In seguito alla pubblicazione dell’articolo dal titolo “L’Assistente Sanitario può somministrare un VACCINO?” l’Associazione Avvocatura degli Infermieri ha presentato interpello al Ministero competente.
Il parere legale riportato nell’articolo aveva come unico obiettivo fornire un chiarimento ai nostri lettori, che a vario titolo ponevano interrogativi leciti sul ruolo attivo degli Assistenti Sanitari nella pratica vaccinale.
Il nostro intendimento, purtroppo, è stato frainteso, suscitato un duro dibattito tra i professionisti sanitari interessati, suscitando anche conflittualità ingiustificate, lontane dall’obiettivo primario.
Riportiamo di seguito l’istanza di interpello presentata dal dott. Mauro Di Fresco, dirigente dell’AADI:
OGGETTO: Somministrazione di vaccini da parte degli Assistenti Sanitari
La scrivente associazione, di seguito denominata A.A.D.I., di rilevanza nazionale con ampia diffusività su tutto il territorio Nazionale e con ampie funzioni di tutela, anche sindacale, diretta agli infermieri e alle ostetriche, come da Statuto approvato dal Ministero, INTERPELLA l’Ecc.mo Ministero della Salute, nella persona del Ministro pro tempore, PER SAPERE premesso che:
- alcuni testi universitari del corso di laurea in Assistente Sanitario affermano che è compito di questi somministrare i vaccini;
- tali testi rimandano il proprio convincimento alle fonti normative di cui alla legge n. 119.2017, al Piano Nazionale Prevenzione Vaccinale 2017-2019 di cui all’Intesa Stato-Regioni ai sensi dell’art. 8, co. 6, legge 5 giugno 2003 n. 131, nonché al Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025;
- da un attento esame delle fonti del diritto citati dai suesposti docenti, nulla rileva che gli Assistenti Sanitari possano somministrare i vaccini ed anzi, le succitate fonti del diritto neppure citano indirettamente la figura dell’Assistente Sanitario, figurarsi indicarne la funzione di vaccinatore;
- che l’unica fonte del diritto che individua la funzione dell’Assistente Sanitario si rinviene nel D.M. 17 gennaio 1997 n. 69 (G.U. 27 marzo 1997 n. 62) che così recita all’art. 1: “È individuata la figura professionale dell’Assistente sanitario con il seguente profilo: l’Assistente sanitario è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’Albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute. L’attività dell’assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero. L’assistente sanitario:
- a. identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori biologici e sociali di rischio ed è responsabile dell’attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell’ambito delle proprie competenze;
- b. progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;
- c. collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per la promozione e l’educazione sanitaria;
- d. concorre alla formazione e all’aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell’educazione sanitaria;
- e. interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;
- f. attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;
- g. sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle Scuole e nelle comunità assistite e controlla l’igiene dell’ambiente e del rischio infettivo;
- h. relaziona e verbalizza alle Autorità competenti e propone soluzioni operative;
- i. opera nell’ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;
- l. collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle Scuole;
- m. partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;
- n. concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;
- o. partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;
- p. svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l’uso di tecniche e strumenti specifici;
- q. svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;
- r. agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell’opera del personale di supporto”;
- non vi è dubbio che la finalità primaria dell’Assistente Sanitario sia l’educazione e la promozione pubblica e collettiva della salute e non la somministrazione di vaccini o altri farmaci;
- l’Agenzia Italiana del Farmaco ha definito i vaccini: “I vaccini sono medicinali biologici che hanno lo scopo di prevenire una o più malattie infettive attraverso la stimolazione del sistema immunitario (produzione di anticorpi, attivazione di specifiche cellule) e la conseguente acquisizione della cosiddetta “immunità attiva”;
- il Ministero della salute definisce i medicinali: “ogni sostanza o associazione di sostanze che possa essere utilizzata sull’uomo o somministrata all’uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un’azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica”;
- la normativa nazionale (sia l’abrogato D.P.R. n. 225/74 che l’attuale D.M. n. 739/1994) conferiscono all’infermiere la somministrazione dei farmaci, ivi compresi i vaccini;
- il vaccino non è esente da rischi e la sua somministrazione può comportare reazioni avverse anche infauste se non prontamente tamponate con altri farmaci e metodiche di intervento in urgenza che l’Assistente Sanitario non può e non è in grado di attuare (incannulamento venoso centrale e periferico, fleboclisi, bolo endovenoso, ossigenoterapia, pompe di infusione, ecc.);
- la vaccinazione ad opera dell’Assistete Sanitario può comportare rischi per il paziente e conseguenze sul piano risarcitorio civile e penale a detrimento della struttura ospitante, anche aggravate dall’abuso della professione infermieristica, ex art. 348 C.P.; se l’Assistente Sanitario può somministrare i vaccini, sostituendosi così all’infermiere.
Redazione Nurse Times
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