Home Regionali Lazio “Sospensione illegittima dall’esercizio della professione infermieristica”: Coina diffida Opi Roma
LazioNT NewsRegionali

“Sospensione illegittima dall’esercizio della professione infermieristica”: Coina diffida Opi Roma

Condividi
Personale sanitario, sospensione "sospesa" per i non vaccinati in caso di guarigione dal Covid
Condividi

Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma di Marco Ceccarelli, segretario nazionale del Coordinamento Infermieristico Autonomo.

Alla scrivente O.S. sono pervenute diverse segnalazioni di sospensioni dall’esercizio della professione di infermieristica, deliberate dal Consiglio di Opi Roma e risultate successivamente illegittime poiché in violazione di legge.

Nei casi di sospensione sottoposti alla scrivente si evidenziavano errori di calcolo inerenti i tempi di vaccinazione, ovvero professionisti che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione e sono stati sospesi perché non avevano adempiuto alla dose booster entro 90 giorni.

La normativa vigente e la nota del capo di Gabinetto del ministero della Salute, specifica: “Più nel dettaglio, la somministrazione di un vaccino anche al fine dell’adempimento dell’obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori di interesse sanitario non può ritenersi esigibile:

  • per 90 giorni a partire dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione da SARS- CoV-2 in soggetti mai vaccinati e, in caso di soggetti che hanno contratto l’infezione da SARS-Cov-2, entro 14 giorni dalla somministrazione di una dose di vaccino bidose;
  • per 120 giorni dalla data del test diagnostico positivo in caso di infezione successiva al completamento di un ciclo primario.

Pertanto l’Ordine competente, verificata nella fase del contraddittorio la sussistenza dei presupposti appena illustrati, non dovrà sospendere coloro che risultino inadempienti all’obbligo vaccinale qualora questi ultimi comprovino la prenotazione della vaccinazione a ridosso della scadenza del termine minimo di differimento della somministrazione previsto dalle circolari ministeriali (90 giorni o 120 giorni), secondo l’indicazione sopra riportata”.

L’errata sospensione dall’esercizio della professione ha generato, oltre che un danno psichico e morale, anche economico, visto che i colleghi sono stati immediatamente sospesi senza retribuzione dall’azienda presso la quale lavorano. Si invita codesto Ordine ad applicare correttamente la norma di legge al fine di evitare errori che generano danni morali ed economici agli iscritti di questo Ordine professionale.

Redazione Nurse Times

Condividi

Lascia un commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Articoli Correlati
orario di lavoro ccnl
NT NewsO.S.S.

Ccnl Sanità 2025-2027: pronta disponibilità per infermieri, oss e professioni sanitarie. Indennità, turni e riposi

L’ipotesi conferma la disciplina della reperibilità sanitaria e amplia gli spazi della...

NT News

Usa, Trump riduce il numero di vaccini per bambini: “Troppi casi di autismo”

Donald Trump riduce il numero dei vaccini raccomandati per i bambini. E...

NT NewsO.S.S.RegionaliVeneto

Venezia, mancano insegnanti di sostegno nelle scuole: li sostituiscono gli oss

Continua a far discutere la scelta della Regione Veneto di sostituire gli...

AlimentazioneCittadinoNT News

Formaggi a latte crudo, Iss fa chiarezza sui rischi

Come sottolinea l’Istituto Superiore di Sanità in un articolo a firma del...