Due recenti ordinanze del Tribunale amministrativo milanese chiamano in causa la Corte Costituzionale con riferimento ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 del Dl 44/2021.
Con due recenti ordinanze il Tar Lombardia ha sollevato una questione di costituzionalità in merito ai commi 4 e 5 dell’articolo 4 del Dl 44/2021, che impone l’obbligo di vaccino anti-Covid per gli operatori sanitari. Spetterà ora alla Corte Costituzionale affrontare i nodi problematici che la vicenda pone all’interprete.
Nello specifico, l’ordinanza 712 del 30 marzo scorso ha dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del comma 4 nella parte in cui non limita più la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale alle prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o che comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio, per contrasto con i principi di ragionevolezza e di proporzionalità. Inoltre ha bloccato alcuni provvedimenti degli Ordini professionali che sancivano la sospensione dal lavoro, abilitando quindi i sanitari ricorrenti, non vaccinati, a riprendere l’attività professionale.
L’ordinanza 1397 del 16 giugno scorso ha invece dichiarato non manifestamente infondata la questione di costituzionalità del comma 5 nella parte in cui dispone che per il periodo di sospensione dall’esercizio della professione sanitaria non sono dovute retribuzioni né altro compenso o emolumento, anche qui per contrasto con i principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Sul piano dei precedenti e della dottrina maggioritaria, l’esito processuale cui è pervenuto il collegio milanese può trovare spiegazione nell’esigenza di assicurare sempre la tutela “interinale”. Tale tutela, però, riguardando una norma puntuale che si assume in contrasto con la Costituzione, dovrebbe essere riservata alla Corte Costituzionale.
Una questione, quella sollevata con le due ordinanze del Tar milanese, che contrasta col consolidato indirizzo della giursprudenza in materia. Basti ricordare la sentenza 7054/2021 del Consiglio di Stato, che ha respinto tutti gli argomenti sostenuti dalle difese dei sanitari no vax, giudicando infondati i profili di pretesa incostituzionalità, con ampi richiami alla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (sentenze 5/2018, 258/1994 e 307/1990).
In quell’occasione un argomento decisivo è stato richiamato dal Consiglio di Stato, e poi ribadito in successive sentenze (vedi la 6401/2021), con riferimento al valore “fondamentale” della solidarietà, “cardine del nostro ordinamento costituzionale”, e ai parimenti fondamentali obblighi di reciproca assistenza e protezione per sé e per gli altri, anch’essi posti a fondamento della nostra Costituzione (articolo 2). Obblighi che legano indissolubilmente ciascun individuo all’altro, in una “social catena” e in quel “patto di solidarietà” tra individuo e collettività che, secondo la stessa Corte Costituzionale, sta alla base di ogni vaccinazione, obbligatoria o raccomandata che sia (Corte Costituzionale, 118/2020).
Redazione Nurse Times
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