Si torna a parlare dell’infermiera siciliana si è rifiutata di vaccinarsi contro l’influenza, come stabilito dall’assessorato regionale alla Salute. La donna, iscritta al sindacato Nursind, aveva presentato un ricorso che ha vinto e ora tornerà a lavoro.
Lo fa sapere lo stesso sindacato degli infermieri Nursind. Il sindacato sottolinea che «è una vittoria di civiltà, che rinosce il principio di autodeterminazione del cittadino e del lavoratore, nonché il diritto al lavoro ex art 36 cost, avverso la paventata ipotesi della sospensione temporanea del lavoro di quanti non si volessero sottoporre al vaccino».
Secondo il Nursind «la vittoria è tanto più importante dopo la recente pronuncia del TAR Palermo, anch’esso adito da alcuni infermieri nostri iscritti, che ha sostenuto che nella fattispecie trattasi di diritti inviolabili della persona umana, che non possono essere affievoliti da un atto amministrativo».
L’obbligo della vaccinazione antinfluenzale
L’assessorato alla Salute in occasione della campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020/2021 aveva introdotto l’obbligo della vaccinazione antinfluenzale per i Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario. La mancata vaccinazione, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l’inidoneità temporanea, per tutto il periodo della campagna, allo svolgimento della mansione lavorativa.
Nella sua tesi difensiva contro la ricorrente, l’assessorato alla Salute ha sottolineato che la disposizione sul vaccino è «una vera e propria misura di civiltà che la Regione, secondo il dettato di cui all’art. 32 della Costituzione, per motivi di equità e di universalità aveva inteso offrire gratuitamente alla collettività, nell’evidente intento di salvaguardare la salute pubblica e di ridurre le conseguenze della pandemia». Ma il Giudice del Lavoro ha sottolineato che «la normativa volta a contrastare la diffusione del Covid 19 non ha introdotto un obbligo vaccinale per il personale sanitario il cui mancato assolvimento determina inidoneità al lavoro».
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