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Sentenza L’Aquila: risarcimento per lavoratore sospeso. Vaccino anti-Covid non previene contagio

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Nel corso di una recente sentenza emessa il 13 settembre, il Giudice del Lavoro dell’Aquila ha dichiarato illegittima la sospensione dal lavoro di un lavoratore ultracinquantenne e ha condannato l’ente pubblico datore di lavoro al pagamento di differenze retributive e indennità per danno biologico. Questa decisione è basata sull’assunto che il vaccino anti-Covid non previene il contagio tra le persone, rendendo i lavoratori vaccinati e non vaccinati sostanzialmente equivalenti dal punto di vista del rischio di diffusione del virus.

La sentenza specifica che il suo obiettivo non è valutare la legittimità dell’obbligo vaccinale anti-Covid in sé, ma piuttosto la legittimità della sospensione dal lavoro per l’assenza di vaccinazione obbligatoria, in base all’articolo 4-quinquies del Dl 44/2021.

La sentenza parte da una considerazione fondamentale, citando l’articolo 1 della Costituzione italiana, che sottolinea che lo Stato italiano si fonda sul lavoro, e la dignità professionale e personale è intrinsecamente collegata a questo principio. Il reddito derivante dal lavoro è considerato essenziale per la sussistenza, e la mancanza di esso può portare a degrado e dipendenza, come stabilito dall’articolo 36 della Costituzione.

Tuttavia, la sentenza solleva importanti questioni sulle restrizioni imposte dall’articolo 4-quater del Dl 44/2021, che dovrebbero essere basate sulla ragione per cui un lavoratore è vaccinato, ovvero per evitare che diventi una fonte di rischio per i colleghi di lavoro. Il giudice del lavoro ha sostenuto che i vaccinati, come i non vaccinati, possono infettarsi e infettare gli altri, senza alcuna evidenza scientifica che dimostri che i vaccinati siano meno contagiosi.

La sentenza ribadisce che l’articolo 4-quater impone l’obbligo vaccinale agli ultracinquantenni “per la prevenzione dell’infezione” e non per limitare le conseguenze dell’infezione stessa. Pertanto, se un lavoratore vaccinato può ancora infettarsi e infettare gli altri, non può ricevere un trattamento diverso da quello dei non vaccinati.

È importante notare che la sentenza non si occupa dell’efficacia dei vaccini nel prevenire le forme gravi della malattia, ma si concentra sulla loro capacità di prevenire il contagio. Questa decisione si discosta dalla posizione della Corte Costituzionale e dell’Istituto Superiore di Sanità, che considerano la vaccinazione anti-Covid 19 una misura fondamentale per contenere la diffusione dell’infezione.

La sentenza del Giudice del Lavoro dell’Aquila ha sollevato importanti questioni sulla legittimità delle sospensioni dal lavoro basate sull’obbligo vaccinale anti-Covid, evidenziando la complessità del dibattito sulla vaccinazione e i diritti dei lavoratori in Italia. La decisione potrebbe avere implicazioni significative per il modo in cui tali casi vengono trattati in futuro nei tribunali italiani.

Redazione NurseTimes

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