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Tempo di vestizione, Usl Umbria 2 deve pagare gli arretrati a cinque infermieri

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Ascoli, il Tribunale dà ragione a 400 infermieri: tempo tuta da retribuire
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Lo ha stabilito la Corte d’Appello di Perugia, accogliendo il ricorso di alcuni dipendenti dell’ospedale di Orvieto, assistiti da Uil-Fpl.

La Corte di Appello di Perugia ha condannato l’Usl Umbria 2 al pagamento degli arretrati relativi al cambio turno di cinque infermieri, riconoscendo che il tempo necessario a indossare il camice fa parte dell’orario di lavoro e dunque deve essere retribuito. La Corte, presieduta da Alessio Gambaracci, ha accolto i ricorsi presentati da cinque infermieri in servizio all’ospedale di Orvieto, riconoscendo loro risarcimenti complessivi pari a 2.563 euro per la sola vestizione, e dunque ridotti della metà rispetto alle richieste iniziali.

Ma il principio, sancito con la sentenza, riguarda più di 5 mila lavoratori soltanto in Umbria. Con risarcimenti che in totale potrebbero superare i 10 milioni di euro. Bastano questi dati per rendersi conto della straordinaria portata della vittoria giudiziaria della Uil-Fpl. La vicenda iniziò nel 2007 a Terni, dove il sindacato avviò la battaglia per far riconoscere il diritto al cambio turno retribuito a infermieri, operatori socio-sanitari e tecnici della sanità. Il Tribunale di Orvieto gli diede subito ragione e l’iniziativa ebbe una grande risonanza nazionale.

“Da quella nostra iniziativa – commenta Gino Venturi, segretario provinciale di Uil Terni – si arrivò a inserire il riconoscimento di quel diritto addirittura nel Contratto collettivo nazionale di lavoro. Oggi, infatti, tutto questo è sancito anche nel Contratto nazionale del comparto sanità, vale in tutta Italia e siamo mobilitati per dargli immediata attuazione anche in Umbria. Quello di cui parliamo ora è però un’altra cosa. Si tratta del risarcimento per gli anni precedenti”.

Un obiettivo raggiunto dalla Uil-Fpl dopo ben 12 anni, passando per tutti i gradi di giudizio. “Siamo stati costretti ad adire le vie legali – osserva Marco Cotone, segretario regionale di Uil-Fpl – perché le aziende sanitarie umbre non hanno neanche degnato di una risposta i tentativi di conciliazione in sede amministrativa da noi promossi. Un comportamento inspiegabile perché in tal modo, oltre a non aver dimostrato attenzione verso i propri lavoratori, si sono anche assunte la responsabilità di aver enormemente aumentato la spesa, che ora è a carico delle stesse aziende”.

Alla fine di dicembre è arrivata la sentenza della Corte di Appello di Perugia, che ha chiuso definitivamente il percorso giudiziario iniziato a Orvieto e passato anche attraverso la Corte di Cassazione, la quale aveva stabilito che “in materia di orario di lavoro nell’ambito dell’attività infermieristica il tempo di vestizione-svestizione da diritto alla retribuzione… trattandosi di un obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza ed igiene, riguardanti sia la gestione del servizio pubblico sia la stessa incolumità del personale addetto”.

La Cassazione aveva ribaltato il primo giudizio negativo d’appello e aveva chiesto alla Corte un nuovo pronunciamento di merito sulla base di quanto statuito. Da oggi, dunque, il tempo per indossare le divise e presentarsi così puntuali e già pronti per la sostituzione del collega di turno è tempo di lavoro, e dunque deve essere pagato. Il Tribunale di Orvieto aveva calcolato 15 minuti al giorno per la vestizione iniziale e la svestizione a fine turno.

L’intero procedimento giudiziario, che riguarda cinque infermieri dell’ospedale di Orvieto, sostenuto dalla Uil-Fpl di Terni, è stato patrocinato dall’avvocato Maurizio D’Animando. Il principio vale non solo per gli infermieri, ma anche per gli operatori socio sanitari e i tecnici sanitari. Del settore pubblico, ma anche del settore privato. In alcuni casi i risarcimenti per gli anni trascorsi possono arrivare anche ad oltre 5mila euro a testa. Ma possono accedere al risarcimento solo i lavoratori che individualmente attivano la procedura legale.

Redazione Nurse Times

Fonte: Corriere dell’Umbria

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