo stesso modo si riterranno illegittimi quei procedimenti disciplinari nei confronti degli operatori sanitari che, in ipotesi, rifiutino di sottoporsi di sottoporsi a vaccinazione.
Lascia un commento