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Puglia, approvata proposta di legge sull’assistenza sanitaria al fine vita

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Cure palliative e fine vita: dagli infermieri la proposta/modello della “pianificazione condivisa”
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Il testo, suddiviso in cinque articoli, prevede che le strutture sanitarie pubbliche del territorio regionale assicurino gratuitamente il servizio per la morte serena e indolore di pazienti terminali.

La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Puglia ha approvato a maggioranza (cinque voti favorevoli, quattro contrari e un astenuto) la proposta di legge “Assistenza sanitaria per la morte serena e indolore di pazienti terminali”. Vediamo i cinque articoli in cui è articolato il testo.

Articolo 1 (“Assistenza sanitaria per morte serena e indolore”) – Le strutture sanitarie pubbliche della Regione Puglia assicurano l’assistenza per aiutare alla morte serena e indolore le persone malate in stato terminale o cronico, la cui condizione clinica è compatibile con il diritto al rifiuto del mantenimento artificiale in vita ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della Costituzione.

Articolo 2 (“Condizioni d’accesso all’assistenza”) – L’assistenza sanitaria di cui all’articolo 1, consistente in prestazioni e trattamenti clinicamente adeguati, è assicurata a persone in possesso dei seguenti e
contestuali requisiti: a) che siano capaci di assumere decisioni libere, consapevoli e abbiano espresso autonomamente e liberamente la volontà di accedere alle prestazioni e ai trattamenti, con le modalità e gli strumenti più consoni alle condizioni cliniche; b) siano affette da patologie irreversibili; c) siano tenute in vita con trattamenti di sostegno vitale; d) si trovino in condizione di sofferenze fisiche e psicologiche assolutamente intollerabili.

Articolo 3 (“Verifiche sulle condizioni d’accesso”) – Le condizioni e le modalità di accesso alle prestazioni e ai trattamenti previsti, sono verificate dalla struttura sanitaria interessata e previo parere del comitato etico territorialmente competente integrato da un medico palliativista, un neurologo, uno psicologo e un rappresentante delle professioni infermieristiche.
Le strutture sanitarie e i comitati etici sono comunque obbligati a offrire preventivamente al paziente concrete possibilità di accedere a cure palliative diverse dalla sedazione profonda, ove idonee a eliminare la condizione di sofferenza.
I procedimenti di verifica e di parere previsti, necessari pure nel caso di disposizione anticipata di trattamento ai sensi della legge regionale 21 gennaio 2019, n. 1 (Disposizioni per l’attuazione della legge 22 dicembre 2017, n. 219 – Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento), sono attivati su istanza inoltrata dall’interessato all’Azienda sanitaria territorialmente competente e alla struttura sanitaria interessata, e conclusi entro e non oltre sette giorni.

Articolo 4 (“Obiezione di coscienza”) – Al personale sanitario delle strutture interessate è assicurato il diritto di rifiutare, per motivi di coscienza, l’esecuzione delle prestazioni e dei trattamenti previsti dalle presenti disposizioni.
Nel caso in cui risulti impossibile formare l’equipe sanitaria, per gli effetti di decisioni assunte nell’esercizio del diritto previsto, spetta alla direzione sanitaria della Azienda sanitaria interessata adottare, senza indugio, i provvedimenti organizzativi più idonei per assicurare le prestazioni e i trattamenti previsti dalle presenti disposizioni. 

Articolo 5 (“Gratuità della prestazione”) – Le prestazioni e i trattamenti previsti dalle presenti disposizioni sono assicurati gratuitamente nell’ambito del percorso terapeutico-assistenziale erogato in favore di pazienti affetti da malattie in stato terminale e cronico.

Soddisfatto il primo firmatario della proposta di legge, Fabiano Amati (Pd): “La Commissione sanità ha approvato la proposta di legge regionale sul fine vita, introducendo norme coerenti con la sentenza della Corte costituzionale 242 del 2019. È un’iniziativa con valore rilevante, perché copre l’inerzia del Parlamento, scuote dall’indifferenza nei confronti della sofferenza irrimediabile e indirizza tutte le Regioni italiane verso questa soluzione. Spero che le altre regioni seguano l’esempio pugliese e mi attendo un immediato esame in Consiglio regionale, anche rinviando di qualche giorno le ferie”.

Aggiunge il consigliere regionale: “L’approvazione della proposta di legge sancisce l’osservanza nei confronti della sentenza della Corte Costituzionale, ritenuta dal ministero della Salute auto-applicativa e fonte di obblighi esecutivi a carico delle Regioni, per cui non si capisce in che senso l’iniziativa potrebbe risultare affetta da incostituzionalità, così come riferito da alcune personalità sentite in Commissione. Nel merito, la sottrazione da parte della Corte Costituzionale dall’alveo della penale della responsabilità della condotta di assistenza alla morte, in presenza di determinate condizioni e fatto salvo il diritto di obiezione di coscienza, fa scaturire, anche in termini di rispetto della dignità della persona umana, il dovere delle strutture sanitarie e del personale sanitario di prestare tutta la più adeguata assistenza per conseguire uno scopo, la morte, fonte di minore afflizione e sofferenza rispetto a ogni cura e senza aver rinunciato prematuramente alle cure palliative”.

Conclude Amati: “Così posta la questione, e riaffermando la competenza concorrente delle Regioni in materia di tutela della salute, emerge l’obbligo per le strutture sanitarie italiane, la cui gestione avviene com’è noto a livello regionale, di fornire il livello di assistenza riveniente dall’applicazione di norme statali, così come derivate da un giudizio di costituzionalità con cui è stata ampliata la sfera di non punibilità della condotta di assistenza al suicidio, e perciò aggiungendo una nuova prestazione assistenziale a carico del Servizio sanitario nazionale. La sentenza additiva di prestazione della Corte Costituzionale risulta peraltro bilanciata anche con riferimento all’articolo 81 della Costituzione, poiché la nuova prestazione è abbondantemente coperta dai livelli essenziali di assistenza, sia nella prospettiva delle cure comunque necessarie previste per i malati terminali e cronici sia per la sua assimilabilità sotto il profilo meramente finanziario alle cure palliative”.

Redazione Nurse Times

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