Il principio è stato riconosciuto per il ricorso presentato da dirigenti medici dell’Asp Enna, ma può essere esteso all’intero comparto sanità.
Va corrisposta una specifica indennità per i turni di pronta disponibilità resi oltre il numero di dieci mensili. Il principio, enunciato dalla Corte di Cassazione, riguarda i dirigenti medici, ma può essere applicato all’intero comparto sanità.
La relativa sentenza fa riferimento al ricorso presentato da dirigenti medici dell’Asp Enna per ottenere il riconoscimento del diritto al compenso, o in subordine la somma ritenuta equa, spettante appunto per i turni di pronta disponibilità effettuati in misura superiore al numero di dieci mensili.
La Cassazione ha confermato il principio per cui la pronta disponibilità implica che il dipendente, anche se non lavora, ha l’obbligo di tenersi a disposizione del datore di lavoro, in modo da essere immediatamente reperibile e nella possibilità di recarsi al presidio medico nel più breve arco di tempo possibile.
Quanto alla pretesa retributiva, la Corte d’Appello ha affermato che lo svolgimento del servizio di pronta reperibilità privava il soggetto interessato di poter liberamente organizzare la propria giornata di riposo, limitandone di fatto il godimento, e ciò anche in assenza di chiamata in servizio.
In caso di sistematico sforamento del limite mensile massimo, così come accaduto nella fattispecie, a fronte dell’inadempienza contrattuale dell’ente datoriale sussiste il diritto a un compenso aggiuntivo, dato che l’indennità già prevista dal Ccnl è calcolata per l’ipotesi normale di espletamento di un numero di disponibilità rientranti nella previsione contrattuale.
Redazione Nurse Times
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