Varato all’unanimità il provvedimento che prevede una stretta per i non vaccinati. Aggiornata la previsione degli obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario.
Per contrastare la quarta ondata di coronavirus il Consiglio dei ministri ha varato all’unanimità, dopo il parere favorevole della Cabina di regia, il decreto legge che rafforza le misure anti-Covid (vedi allegato). Via libera soprattutto alla stretta sui no vax, con il super Green Pass, valido per nove mesi, anche in zona bianca e garantito solo ai vaccinati per accedere alle attività ludiche e ricreative. A partire dal 15 dicembre l’obbligo vaccinale sarà esteso, oltre che al comparto sanitario e alle Rsa, alla sicurezza, alla difesa e al personale scolastico. La dose booster di vaccino sarà possibile dopo cinque mesi dalla precedente somministrazione.
Di particolare interesse l’articolo 4, che stabilisce gli “Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario”. Vediamolo nel dettaglio.
- Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli esercenti le professioni sanitarie, per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15 dicembre 2021, della somministrazione della dose di richiamo del ciclo vaccinale primario, nel rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con circolare del ministero della Salute. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione è somministrata altresì nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome in conformità alle previsioni contenute nel predetto piano.
- Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid- 19, non sussiste l’obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o differita
- Gli Ordini degli esercenti le professioni sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni nazionali, che a tal fine operano in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali, avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle certificazioni verdi COVID19 comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalità definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’articolo 9, comma 10, del decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52. Qualora dalla Piattaforma nazionale-DGC non risulti l’effettuazione della vaccinazione anti Sars-Cov-2, anche con riferimento alla dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nelle modalità stabilite nella circolare di cui al comma 1, l’Ordine professionale territorialmente competente invita l’interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione o l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro un termine non superiore a 20 giorni dall’invito o comunque l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1.
- Decorso il termine di cinque giorni di cui al comma 3, qualora l’Ordine professionale accerti il mancato adempimento dell’obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di richiamo, ne dà comunicazione alle Federazioni nazionali competenti e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro. L’ inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti dell’articolo 4 del Decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. L’atto di accertamento dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è adottato da parte dell’Ordine territoriale competente, all’esito della verifica di cui al comma 3, ha natura dichiarativa, non disciplinare, determina l’immediata sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie ed è annotato nel relativo Albo professionale.
- La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell’interessato all’Ordine territoriale competente e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente anche al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale primario e, per i professionisti che hanno completato il ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.
- Per i professionisti sanitari che si iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini professionali territoriali l’adempimento dell’obbligo vaccinale è requisito ai fini dell’iscrizione.
Previsti inoltre l’aumento e il rafforzamento dei controlli da parte delle forze di polizia. Il Green Pass sarà richiesto anche sui treni regionali e interregionali. Rimane il Green Pass 3G per treni a lunga percorrenza. Il Green Pass “base” sarà obbligatorio dal 6 dicembre anche per: alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva, trasporto ferroviario regionale e trasporto pubblico locale. Attività aperte anche se scatteranno le zone gialla e arancione, ma accessi consentiti solo a chi è munito del super Green Pass, ossia è vaccinato o guarito dal Covid.
Il tampone sarà valido solo per andare al lavoro, per i servizi essenziali o per gli spostamenti a lunga percorrenza. Per il resto varrà il super Green Pass anche in zona bianca. Quindi per i non vaccinati o guariti dal Covid sarà interdetto l’accesso a tutte le attività per le quali è oggi chiesto l’accesso con il Green Pass (dai ristoranti al chiuso fino alle palestre). Non dovrebbero cambiare i termini di validità dei tamponi anti-Covid. L’ipotesi era quella di prevedere una riduzione da 72 a 48 ore per la durata del tampone molecolare e da 48 a 24 per l’antigenico, ma allo stato attuale sarebbe stato accantonata.
Il vaccino anti-Covid, anche se domani dovesse arrivare l’okay di Ema, non sarà obbligatorio per gli under 12. Allo stesso modo, per i ragazzi al di sotto dei 12 anni non sarà obbligatorio il Green Pass.
Il super Green Pass dovrebbe valere in zona bianca solo per il periodo delle feste natalizie, e dunque per circa un mese a partire dal 6 dicembre. Però la data non è ancora decisa, dipenderà dall’andamento della curva epidemiologica ed è oggetto di discussione in Consiglio dei ministri. In zona gialla e arancione, invece, dovrebbe rimanere anche oltre la fine delle festività.
ALLEGATO: Testo del provvedimento
Redazione Nurse Times
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