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L’Antitrust boccia la legge Lorenzin sugli ordini: alcune nostre considerazioni

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In questi giorni ci giunge la notizia che l’autorità antitrust esprime il suo parere negativo rispetto all’approvazione della legge Lorenzin ed in particolare sulla trasformazione dei collegi ipasvi in Ordini delle professioni infermieristiche

Molti di noi si chiederanno:

“…cosa cambierà a questo punto? Si tornerà indietro? Perchè l’autorità antitrust si pronuncia in questo modo?”

Andiamo per ordine cercando di capire innanzitutto cosa è l’autorità antitrust e quali sono i suoi compiti.

La nascita di questo concetto è abbastanza datato.

Siamo negli USA nel 1890 e nasce su ispirazione del senatore statunitense John Sherman al fine di regolamentare gli scambi commerciali e l’organizzazione economica tra gli Stati membri dell’Unione.

Successivamente però, in concomitanza con lo sviluppo dell’economia su larga scala, si diffonde anche in Europa, contestualmente alla nascita della CEE con l’intento di costituire un mercato comune caratterizzato dai seguenti obiettivi:

  • favorire il libero scambio e la libera produzione tra i Paesi aderenti;
  • contribuire a realizzare una politica commerciale comune che sopprima le restrizioni agli scambi internazionali, in una successiva ottica di un’unificazione più ampia dell’Europa.

Oggi il ruolo di Garante antitrust è stato attribuito alla Commissione Europea nella persona del Commissario alla concorrenza.

In Italia tale disciplina si è diffusa con un certo ritardo, giungendo solo nel 1990, portando il legislatore a predisporre un apposito ordinamento giuridico contenuto nella legge n. 287 del 10 ottobre 1990.

Viene così predisposta un’autorità indipendente: l’Autorità del Garante per la concorrenza e il mercato.

Il compito di questo organo consiste nello svolgimento di tre ordini di intervento:

  • svolgere compiti di monitoraggio e vigilanza;
  • intraprendere procedimenti;
  • comminare sanzioni amministrative nei confronti dei soggetti violatori delle norme.

I compiti di cui sopra si esplicitano nel mettere in atto azioni volte all’evitare il divenire delle seguenti fattispecie:

  1. fissare prezzi d’acquisto e di vendita, e anche quelli delle transazioni intermedie;
  2. limitare e/o controllare la produzione, i suoi sbocci e gli investimenti connessi;
  3. suddivisione dei mercati;
  4. applicare nei rapporti commerciali condizioni dissimili per prestazioni analoghe;
  5. subordinare la conclusione del contratto all’effettuazioni di prestazioni che nulla hanno a che vedere con la prestazione principale.

Da quanto detto appare abbastanza evidente che la commissione antitrust non ha nessun potere di veto sulle leggi dello stato e che quindi la sua opinione in merito è tutt’altro che vincolante seppur gode di una certa autorevolezza.

Quindi gli infermieri non hanno nulla da temere da questo “strano” pronunciamento.

Il nostro ordine c’è e continuerà ad esserci indietro non si torna di certo!

Considerando che sia gli ordini che i collegi nascono per tutelare i cittadini e garantire loro ad essere assistiti da professionisti formati adeguatamente e iscritti per questo ad un albo nazionale e quindi autorizzati allo svolgimento della professione; nonché per la difesa del decoro della professione stessa e per combattere l’abuso della professione, appunto, a tutela del cittadino.

Premesso questo credo sia utile anche tentare di dire anche cosa è un ordine professionale ed un collegio in modo da chiarire definitivamente quale è il vulnus della legge Lorenzin per quello che ci riguarda.

Dal punto di vista legislativo dobbiamo dire che le prime fonti risalgono al lontano del R.D.L. 1924 n. 103.

Interessante è notare che, dal punto di vista concettuale, l’unica differenza tra “Ordine” e “Collegio” trova origine nella disposizione dell’art 1, il quale prevede un diverso requisito di corrispondente appartenenza, relativo al diverso livello di formazione scolastica richiesto.

Negli Ordini rientrano le professioni per il cui esercizio è necessaria una laurea, mentre nei Collegi quelle richiedenti il diploma di istituti superiori.

Successivamente dopo l’evento bellico ed il nuovo assetto repubblicano del paese, si torna ad istituire ordini e collegi con il DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 settembre 1946, n. 233 fino ad arrivare poi all’approvazione del ddl Lorenzin, divenuta legge dello Stato italiano (n. 3 del 11 gennaio 2018).

Partendo quindi dal quadro legislativo e dal R.D.L. 1924 n. 103 possiamo dire che la trasformazione del collegio IPASVI in ordine FNOPI fosse in buona sostanza un atto dovuto.

Infatti diverse leggi intervenute nel frattempo hanno profondamente modificato il vulnus del professionista infermiere, trasformando il suo percorso di studio; portando gli infermieri ad essere professionisti LAUREATI ed infine attribuendo loro una autonomia professionale ed un profilo professionale specifico perdendo così la sua originale configurazione di arte sanitaria ausiliaria ed abolendo di conseguenza il famigerato mansionario.

Con questo quadro ben chiaro personalmente mi sembra alquanto singolare la posizione dell’autorità antitrust in quanto, con un colpevole ritardo di quasi 20 anni dovuto sostanzialmente alla strenua resistenza di alcune lobby di altre professioni sanitarie, non fa altro che recepire quanto stabilito dalla legge.

Questo in sostanza era un atto dovuto alla nostra professione, alla sua evoluzione ed alla sua valenza scientifica che si è conquistata negli anni e che ci vede oggi professionisti protagonisti della sanità non solo in Italia, ma nel mondo.

A pensar male si sbaglia, ma quasi sempre ci si azzecca!

Riprendendo le parole di un noto politico Italiano, non è che per caso questa autorità antitrust, non sia poi in definitiva in questo giudizio condizionata pesantemente proprio da quelle posizioni di potere e lobby che dovrebbe invece contrastare?

Lascio ai posteri l’ardua sentenza, ma certamente qualcosa non quadra considerando che già esisteva un collegio che a norma del R.D.L. 1924 n. 103 dopo la soggiunta formazione universitaria è stato come doveva essere trasformato in ordine.

Considerando che le funzioni tra l’uno e l’altro sono identiche e sovrapponibili, cosa di così sconvolgente è dunque cambiato, se non riconoscere con venti anni di ritardo, la condizione di professione intellettuale degli infermieri anche sotto questo aspetto?

Chi ha interesse ad ostacolare questo cambiamento in atto e che nessuno potrà mai fermare?

Gli infermieri sono professionisti intellettuali con formazione universitaria di  primo livello (laurea triennale); secondo livello (laurea magistrale) ed infine sono anche dottori di ricerca.

Che vi piaccia o no. Fatevene una ragione!

Angelo De Angelis 

Allegato

Relazione Annuale Antitrust

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