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Profilo professionale dell’Oss: accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001

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Coronavirus, in Liguria si indaga su concorsi per oss e dati sanitari
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Ambiti di lavoro e competenze

Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale le Regioni e la Provincia autonome di Trento e Bolzano, per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di  formazione.

In attesa della decisione della Corte costituzionale sulla legittimità costituzionale dell’articolo 3- octies del decreto legislativo n.  502 del 1992 e successive modificazioni; e con salvezza delle ulteriori autonome determinazioni dello Stato e delle Regioni a seguito ed in conformità alla sentenza della Corte costituzionale, la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell’operatore socio – sanitario sono, provvisoriamente, disciplinati in conformità ai contenuti degli articoli da I a 13 del decreto del ministro della sanità.

Nel testo che qui di seguito si riproduce:

1. Figura e profilo

1. É individuata la figura dell’operatore socio-sanitario. 

2. L’operatore socio-sanitario è l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione professionale, svolge attività indirizzata a:

a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di  competenza, in un contesto sia sociale che sanitario; 

b) favorire il benessere e l’autonomia dell’utente. 

2. La formazione

1. La formazione dell’operatore socio-sanitario è di competenza delle Regioni e Provincia autonome, che provvedono all’organizzazione dei corsi e delle relative attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto. 

2. Le Regioni e le Province autonome, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende Usl e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, che rispondono ai requi- siti minimi specificati dal Ministero della sanità e dal dipartimento degli affari sociali con apposite  linee guida, alla effettuazione dei corsi di formazione. 

3. Contesti operativi

1. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale che in quello sanitario, in servizi di tipo socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semiresidenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio dell’  utente. 

4. Contesto relazionale

1. L’operatore socio-sanitario svolge la sua attività in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella sociale, secondo il criterio del lavoro multiprofessionale

5. Attività

1. Le attività dell’operatore socio-sanitario sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita:

a) assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero; 

b) intervento igienico-sanitario e di carattere sociale; 

c) supporto gestionale, organizzativo e formativo. 

2. Le attività di cui al comma 1 sono riassunte nell’allegata tabella A che forma parte integrante del presente decreto. 

6. Competenze

1. Le competenze dell’operatore di assistenza sono contenute nell’allegata tabella B che forma parte integrante del presente decreto. 

7. Requisiti di accesso

1. Per l’accesso ai corsi di formazione dell’operatore socio-sanitario è rnichiesto il diploma di scuola dell’obbligo cd il compimento del diciassettesimo anno di età alla data di iscrizione al corso. 

8. Organizzazione didattica

1. La didattica è strutturata per moduli e per aree disciplinari.  Ogni corso comprende i seguenti moduli didattici:

a) un modulo di base;

b) un modulo professionalizzante. 

2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario, durata annuale, per un numero di ore non inferiore a 1000, articolate secondo i seguenti moduli didattici:

a) modulo di base: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 200;  b) motivazione-orientamento e conoscenze di base; 

c) modulo professionalizzante: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 250;  d) esercitazioni / stages, numero minimo di ore 100;  tirocinio, numero minimo di ore 450.

3. Le Regioni e Province autonome, attesa l’ampia possibilità di utilizzo dell’operatore socio-sanitario, possono prevedere, per un più congruo inserimento nei servizi, moduli didattici riferiti a tematiche specifiche sia mirate all’utenza (ospedalizzata, anziana, portatrice di handicap, psichiatri- ca, con dipendenze patologiche ecc.) sia alla struttura di riferimento (residenza assistita, domicilio, casa di riposo, comunità, c.).

  4. Oltre al corso di qualificazione di base sono previsti moduli di formazione integrativa, per un massimo di 200 ore di cui 100 di tirocinio;  i moduli sono mirati a specifiche utenze e specifici con testi operativi, quali utenti anziani, portatori di handicap, utenti psichiatrici, malati terminali, conte- sto residenziale, ospedaliero, casa alloggio, Rsa, centro diurno, domicilio, ecc:

-modulo tematico: tipo di formazione teorica, numero minimo di ore 50;

 -tematiche professionali: tipo di formazione esercitazioni /stages, numero minimo di ore 50; 

-specifiche: tipo di formazione tirocinio, numero minimo di ore 100.

9. Moduli didattici integrativi post-base

1. Sono previste misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale.

10. Materie di insegnamento

1. Le materie di insegnamento, relative ai moduli didattici di cui all’articolo 8, sono articolate seguenti arce disciplinari:

a) area socio culturale, istituzionale e legislativa; 

b) area psicologica e sociale; 

c) area igienico sanitaria;  zona tecnico operativa. 

2. Le materie di insegnamento sono riassunte nell’allegata tabella C, che forma parte integrante del presente decreto. 

11. Tirocinio

1. Tutti i corsi di tirocinio guidato, presso le strutture ed i servizi nel cui ambito la figura professionale dell’operatore socio-sanitario è prevista. 

12. Esame finale e rilascio dell’attestato

1. La frequenza ai corsi è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione fina- le coloro che hanno superato il tetto massimo di assenze indicato dalla Regione o Provincia Autonoma nel provvedimento istitutivo dei  corsi, e comunque non superiore al 10% delle ore complessive. 

2. Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d’esame, la cui composizione è individuata dal citato provvedimento regionale e della quale fa parte un esperto designato  dall’assessorato regionale alla sanità e dall’assessorato regionale alle politiche sociali.

3. In caso di assenze superiori al 10% delle ore complessive, il corso si considera interrotto e la sua eventuale ripresa nel corso successivo avverrà secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.


4. All’allievo che supera le prove, è rilasciato dalle Regioni e Provincia autonome un attestato di qualifica valido su tutto il territorio nazionale, nelle strutture, attività e servizi sanitari, socio sanitari e socio assistenziali. 

13. Titoli pregressi

1. Spetta alle Regioni e Province autonome, nel contesto del proprio sistema della formazione, quantificare il credito formativo da attribuirsi a titoli e servizi pregressi, in relazione all’acquisizione dell’attestato di qualifica relativo alla figura professionale di operatore socio- sanitario, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dal presente decreto.

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