La manovra ha introdotto anche misure per la proroga dei contratti a tempo e apportato modifiche alle norme che regolano il tetto di spesa per il personale del Ssn.
“Il personale è la leva essenziale del Servizio sanitario nazionale. Con la Legge di bilancio creiamo le condizioni per assumere stabilmente tanti professionisti che si sono impegnati nei mesi drammatici dell’emergenza. La precarietà del lavoro va sempre combattuta. Ancora di più se riguarda chi ogni giorno si prende cura di noi”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, commentando l’intervento della manovra finanziaria sulla stabilizzazione del personale sanitario assunto a tempo determinato durante la pandemia (oltre 50mila unità). Vediamo chi avrà i requisiti definiti dalle norme inserite nella Legge di bilancio.
Proroga dei contratti a tempo determinato – Gli Enti del Sistenma sanitario nazionale, verificata l’impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore, potranno anche nel 2022 conferire incarichi individuali a tempo determinato (anche prorogando i contratti in essere), previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi dell’ultimo e del penultimo anno di corso. Inoltre, per i medici specializzandi dell’ultimo e penultimo anno di corso, potranno essere conferiti anche incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi.
Stabilizzazione del personale sanitario – La norma prevede che, fermo restando le norme della Legge Madia (prorogate al 31 dicembre del 2022) gli enti del Ssn potranno procedere all’assunzione a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, del personale sanitario e degli operatori sanitari reclutati a tempo determinato sia con concorsi che attraverso le selezioni attivate a marzo 2020. Il requisito è aver maturato al 30 giugno 2022 almeno 18 mesi di servizio in un Ente del Ssn, di cui almeno sei mesi tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022. In ogni caso si ricorda che le Regioni potranno fare queste assunzioni sempre nel rispetto del tetto di spesa e dei piani triennale dei fabbisogni. Per quanto riguarda l’impatto economico stimato per le proroghe dei contratti e le stabilizzazioni nella relazione tecnica si prevede una spesa di 690 milioni per il 2022 e circa di 625 milioni a decorrere dal 2023. Le risorse sono ovviamente a valere sul Fondo sanitario nazionale.
Tetto di spesa per il personale – Il tetto di spesa per il personale viene modificato l’articolo 11 del Dl Calabria, stabilendo che la spesa per il personale sanitario, a livello regionale, possa essere incrementata di un importo pari al 10% dell’incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all’esercizio precedente, stabilizzando così tale incremento, attualmente previsto solo fino al 2021, per poi scendere al 5%. Si stabilisce, inoltre, che dal 2022 l’ulteriore incremento del 5% (già previsto dall’attuale normativa) sarà subordinato all’adozione di una metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della Legge di bilancio il ministro della Salute, di concerto con il Mef e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni su proposta dell’Agenas, nel rispetto del valore complessivo della spesa di personale, adotta con decreto la suddetta metodologia per la determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Ssn.
Redazione Nurse Times
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