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Proposta di legge del PD sulla libera professione infermieristica: i punti salienti

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Malavasi (PD): indennità di esclusività per infermieri e professioni sanitarie. Gli emendamenti
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Il PD già nella precedente legislatura era intervenuto sia con disegni di legge che con emendamenti per estendere il diritto alla libera professione anche agli infermieri e alle altre professioni regolamentate dalla legge 251/00 e così anche in sede di conversione in legge sia del decreto bollette che del decreto PA prima firmataria l’Onorevole Ilenia Malavasi dal gruppo PD sono stati, di nuovo, presentati emendamenti tesi a rendere omogeneo il diritto alla libera professione per queste professioni a quello goduto dai dirigenti medici e sanitari, purtroppo respinti dal Governo.

Confermando l’impegno già espresso dal PD nella precedente legislatura, hanno presentato il disegno di legge AC n.1139 “Disposizioni in materia di rapporto di lavoro esclusivo degli esercenti le professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, la professione ostetrica e la professione sociosanitaria di assistente sociale, dipendenti delle aziende degli enti del Servizio sanitario nazionale”, prima firmataria l’Onorevole Ilenia Malavasi.

Si tratta di una proposta di legge che non solo  affronta il diritto alla libera professione ma anche completa l’impianto riformatore delineato dalle precedenti leggi di riforma di queste professioni, adeguandolo all’evoluzione in corso e offrendo un’ulteriore prospettiva riformatrice, riprendendo e implementando il cammino avviato con coraggio e positivamente dai primi Governi di Centrosinistra che riuscirono a varare le prime leggi, votate all’unanimità, cioè la 42/99 e 251/00 avviando così la straordinaria discontinua stagione delle riforme per queste professioni.

La motivazione di questo disegno di legge parte dalla considerazione che in questi ultimi decenni l’azione del Parlamento, del Governo e delle Regioni pur avviando un processo di profonda riforma, in ambito formativo e ordinamentale, di tali  professioni che non ha pari in altri comparti professionali, può, anzi deve,  perfezionarsi ed svilupparsi in modalità  funzionale allo stesso tempo al soddisfacimento dei bisogni di salute ed alla valorizzazione dei professionisti.

Proprio perché il processo di riforma delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche e tecniche, della riabilitazione e della prevenzione è stata ed è la maggiore e più discontinua novità nell’organizzazione del lavoro in sanità questo progetto di legge considera che è ora che si adegui a questa raggiunta e conquistata evoluzione formativa e normativa anche lo stato giuridico del personale appartenente a queste professioni, dipendenti delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale  per adattarlo alla suddetta evoluzione e per renderlo funzionale all’attuazione delle scelte strategiche di attuazione del diritto alla salute stabilite dalla programmazione sanitaria e sociosanitaria, sia nazionale che regionale.

Pertanto in questo ddl si prende atto che la complessità delle competenze, delle funzioni e delle responsabilità di queste professioni, in crescita dinamica ed esponenziale in relazione all’evoluzione scientifica, tecnologica, formativa e ordinamentale del SSN, rende necessario e non rinviabile  un intervento normativo per garantire a questi professionisti le stesse modalità previste per le professioni sanitarie normate nella dirigenza e cioè il sistema degli incarichi professionali previsto per ogni professionista, rinnovabile senza limite temporale, salvo valutazione negativa o soppressione dell’incarico, nonché il diritto ad esercitare l’attività intramoenia, non sussistendo più alcuna motivazione che giustifichi la loro discriminazione e questo nel recente CCNL del comparto sanità si è incominciato ad attuare ma, come è per la dirigenza medica e sanitaria è necessaria una norma che lo garantisca ope legis e non per concessione della controparte,.

Convinti di non aver un pregiudizio ideologico sull’argomento anzi non considerando l’intramoenia il «male assoluto» bensì, se ben organizzato e gestito, come in Emilia-Romagna, una risorsa per il sistema, i cittadini e gli operatori, questo ddl affronta l’estensione a queste professioni; il progetto di legge prevede altresì di rivedere il percorso di formazione, adeguando i contenuti all’evoluzione in corso prevedendo indirizzi propriamente professionali specialistici nella laurea magistrale e non solo gestionali e didattici.

DESCRIZIONE DEL TESTO

Con il primo articolo richiamando i principi di valorizzazione delle professioni sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, per il personale appartenente alle professioni sanitarie infermieristiche tecniche, della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica, dipendente di aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, si prevede che:

  •  in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali, sulla base delle scelte di programmazione regionale, la contrattazione collettiva nazionale, preveda criteri generali per la graduazione delle funzioni professionali, gestionali, didattiche e di ricerca, nonché per l’assegnazione, la valutazione e la verifica degli incarichi e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità del risultato;
  • l’attività di tali professionisti venga svolta con autonomia tecnico-professionale i cui ambiti di esercizio, a seguito di valutazione e verifica, siano progressivamente ampliati e implementati, anche in conformità alle scelte strategiche di programmazione nazionale e regionale e nel rispetto delle norme stabilite dalla contrattazione collettiva nazionale;
  • l’autonomia tecnico-professionale, con le connesse responsabilità, sia esercitata nel rispetto della collaborazione interprofessionale, nell’ambito di indirizzi operativi e programmi di attività promossi, valutati e verificati a livello dipartimentale e aziendale, finalizzati all’efficace utilizzo delle risorse e all’erogazione di prestazioni appropriate e di qualità nonché che il professionista sanitario, in relazione all’attività svolta, ai programmi concordati da realizzare e alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, sia personalmente responsabile del risultato;
  • all’atto della prima assunzione, al professionista sanitario siano affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi definiti dal responsabile della struttura e siano attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività, superato il periodo di prova, al professionista sanitario sia conferito un incarico professionale di base in relazione al programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati e al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza;
  • siano attribuite, in relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali acquisite dal singolo professionista, dopo il superamento di cinque anni di attività con valutazione positiva, al professionista sanitario  funzioni di natura professionale più elevate prevedendo, anche, l’attribuzione di incarichi di alta specializzazione, di consulenza, di studio e di ricerca, ispettivi, di verifica e di controllo, incarichi gestionali, didattici e di ricerca, nonché incarichi gestionali di valenza dipartimentale, fermo restando, per altri incarichi di coordinamento, quanto previsto dall’articolo 6 della legge 1° febbraio 2003, n. 43, e cioè il possesso del master in funzione di coordinamento;
  • al professionista sanitario al quale  è attribuito uno degli incarichi sopradescritti sia sottoposto a verifica, sulla base della vigente normativa legislativa e contrattuale per quanto attenga alle attività professionali svolte e ai risultati raggiunti, nonché al livello di partecipazione, con esito positivo, ai programmi di formazione continua, l’esito positivo delle verifiche costituisce condizione per la conferma nell’incarico o per il conferimento di altro incarico, professionale o gestionale, didattico e di ricerca, anche di maggior rilievo;
  • ai professionisti sanitari con incarico gestionale siano attribuite, oltre a quelle derivanti dalle specifiche competenze professionali, funzioni di organizzazione della struttura, da attuare nell’ambito degli indirizzi operativi e gestionali del dipartimento di appartenenza, finalizzate al corretto espletamento del servizio e l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, con diretta responsabilità in relazione alla efficace ed efficiente gestione delle risorse attribuite;
  • per l’affidamento degli incarichi di professionista specialista e di professionista coordinatore di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, costituisca titolo preferenziale il possesso della laurea magistrale o specialistica; a tal fine il Ministero dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentite la Conferenza delle regioni e delle province autonome e le federazioni degli ordini professionali interessati, nonché i sindacati di categoria maggiormente rappresentativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, riformuli l’ordinamento didattico delle lauree specialistiche di queste professioni sanitarie prevedendo specifici indirizzi di specializzazione professionale, distinti anche per singola professione.

Ne consegue che l’impianto giuridico si sviluppi in una modalità di conferimento dell’incarico sia professionale che gestionale per tutti i professionisti dipendenti in analogia alla dirigenza sanitaria, prevedendo anche l’evoluzione della laurea magistrale/specialistica anche in ambito clinico e professionalizzante superando la sua attuale spendibilità nella didattica o nella dirigenza, trattandosi quest’ultima di un’anomalia unica rispetto alle altre professioni.

La proposta continua affermando che:

  •  il rapporto di lavoro dei dipendenti del Servizio sanitario nazionale esercenti queste professioni sanitarie e sociosanitarie sia esclusivo e comporti la totale disponibilità nello svolgimento delle funzioni professionali attribuite dall’azienda, nell’ambito della posizione ricoperta e della competenza professionale posseduta di appartenenza, con impegno orario contrattualmente definito, pertanto, il rapporto di lavoro esclusivo debba prevedere:
  • il diritto all’esercizio di attività libero-professionale individuale, al di fuori dell’impegno di servizio, nell’ambito delle strutture aziendali individuate dal direttore generale d’intesa con il collegio di direzione;
  • la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento svolte in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, all’interno delle strutture aziendali;
  • la possibilità di partecipazione ai proventi di attività a pagamento richieste da singoli utenti e svolte individualmente o in équipe, al di fuori dell’impegno di servizio, in strutture di altra azienda del Servizio sanitario nazionale o di altra struttura sanitaria non accreditata, previa convenzione dell’azienda con le già menzionate aziende e strutture;
  • la possibilità di partecipare ai proventi di attività professionali a pagamento richieste da terzi all’azienda, quando le già menzionate attività siano svolte al di fuori dell’impegno di servizio e consentano la riduzione dei tempi di attesa, secondo programmi predisposti dall’azienda stessa, sentite le équipe dei servizi interessati;
  • pertanto, le modalità di svolgimento delle attività libero-professionale e i criteri per l’attribuzione dei relativi proventi ai professionisti sanitari interessati, nonché al personale che presta la propria collaborazione siano stabiliti dal direttore generale in conformità alle previsioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • l’azienda disciplini i casi in cui l’assistito possa chiedere all’azienda medesima che la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal professionista scelto dall’assistito ed erogata al domicilio dell’assistito medesimo, in relazione alle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionale o straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario già esistente fra professionista e l’assistito con riferimento all’attività libero-professionale intramuraria già svolta individualmente o in équipe nell’ambito dell’azienda, fuori dell’orario di lavoro;
  • per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto tra attività istituzionale e corrispondente attività libero-professionale e al fine di concorrere alla riduzione progressiva delle liste di attesa, l’attività libero-professionale non possa comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali e, di conseguenza, la disciplina contrattuale nazionale definisca il corretto equilibrio fra attività istituzionale e attività libero-professionale, nel rispetto dei seguenti princìpi:
  • l’attività istituzionale sia prevalente rispetto a quella libero-professionale, esercitata nella salvaguardia delle esigenze del servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessari per i compiti istituzionali;
  • debbano essere comunque rispettati i piani di attività previsti dalla programmazione regionale e aziendale e, conseguentemente, assicurati i relativi volumi prestazionali e i tempi di attesa concordati con le équipe;
  • l’attività libero-professionale sia soggetta a verifica da parte di appositi organismi e sono individuate penalizzazioni, consistenti anche nella sospensione del diritto all’attività stessa, in caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma o di quelle contrattuali.

Ne consegue che questa proposta di legge i tende ad accentuare la omogeneizzazione normativa con le altre professioni sanitarie, compresa quella medica, che nel SSN sono inquadrate nella dirigenza medico e sanitaria, non riscontrando, per il legislatore proponente, più motivi di diversificazione constatando l’avvenuta e consolidata evoluzione ordinamentale e formativa delle professioni sanitarie di cui alla legge 251/00.

L’augurabile approvazione di questo disegno di legge da parte del Parlamento potrebbe essere, pertanto, una delle risposte dovute agli infermieri e agli altri professionisti della salute per la loro valorizzazione ed il riconoscimento del ruolo insostituibile ed eccezionale ed eroico che hanno dimostrato nella recente  tragedia della pandemia.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all’iter in Senato di un disegno di legge. Esso e’ ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (http://www.senato.it) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull’iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge è stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all’iter del disegno di legge.

Redazione NurseTimes

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