Home Regionali Lazio “Sospensione illegittima dall’esercizio della professione infermieristica”: Coina diffida Opi Roma
LazioNT NewsRegionali

“Sospensione illegittima dall’esercizio della professione infermieristica”: Coina diffida Opi Roma

Condividi
Personale sanitario, sospensione "sospesa" per i non vaccinati in caso di guarigione dal Covid
Condividi

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Marco Ceccarelli, segretario nazionale del Coordinamento Infermieristico Autonomo.

Alla scrivente O.S. sono pervenute diverse segnalazioni di sospensioni dall’esercizio della professione di infermieristica, deliberate dal Consiglio di Opi Roma e risultate successivamente illegittime poiché in violazione di legge.

Nei casi di sospensione sottoposti alla scrivente si evidenziavano errori di calcolo inerenti i tempi di vaccinazione, ovvero professionisti che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione e sono stati sospesi perché non avevano adempiuto alla dose booster entro 90 giorni.

La normativa vigente e la nota del capo di Gabinetto del ministero della Salute, specifica: “Più nel dettaglio, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario non può ritenersi esigibile:

  • per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS- CoV-2 in soggetti mai vaccinati e, in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2, entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
  • per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.

Pertanto l’Ordine competente, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei presupposti appena illustrati, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti all’obbligo vaccinale qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni), secondo l’indicazione sopra riportata”.

L’errata sospensione dall’esercizio della professione ha generato, oltre che un danno psichico e morale, anche economico, visto che i colleghi sono stati immediatamente sospesi senza retribuzione dall’azienda presso la quale lavorano. Si invita codesto Ordine ad applicare correttamente la norma di legge al fine di evitare errori che generano danni morali ed economici agli iscritti di questo Ordine professionale.

Redazione Nurse Times

Condividi

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Correlati
Disabile trattato in modo "disumano": per la Cassazione scatta il reato di tortura
NT News

Diritto di critica in sanità: la Cassazione ridefinisce i confini tra denuncia e mobbing

La recente ordinanza n. 3627 del 12.02.2025 della Corte di Cassazione offre...

Contratto sanità pubblica trentina, i sindacati (Cisl Fp, Uil Fpl, Nursing Up): "Importanti passi avanti"
NT News

Rsa anziani: ancora nessun rinnovo del contratto Anaste

CGIL, CISL E UIL NON VOGLIONO DISCUTERNE CON GLI ALTRI SINDACATI Roma,...

Asl CN2 (Alba-Bra): avviso pubblico per un posto da infermiere pediatrico
Avvisi PubbliciLavoroNT NewsPiemonteRegionali

Asl Cuneo 2: avviso pubblico per un posto da infermiere pediatrico

L’Asl Cuneo 2 (Alba e Bra) ha indetto un avviso pubblico, per...

Etica & DeontologiaFNopiInfermieriNT News

Approvato l’aggiornamento del Codice Deontologico: nuove linee guida per la professione infermieristica

La sanità e la professione infermieristica sta per entrare in una nuova era. Durante una seduta...