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Scorrimento graduatorie e stabilizzazioni: cosa prevedono le nuove norme

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Nuove norme su scorrimento graduatorie e stabilizzazioni: idoneità solo per il 20% dei candidati
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Con l’approvazione del Decreto legge n. 44 (“Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche”), avvenuta lo scorso 22 aprile, il Governo ha introdotto una serie di importanti novità: dalle norme sullo scorrimento graduatorie a quelle sulle stabilizzazioni. Vediamole insieme, ricordando che il testo è stato convertito mediante Legge 21 giugno 2023, n. 74.

Art. 1 bis – Disposizioni in materia di concorsi pubblici per il reclutamento di personale

La norma si applica alle graduatorie approvate dal 22 giugno 2023 in poi e introduce modifiche ad alcuni articoli del Decreto legislativo n. 165/2001 ss.mm., tra cui un’integrazione all’art. 35, al quale è stato aggiunto il comma 5-ter. Quest’ultimo prevede che nei concorsi pubblici siano considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20% dei posti successivi all’ultimo di quelli banditi.

In caso di rinuncia all’assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall’assunzione, l’amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. Quindi il 20% si riferisce al numero degli idonei successivi all’ultimo dei vincitori: una graduatoria per 5 posti, con 100 candidati che abbiano superato le prove a partire dal sesto, produce 19 idonei.

E anche nel caso di dimissioni o rinuncia del candidato all’assunzione l’amministrazione può scorrere la graduatoria sempre del 20%, rendendo l’80% della stessa inutilizzabile e rendendo un concorso potenzialmente inutile in tutto o in parte qualora le rinunce superino non solo il numero degli idonei, ma intacchi anche quello dei vincitori.

Art. 3, comma 5 – Stabilizzazione personale

Questa norma introduce la facoltà di procedere alla stabilizzazione fino al 31 dicembre 2026, previo colloquio selettivo e a seguito di valutazione positiva dell’attività svolta, alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta del personale non dirigenziale che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l’amministrazione che procede all’assunzione.

Il personale stabilizzabile deve possedere i requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 75/2015. Di conseguenza deve essere stato reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, e deve trattarsi di personale che risulti in servizio presso l’amministrazione che procede alla stabilizzazione successivamente alla data del 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della Legge n. 124 del 2015).

Redazione nurse Times

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