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Retta Rsa, Cassazione: “Per i malati di Alzheimer lungodegenti paga il Ssn. Si può chiedere la restituzione delle somme versate”

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Con ordinanza n. 16601/2026, depositata lo scorso 27 maggio, la Corte di Cassazione ha stabilito un principio importante: quando il ricovero in Rsa riguarda pazienti affetti da Alzheimer in fase avanzata, stato vegetativo permanente o gravi patologie neurologiche degenerative, e le prestazioni erogate presentano una rilevante componente terapeutica, la retta deve essere integralmente posta a carico del Servizio sanitario nazionale.

Ne consegue che, laddove l’assistenza prestata non sia meramente alberghiera o sociale, la quota di compartecipazione – per anni richiesta da strutture e aziende sanitarie alle famiglie – non è dovuta, ma risulta inscindibilmente connessa a cure sanitarie continuative.

Il tema è quello della cosiddetta lungoassistenza, vale a dire la fase in cui il paziente, pur non essendo più in una condizione acuta, permane per mesi o anni in struttura a causa della gravità e irreversibilità del quadro clinico. In tali situazioni le Asl hanno spesso applicato automaticamente la ripartizione forfettaria prevista dalla tabella allegata al Dpcm 29 novembre 2001, ponendo il 50% della retta a carico dell’utente o del Comune.

La Cassazione ha tuttavia chiarito che tale criterio non può operare in modo automatico quando le prestazioni rese abbiano “particolare rilevanza terapeutica” e la componente sanitaria non sia separabile da quella assistenziale. In questi casi trova applicazione l’art. 3, comma 3, del Dpcm 14 febbraio 2001, che pone le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria integralmente a carico del Fondo sanitario, anche nelle fasi estensive e di lungoassistenza.

Il caso di riferimento è quello relativo a una paziente veronese in stato vegetativo permanente da encefalopatia post-anossica, tetraplegica, tracheostomizzata e alimentata tramite sonda gastrostomica. La donna era rimasta ricoverata in una struttura della provincia di Verona per quasi nove anni, dall’ottobre 2008 al marzo 2017.

Le rette contestate ammontavano complessivamente a 169.408,85 euro, di cui 125.657,62 per il periodo ottobre 2008 – gennaio 2015 e 43.751,23 per il periodo febbraio 2015 – marzo 2017. Il Tribunale di Verona aveva condannato la struttura alla restituzione di 129.657,62 euro, decisione poi confermata dalla Corte d’appello di Venezia con sentenza n. 1818 del 3 agosto 2022. La Corte di Cassazione ha infine rigettato il ricorso proposto dall’Ulss 9 Scaligera.

Sul piano pratico, il principio affermato dalla Cassazione produce conseguenze rilevanti. I contratti di ricovero che pongono a carico dei familiari quote relative a prestazioni integralmente finanziate dal Servizio sanitario nazionale sono nulli per contrasto con norme imperative, poiché non può essere validamente assunta in via privata un’obbligazione economica che la legge pone a carico dell’ente pubblico.

Le famiglie che abbiano già versato tali somme possono quindi domandarne la restituzione all’Asl territorialmente competente, agendo per indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. Il termine ordinario di prescrizione decorre da ciascun singolo pagamento effettuato.

Invero, come osservato dall’ufficio legale Noctua Aps, associazione di consumatori consapevoli, la norma che impone la copertura totale da parte del Servizio sanitario nazionale esiste già dal 2001. Per oltre vent’anni, tuttavia, Asl e strutture hanno applicato sistematicamente il criterio della ripartizione al 50%, anche in casi nei quali era evidente la natura sanitaria intensiva delle prestazioni erogate.

Redazsione Nurse Times

Fonte: Brocardi.it

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