“E’ una decisione gravissima e profondamente sbagliata e anche inopportuna. Sembra ci sia un accanimento del Governatore contro la scuola. In Campania lo 0.75% degli studenti è risultato positivo a scuola e di certo non se lo è preso a scuola.
La media nazionale è 0.80.
Se c’è crescita contagi non è di certo colpa della scuola”.
Cosi commentava il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina dopo l’ordinanza del Presidente della Regione Campania, in antitesi con le scelte del Governo, di sospendere per l’intero territorio regionale, le attività didattiche in presenza «dei servizi educativi per l’infanzia e dei servizi per l’infanzia (sistema integrato 0-6 anni), nonché delle scuole di ogni ordine e grado.
Questa decisione fu oggetto di grande diatriba tra il popolo napoletano, una parte sosteneva le scelte di De Luca, apprezzando il Governatore per il suo attegiamento “protettivo e rassicurativo”, un altra abbondante fetta della cittadinanza invece sosteneva che queste chiusure avrebbero solo danneggiato gli studenti campani, in quanto la maggior parte dei focolai Covid di quel periodo erano imputabili alla movida e non certo all’ambiente scolastico.
Sopratutto il Codacons Regione Campania (Coordinamento delle associazioni per la difesa dell’ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori) e vari Comitati Genitori come il comitato Scuola Aperte Campania, non si sono limitati a dichiarare il proprio dissenso tramite manifestazioni pubbliche (ricorderete il bambino con il grembiulino fuori ai cancelli chiusi della sua scuola), ma avevano, anche, presentato ricorso contro questa secondo loro inutile “interruzione del diritto all’istruzione”.
Nello specifico le sospensioni didattiche in questione sono quelle del 16 Gennaio 2021 e 27 Febbraio 2021.
il TAR quindi ha dovuto ristabilire l’ equilibrio giuridico in questa contrapposizione di pensiero.
Il Tar ha quindi deciso che le ordinanze di De Luca sulla sospensione delle attività del 16 gennaio e 27 febbraio 2021 erano illegittime.
Il Tribunale Amministrativo Regionale sostiene che : la sospensione delle attività didattiche in presenza per la Regione Campania, in via generalizzata, nei periodi considerati nelle ordinanze restrittive, non ha tenuto conto della regolamentazione per ‘fasce’ di rischio contenuta nella normativa statale».
La normativa nazionale aveva già deciso come bilanciare il diritto alla salute e quello all’istruzione. Lo Stato decideva le varie chiusure scolastiche in base al colore della Regione , cercando di mantenere la didattica in presenza per gli alunni più piccoli.
Scelte più restrittive da parte delle Regioni, secondo la sentenza del Tar, sarebbero state giustificate solo dinanzi a motivazioni diverse e sopravvenute in seguito alle considerazioni del Governo nazionale, come ad esempio indici aumentati di rischio per i minori.
Il TAR condanna infine la Regione al pagamento delle spese a favore dei ricorrenti per complessivi mille euro.
La richiesta, invece, di condannare la Regione Campania al risarcimento ( anche simbolico) dei danni subiti dalle famiglie durante la sospensione delle attivtà scolastiche e stata respinta, i comitati genitori dichiarano pero’ di voler ricorrere al Consiglio di Stato, mentre la Regione Campania ha dichiarato che ricorrerà in appello.
Si può condividere o meno la decisione del TAR, ma la domanda che molti tra poitici e cittadini si pongono è lecita: chi pagherà questa decisione in termini economici?
Le casse regionali e quindi i cittadini!! Come si dice, alle falde del Vesuvio :” cornuti e mazziati”.
Valeria Pischetola
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