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Si rassegnino le aziende ospedaliere il tempo vestizione del personale deve essere retribuito

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Aadi: Il mero svolgimento di attività di coordinamento non può automaticamente dare diritto alle relative indennità
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Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico: commento a Cass. Lavoro n. 27799 del 22 novembre 2017

Con sentenza del 23 gennaio 2012 la Corte di Appello de l’Aquila conferma la sentenza del giudice di prime cure di Pescara che aveva dichiarato il diritto quesito dell’infermiere X, che lavora presso il presidio Ospedaliero di Popoli (AQ) ricadente nella ASL Pescara, a percepire la retribuzione maturata per il tempo utilizzato per la vestizione/svestizione della divisa aziendale e per dare e ricevere le consegne da parte dei colleghi all’entrata e all’uscita dal proprio turno di lavoro, trattandosi di adempimenti connessi ad una effettiva e diligente prestazione, meritevole pertanto di compenso economico.

Avverso tale pronuncia la Asl Pescara fa ricorso in Cassazione.

Con gli unici motivi indicati in ricorso la Asl deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1, D.lgs n. 66/2003; del CCNL comparto sanità 1999/2001; dell’art. 2104, comma 2 cod. civ; dell’art. 2697 cod. civ. e di ogni norma di principio riguardo all’onere della prova.

Secondo la ricorrente Asl la motivazione della retribuibilità dei tempi di vestizione/svestizione si porrebbe in palese contrasto con le norme richiamate in quanto tale attività rientrerebbe nella diligenza del prestatore di lavoro intesa come limiti di normalità socio culturale che ad essa la giurisprudenza riconnette.

Ritenuto che, nel caso in esame le norme contrattuali fanno obbligo al lavoratore di indossare la divisa, non già da casa, per evidenti motivi d’igiene e sanità pubblica, bensì prima e dopo l’entrata e l’uscita dai reparti e che non risulta essere stato provato che su tale adempimento l’azienda abbia svolto nessun controllo, né che il lavoratore fosse obbligato ad indossare la divisa prima della timbratura del cartellino, ne consegue che l’attività in oggetto potrebbe tutt’al più configurarsi quale adempimento di un obbligo di diligenza preparatoria.

Riguardo poi all’attività di passaggio delle consegne al fine di continuità assistenziale e terapeutica ai pazienti, la ASL ricorrente deduce che questa esigenza possa essere soddisfatta dalle annotazioni in cartella infermieristica, ove sono puntualmente riportate le pratiche eseguite e da eseguire; inoltre, il contratto integrativo aziendale prevede la rotazione dei lavoratori entro un range temporale di 30 min. secondo la formula organizzativa c.d. dell’avvicendamento dinamico di squadra, così da consentire che nel tempo necessario al passaggio di consegne, i reparti  non  siano lasciati mai completamente sguarniti.

Laddove si rendesse necessario un prolungamento del proprio turno e la formula dell’avvicendamento non si rilevi sufficiente, entrerebbe in soccorso l’altra tecnica dell’autorizzazione postuma dell’orario (c.d. prolungamento orario) da parte del coordinatore del reparto, onde permettere al turnista successivo di assumere informazioni e prescrizioni da chi l’ha preceduto, nel caso in cui ciò sia richiesto dalla gravità del caso.

Le censure indicate in ricorso sono infondate; sia quella concernente il cambio abito sia quella relativa al cambio turno, entrando in gioco comportamenti integrativi e strumentali all’adempimento dell’obbligazione principale, i quali, nondimeno appaiono funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale.

Il tempo di vestizione/svestizione, la giurisprudenza di questa Corte, lo considera tempo di lavoro ove qualificato da eterodirezione, in difetto della quale l’atto rientra nell’obbligo di diligenza preparatoria e non dà titolo ad autonomo corrispettivo (Cass. n. 9215/2012), invocabile nel caso in esame in quanto, non essendo detta attività svolta nell’interesse dell’azienda bensì dell’igiene pubblica, essa deve ritenersi implicitamente autorizzata da parte della ASL.

La corte territoriale ha correttamente affermato il diritto alla retribuzione soltanto per il tempo effettivo eventualmente di volta in volta utilizzato dal lavoratore;  pertanto il punto qualificante la controversa materia diventa verificare se i tempi di vestizione/svestizione siano stati utilizzati al di fuori o all’interno dell’orario di lavoro.

La sentenza impugnata, nel sostenere il diritto alla retribuzione per il tempo di vestizione/svestizione del personale infermieristico ha affermato che, nel caso di specie “…l’incombente ancorché correlato alla fase preparatoria, non è rimesso alla libertà del lavoratore, tanto che il datore può rifiutarne la prestazione senza di esso” e pertanto, non essendo stato accertato che tale attività si fosse svolta entro l’orario di lavoro, il tema della non retribuzione non si pone in quanto non ha costituito oggetto di prova, nell’ambito del potere di eterodirezione datoriale, invocato da questa Corte per fattispecie tutt’affatto diversa, non adattabile al caso in esame.

Per quanto riguarda il lavoro all’interno delle strutture sanitarie, nel silenzio della contrattazione collettiva integrativa, il tempo di vestizione/svestizione da diritto alla retribuzione, essendo detto obbligo imposto dalle superiori esigenze di sicurezza e igiene riguardanti sia la gestione del servizio pubblico, sia la stessa incolumità del personale addetto, tuttavia la declaratoria di tale diritto è subordinata all’accertamento di quanto di volta in volta è in concreto avvenuto.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso della ASL e la condanna al pagamento delle spese di giudizio che liquida in 4000 € per compensi professionali oltre che alle spese forfettarie nella misura del 15%.

Ulteriore conferma alla tesi già abbondantemente esposta dall’AADI in vari ricorsi proposti negli anni che vedono le aziende soccombenti riguardo all’istituto del tempo tuta, ovvero, del cambio divisa.

Oramai l’istituto è stato abbondantemente recepito da molte corti giudiziarie e le aziende resistenti continuano a sperare di poter confutare l’istituto che oramai è ius receptum e che difficilmente potrà quindi essere destrutturato.

Il ricorso vinto alcuni mesi orsono dall’AADI contro la Fondazione Agostino Gemelli, che rappresenta un colosso della sanità romana, ne è la riprova assoluta e ci da il polso della situazione, se neanche loro sono riusciti a convincere i giudici che tale tempo non è una parte dell’orario di lavoro e che per questo motivo non avrebbe dovuto essere retribuito in quanto ricompreso nella normale retribuzione, ciò significa che allora difficilmente si troveranno giudici in grado di esporre motivazioni in sentenza di diverso avviso.

E’ doveroso quindi per ogni azienda retribuire tale istituto, poiché è considerato a tutti gli effetti orario di lavoro, come statuito più e più volte da numerose sentenze di Cassazione.

L’eterodirezione datoriale, ovvero, l’obbligo, la pretesa da parte del datore di lavoro rivolto ai propri dipendenti dell’uso della divisa per poter espletare la mansione lavorativa, nella fattispecie quella infermieristica, è ciò che consente poi al lavoratore di poter richiedere legittimamente la risarcibilità del tempo impiegato appunto per vestirsi e svestirsi, tempo che a volte, può essere ragionevolmente tale da arrivare anche a 40 min..

E’ facile immaginare che ad esempio, in caso di grandi aziende che hanno la dislocazione degli spogliatoi molto lontano dalle U.O. presso le quali l’infermiere lavora e che non di rado sono anche a distanza di 150 mt., come sia facile spendere decine e decine di minuti per raggiungere lo spogliatoio o il servizio; questo tempo speso è comunque riferibile all’orario di lavoro poiché si è in ogni caso a disposizione del datore di lavoro non avendo ancora timbrato l’uscita dalla sede di lavoro, è quindi tempo speso al servizio del datore di lavoro funzionale ed accessorio alla prestazione principale.

In molte realtà sanitarie questo tempo viene erroneamente chiamato tempo consegna anziché tempo tuta, viene retribuito – soprattutto ai turnisti – ma l’istituto succitato non è previsto e non è regolato dalla norma né dalla giurisprudenza, per altro non è neanche facilmente dimostrabile in sede giudiziaria ed infatti non essendoci un obbligo datoriale nell’esercitare questa attività di trasmissione delle informazioni è alquanto difficile dimostrarne la natura ed i presupposti giuridici.

Ad avviso di chi scrive infatti, questa attività può certamente essere assorbita dall’utilizzo di strumenti sostitutivi come la cartella infermieristica o le vecchie consegne che svolgevano e svolgono tutt’ora le funzioni di corretta informazione clinico/assistenziale, come per altro ampiamente dimostrato dalle stesse cartelle cliniche di natura medica.

Non sempre infatti è necessario il consulto tra professionisti ancorché sempre utile, visto che il più delle volte la specificità della disciplina e degli esami strumentali ad essa collegati con la conseguente difficoltà della loro interpretazione, fa sì che sia preferibile per lo specialista prendere atto della situazione direttamente della documentazione piuttosto che dal consulto, ed ecco perché risulta di non facile dimostrazione il necessario passaggio di consegne tra professionisti, siano essi infermieri che medici piuttosto che l’asettica interpretazione di dati.

 

Dott. Carlo Pisaniello

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