Con la sentenza n.14 del 2023, la Corte ha ritenuto infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa prr la regione Siciliana, in riferimento agli artt. 3, 4, 32, 33, 34 e 97 Cost., dell’art. 4, commi 1 e 2, del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui prevede, da un lato, l’obbligo vaccinale per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 per il personale sanitario e, dall’altro lato, per effetto dell’inadempimento dello stesso, la sospensione dall’esercizio delle professioni sanitarie.
Ha sollevato altresì questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 21 Cost., dell’art. 1 della legge n. 219 del 2017, e dell’art. 4 del d.l. n. 44 del 2021, come convertito, nella parte in cui tali disposizioni non escludono espressamente l’onere di sottoscrizione del consenso informato nei casi, rispettivamente, di trattamenti sanitari obbligatori e di vaccinazione obbligatoria.
Con riferimento al primo gruppo di questioni, la Corte ha precisato preliminarmente che l’articolo 32 Costituzione conferisce al legislatore il compito di bilanciare il diritto dell’individuo all’autodeterminazione della propria salute con l’interesse della collettività, tenendo presente anche il principio di solidarietà.
Ciò premesso, la Corte ha stabilito che, di fronte alla situazione epidemiologica, il legislatore – tenendo conto dei dati forniti dalle autorità scientifico-sanitarie, nazionali e sovranazionali, istituzionalmente preposte al settore, quanto a efficacia e sicurezza dei vaccini – ha operato una scelta che non appare inidonea allo scopo, né irragionevole o sproporzionata, tenendo peraltro presente che misure simili sono state adottate anche in altri Paesi europei e non.
Per la Corte, “non può, pertanto, condividersi la lettura che il Collegio rimettente dà della giurisprudenza di questa Corte, la quale ha, per contro, affermato che devono ritenersi leciti i trattamenti sanitari, e tra questi le vaccinazioni obbligatorie, che, al fine di tutelare la salute collettiva, possano comportare il rischio di ‘conseguenze indesiderate, pregiudizievoli oltre il limite del normalmente tollerabile’ (sentenza numero 118 del 1996)”.
In altre parole, il rischio che possa verificarsi qualcosa di grave sulla salute del singolo non rende di per sé costituzionalmente illegittima la previsione di un trattamento sanitario obbligatorio.
Con riferimento, invece, alla questione del consenso, la Corte ha rilevato che “l’obbligatorietà del vaccino lascia comunque al singolo la possibilità di scegliere se adempiere o sottrarsi all’obbligo, assumendosi responsabilmente, in questo secondo caso, le conseguenze previste dalla legge”. Invece, qualora “il singolo adempia all’obbligo vaccinale, il consenso, pur a fronte dell’obbligo, è rivolto, proprio nel rispetto dell’intangibilità della persona, ad autorizzare la materiale inoculazione del vaccino”.
Redazione NurseTimes
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