E’ entrata oggi nel vivo, la trattiva del nuovo contratto comparto sanità 2019-2021, con la discussione della parte normativa.
Con soddisfazione, NurSind porta a casa alcuni risultati utili per gli infermieri; infatti nella nuova bozza consegnata dall’ARAN ai sindacati, sono diversi gli aspetti del contratto modificati e migliorati rispetto al documento iniziale, molti sollecitati da NurSind.
I tre principali sono questi.
Al capo I, relativamente alla stipula del contratto individuale di lavoro ed alle voci che lo determinano all’atto della firma da parte del dipendente, NurSind ha chiesto ed ottenuto che insieme all’elencazione della tipologia del rapporto, data inizio e fine, retribuzione spettante, durata del periodo di prova etc, venga specificata non solo la sede, ma l’unità operativa di prima destinazione, questa che sembra una piccola ed impercettibile conquista, impedisce alle aziende di rilegare gli infermieri al ruolo di tappabuchi e definisce l’assegnazione all’interno di presidio ospedaliero dove è ubicato il reparto.
Al capo II, inerente all’orario di lavoro, NurSind ottiene che la programmazione oraria della turnistica deve essere di norma formalizzata entro il giorno 20 del mese precedente. Dal punto di vista giuridico mancava e manca una norma che imponga al datore di lavoro di comunicare in anticipo i turni di servizio, se non la normativa in materia di rapporto di lavoro che impone ai contraenti (datore e dipendente) di comportarsi, nell’esecuzione del contratto, secondo buona fede e correttezza. Anche il contratto fino ad adesso non aveva mai messo un paletto alla programmazione dei turni, con il risultato di programmazioni a volte anche giornaliere, impedendo di fatto agli infermieri la conciliazione del tempo vita- lavoro.
La materia è regolata dalla legge e le norme contrattuali sono, su questo aspetto, residuali. Dopo la firma del CCNL 2016-2018, NurSind aveva chiesto di far chiarezza su uno degli aspetti della mobilità molto utilizzato nel comparto sanità, la mobilità “per compensazione” o “per interscambio” che, con la disapplicazione delle precedenti norme, non trovava più presenza nel contratto.
L’Aran aveva già risposto ad alcune aziende che avevano sollevato dubbi sull’esistenza della mobilità per compensazione (la legge non ne parla esplicitamente) richiamando una circolare della Funzione Pubblica, ora il nuovo testo contrattuale scrive che resta consentita la mobilità per interscambio/compensazione ai sensi dell’art. 29 bis e 30 del D. Lgs 165/2001 e relative disposizioni applicative, superando la difficoltà di interpretazione di cui le aziende approfittavano per impedire anche questa forma di mobilità.
Durante l’intervento al tavolo contrattuale, Andrea Bottega, segretario Nazionale NurSind ha affermato di aver colto dei segnali positivi come l’attenzione al personale sanitario turnista, sottolineando però come dopo quattro incontri, nonostante si fosse più volte sostenuto l’urgenza di stringere i tempi, la trattativa resta ancora al palo, prevedendo per il prossimo incontro come tema le relazioni sindacali.
Resta aperta la trattativa su pagamento festivo infrasettimanale, tetto massimo al numero delle reperibilità e recupero mancato riposo.
Ultimi articoli pubblicati
- Ulss 4 Veneto Orientale: avviso pubblico per incarichi da infermiere
- Asl Torino 5, arrivano gli infermieri privati: accordo di tre mesi
- Batteri specchio, 38 scienziati chiedono di fermare le ricerche: perché?
- Manovra 2025: flat tax sugli straordinari degli infermieri e contributo per gli specializzandi non medici. Gimbe: “Soluzioni tampone”
- Aumenti da oltre 7.000 euro per ministri e sottosegretari: e gli stipendi di infermieri, oss e operatori sanitari?
Lascia un commento