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La risposta dell’Opi Matera sulle le presunte irregolarità di convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo degli organi istituzionali

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La risposta dell'Opi Matera sulle le presunte irregolarità di convocazione dell'Assemblea elettiva per il rinnovo degli organi istituzionali
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Riceviamo e pubblichiamo integralmente la risposta dell’Opi Matera al nostro articolo dal titolo “OPI Matera: l’enigma sulle comunicazioni regolamentari di convocazione dell’Assemblea elettiva per il rinnovo degli organi istituzionali”

“Si riscontra la nota in data 1° settembre c.a. nella quale, in ragione di assunte violazioni della legge 3/2018, del D.M. del Ministero della Salute 15 marzo 2018 e del Regolamento FNOPI, recanti la normativa della procedura elettorale per il rinnovo degli organi statutari dell’OPI di Matera, si chiede “in autotutela la revoca della convocazione Assemblea elettiva per il rinnovo degli Organi dell’Ordine”.

Nella stessa si deduce ed evidenzia che “la Presidenza dell’OPI di Matera, nell’ambito delle regole sulla convocazione dell’Assemblea elettiva precisate sul regolamento FNOPI all’art. 3 abbia eluso l’inoltro dell’avviso di convocazione agli iscritti …tramite posta certificata o tramite posta prioritaria (Posta 1 pro) nelle modalità previste, ovvero venti (20) giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni.

L’unico adempimento cui si è provveduto è la comunicazione alla FNOPI sulla convocazione per la pubblicazione sul sito WEB.

Non risulta invero la stessa pubblicazione sul sito istituzionale dell’OPI di Matera.

Sulla premessa di quanto sopra, poi, si chiede alla FNOPI, nell’interesse di tutti gli iscritti all’OPI di Matera, di accertare quanto i sottoscritti (?) evidenziano inducendo l’OPI di Matera all’applicazione cogente e puntuale della legge e delle regole che disciplinano il corretto e trasparente funzionamento degli OPI quali Enti sussidiari dello Stato.

Al riguardo, si rappresenta quanto segue.

Sulla richiesta di revoca “in autotutela”, sebbene non sia specificato l’ente ai cui la stessa è rivolta, si fa rilevare che in ragione della infondatezza delle assunte violazioni di legge, essa non può trovare accoglimento.

Per fare chiarezza sulla questione prospettata, altrove definita “enigma sulle comunicazioni regolamentari di convocazione dell’assemblea elettiva …” necessita precisare che l’Ordine di Matera non ha eluso un bel niente perché l’art.3, non richiamato nella sua interezza, (che non è l’art. 3 del D.M. del Ministero della salute 15 marzo 2028, bensì quello del Regolamento sulle procedure Elettorali per il rinnovo degli Ordini Provinciali FNOPI approvato nel C.N. del 12/10/2019, trasmesso al Ministero della Salute in data 28ottobre 2019), testualmente recita:

”1) l’avviso di convocazione, anche contestuale per le tre convocazioni, deve essere inviato tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria (es. posta1pro) almeno venti giorni prima del termine fissato per l’inizio delle votazioni a ciascun iscritto all’Albo.

2) È posto a carico dell’Ordine l’onere di provare unicamente l’invio delle convocazioni.

In ottemperanza del dettato regolamentare, l’OPI di Matera ha inviato al vettore individuato per la spedizione la stesura finale della lettera di convocazione e dell’elenco degli iscritti all’albo in data 12 agosto 2020, ampiamente (28 gg.) prima del 20° giorno precedente la data di prima convocazione (11/9/2020) e tale circostanza è ampiamente provata da certificazione documentale.

Altresì è documentata la pubblicazione, sul sito istituzionale dell’OPI, degli estremi della delibera di indizione delle elezioni, della lettera convocazione spedita a tutti gli iscritti e, da ultimo, delle liste ammesse alla competizione elettorale.

Solo per completezza di esposizione, attesa l’esplicita richiesta rivolta alla FNOPI, si fa rilevare che lo stesso articolo riporta l’indicazione che “avverso la validità delle operazioni elettorali può essere presentato ricorso alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie (CCEPS) entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni”.

Ne consegue che ogni doglianza su eventuali violazioni di norme che potessero invalidare le operazioni elettorali non può che essere dedotta in sede di ricorso al predetto organo giudiziario nei modi e termini di legge essendo preclusa ogni altra forma di reclamo e/o azione.

Fatta salva ogni valutazione su quanto infondatamente addebitato, e su come è stato espresso, ai fini dell’eventuale esercizio della potestà disciplinare da parte di quest’Ordine, solo la richiesta di cortese risposta ha imposto la presente chiarificazione”.

La nostra Redazione rimane a disposizione per eventuali richieste di chiarimento.

Redazione Nurse Times

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