La Corte ha rigettato il ricorso di due infermieri imputati di avere cagionato, in cooperazione tra loro, la morte di un paziente.
Con la sentenza n. 21449 del 25/05/2022 la Corte di Cassazione penale, Sezione IV, ha stabilito che risponde di omicidio colposo l’infermiere che ometta di prendere in carico un paziente deceduto in seguito a un intervento chirurgico, non monitorandone le funzioni vitali.
La pronuncia riguarda un ricorso – rigettato – contro la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo pronunciata a carico di due infermieri imputati di avere cagionato, in cooperazione tra loro, la morte di un paziente, omettendo appunto di prenderlo in carico dopo un intervento chirurgico. Un’inerzia consistente, in particolare, nel mancato monitoraggio delle funzioni vitali, trascurando i segni di un edema polmonare acuto che poi aveva provocato il decesso.
Secondo i giudici, l’infermiere assume una posizione di garanzia nei confronti del paziente. Nel caso specifico, rientrava tra le competenze degli imputati controllare il decorso della convalescenza, così da consentire un tempestivo intervento del medico in caso di dubbio. Proprio in forza delle sue competenze professionali, dettagliatamente indicate nell’articolo 6 del DPR 14 marzo 1974 n. 225, è infatti evidente il compito cautelare che l’infermiere deve svolgere nella salvaguardia della salute del paziente.
Redazione Nurse Times
- Nuova terapia modRNA rigenera il cuore dopo un infarto grazie al gene PSAT1
- MUR pubblica il Decreto n. 594: ecco i posti disponibili per infermieristica e Professioni Sanitarie 2025/2026
- Diabete, create isole pancreatiche umane con stampa 3D: possono sopravvivere e funzionare fino a tre settimane
- Disturbi mentali e responsabilità penale: lo spartiacque rappresentato dalla “sentenza Raso”
- Azienda Sanitaria Regionale Molise (Asrem): avviso pubblico per la stabilizzazione di 15 infermieri
Lascia un commento