Così ha deciso il giudice di pace del capoluogo sannita, accogliendo la richiesta di una paziente.
Il giudice di pace di Benevento ha riconosciuto a una paziente oncologica il diritto al rimborso delle spese sostenute per un esame diagnostico di medicina nucleare con apparecchiatura Pet/Tac. La donna era stata costretta a effettuare l’indagine in un centro polidiagnostico privato accreditato. Quest’ultimo, a sua volta, si era visto costretto ad applicare la tariffa, seppur in maniera ridotta, per aver raggiunto il tetto delle prestazioni eseguibili con accreditamento del Servizio sanitario nazionale, riconosciutogli dall’Azienda sanitaria locale di Benevento ai tempi dell’esecuzione da parte della paziente.
La Asl ha tentato di resistere alla richiesta di rimborso, ma è stata condannata al risarcimento, visto che la prestazione, per i malati oncologici, è normalmente effettuata in regime di esenzione totale. Dopo l’iniziale diniego, infatti, la paziente non si è data per vinta e l’ha chiamata in giudizio, sostenendo che le ragioni d’urgenza di una prestazione salvavita (per la quale vige il regime di esenzione totale), in strutture sia pubbliche che private, non possono essere eliminate da tetti di spesa regionali, pena la violazione degli artt. 32 della Costituzione e 8 bis/1-2 d. Lgs n. 502/1999.
Ebbene, il giudice di pace, con sentenza n. 944/2018, le ha dato ragione, ribadendo “il diritto primario e fondamentale alla salute, previsto e tutelato dalla Carta Costituzionale”. Ha così disposto il rimborso delle spese ospedaliere, anche non autorizzate, nei casi di pericolo di vita o di aggravamento della malattia o di non adeguata guarigione, evitabili soltanto con cure tempestive, non ottenibili dalla struttura pubblica.
Massimo Randolfi
Lascia un commento