Giunge alla mail della nostra redazione ([email protected]) una singolare e imbarazzante nota dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione di Caserta.
La nota che vi proponiamo integralmente, viene firmata dal “dott. Donato Alcorano, coordinatore Ufficio Infermieristico” e dal “direttore dell’U.O.C. Organizzazione e Programmazione dei Servizi Ospegalieri e Sanitari dott. Mario Massimo Mensario”.
“Pervengono diverse lamentele circa la mancanza di OSS nel turno notturno presso la U.O.C. Malattie Infettive, ed in particolare, per ciò che riguarda il cambio pannolone in quelle sporadiche volte che ciò accade e dovendo necessariamente ribadire quanto più volte rappresentato verbalmente si specifica quanto segue:
- il Dipartimento Scienze Mediche dispone nel turno notturno di n. 2 OSS dipartimentali assegnati (1 alla U.O.C. Medicina Interna e 1 alla U.O.C. Pneumologia);
- la U.O.C. Malattie Infettive nel turno notturno, com’è noto, in caso di necessità, può disporre dell’OSS dipartimentale chiamando in prima battuta l’OSS in servizio presso la U.O.C. Medicina Interna e, in caso di indisponibilità per servizio, chiamando l’OSS in servizio presso la U.O.C. Pneumologia;
- ove mai entrambi gli OSS fossero impegnati in attività specifiche alla loro mansione presso altri reparti del Dipartimento, sarà cura dell’infermiere della U.O.C. Malattie Infettive valutare se la prestazione può essere rinviata in un secondo momento, o è talmente urgente da provvedere personalmente.
Inoltre, è opportuno precisare che le competenze dell’OSS sono quelle previste dalla normativa vigente e non parcellizzate (trasporto prelievi, ritiro sangue. …) e che “….. l’infermiere è a responsabile dell’assistenza infermieristica…” e quindi dei bisogni assistenziali tutti.
Va sottolineato, comunque, che al di là del ruolo professionale ausiliario, OSS, Infermiere, Medico non ci si può permettere di lasciare un paziente bagnato/sporco tutta la notte in capo ad un non ben precisato demansionamento”.
A beneficio degli autori della nota, è necessario chiarire l’ambito normativo all’interno del quale agisce l’Infermiere:
- Il D.M. 739/94: “Individuazione figura e relativo Profilo professionale dell’Infermiere”. Il nuovo profilo professionale traghetta la figura infermieristica da mero esecutore a professionista intellettuale, competente, autonomo e responsabile.
- Il comma 3 del DM 739/94 recita: “per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera di personale di supporto”. Quanto affermato evidenzia il passaggio da arte ausiliaria a professione, poiché ora è l’infermiere a potersi avvalere dell’opera di personale di supporto. “ove necessario” non significa che se manca l’Oss, l’Infermiere sopperisce alla sua assenza, si intende “qualora l’Infermiere lo ritenga necessario”. E’ indispensabile che il personale di supporto sia sempre presente affinché l’Infermiere, Responsabile dell’assistenza infermieristica, pianifichi e gestisca gli interventi assistenziali. Il citato D.M. attribuisce la responsabilità di soddisfare i bisogni primari del paziente attraverso le figure di supporto e non direttamente!
- Le mansioni di igiene domestico-alberghiere non sono mai state attribuite all’Infermiere, neanche ai tempi del mansionario! Nel DPR 225/74 tali mansioni erano affidate all’Infermiere Generico: Titolo V, art.6, (comma a): “assistenza completa al malato, particolarmente in ordine alle operazioni di pulizia e di alimentazione, di riassetto del letto e del comodino del paziente e della disinfezione dell’ambiente e di altri eventuali compiti compatibili con la qualifica a giudizio della direzione sanitaria”;
- Con l’Accordo Conferenza Stato-Regioni del 22.02.2001 si ha la nascita di un nuovo profilo di “figura di supporto” cosiddetto Operatore Socio-Sanitario che svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario. Le attività dell’OSS sono rivolte alla persona e al suo ambiente di vita comprendendo in particolare (comma a): “Assistenza diretta ed aiuto domestico alberghiero (assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale).
Abbiamo richiamato in sintesi la figura dell’infermiere e quella dell’operatore socio-sanitario per ribadire che se il legislatore ha stabilito che l’infermiere deve essere il responsabile generale dell’assistenza infermieristica, non può e non deve a nostro avviso svolgere quei compiti per le quali sono state individuate e create altre figure professionali.
L’infermiere per poter esercitare la sua attività non può più fare a meno della figura del personale di supporto per scaricarsi da una mole di lavoro improprio, per questa ragione la nostra professione deve considerare l’operatore socio-sanitario come una risorsa infermieristica indispensabile.
Non è tollerabile che un dirigente o un coordinatore impongano all’infermiere azioni per le quali sono presenti altre figure preposte, quali ausiliari e oss.
La carenza o l’assenza di tali figure è un problema organizzativo della struttura e non di certo degli infermieri.
Troppo spesso si fa affidamento sulla disponibilità degli infermieri che sono in servizio, invece di cercare soluzioni che risolvano definitivamente la carenza di personale di supporto.
Troppe volte la dirigenza infermieristica affronta il problema del deficit di personale di supporto e infermieristico esclusivamente con iniziative di ripiego, a volte molto discutibili, che non risolvono il problema. Certamente, gli operatori di supporto che sono presenti in alcune aziende sanitarie sono insufficienti.
L’Azienda sanitaria in questione dovrebbe:
- attuare tutte le misure organizzative necessarie per rispettare tutti i parametri di legge a tutela dell’integrità fisica e professionale dei lavoratori;
- predisporre la mappatura del rischio clinico connesso alle criticità segnalate nella nota, a beneficio degli utenti e dei lavoratori;
- attivare copertura di rischio lavorativo per il personale evidentemente demansionato rispetto al profilo professionale di riferimento.
Di seguito riportiamo alcune sentenze che riprendono precisamente le condizioni demansonanti:
- sent. N. 1078 RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985 “non compete all’infermiere ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”;
- sent. N. 1116 del 21 luglio 1995 Cassazione Sez. V “per mansione inferiore si intende quella assegnata (da una norma) ad una diversa qualifica e che, invece, viene svolta da una qualifica superiore con carattere di continuità, prevalenza ed esclusività”;
- sent. N. 24293/2008 Corte di Cassazione chiamata a decidere sul caso di mansioni inferiori ha stabilito: “richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la modifica delle mansioni di cui all’art. 2103 C.C. non può avvenire in maniera dequalificante ma deve essere mirata al perfezionamento e all’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto. Le mansioni inferiori svolte dal ricorrente, sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi in sé un maggior rischio di fossilizzazione delle capacità della dipendente medesimo”;
- Cass. Sez. Lav. N. 7018 del 27 maggio 2000 ha postulato la prevalenza delle mansioni sostanziali su quelle formali nel senso che, “per individuare l’illecito mansionale, non è indispensabile acclarare la presenza di un atto formale, essendo sufficiente che il lavoratore svolga mansioni inferiori de facto”;
- Cass. Sezione Lavoro n. 7453 del 12 aprile 2005 “vieta all’Azienda di mutare le mansioni senza l’accordo del dipendente”;
- Tribunale Civile di Milano sez. Lav. N. 2908 del 5.11-29.12. “se l’organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto, a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art.1226 C.C.;
- Cass. Sez. Lav. N. 6419 del 17 maggio 2000 “nel pubblico impiego sono vietate le mansioni inferiori o promiscue”;
- Cass. Sez. Lav. N. 1307 del 7 febbraio 1998 “il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa contestata se essa è ritenuta dequalificante;
- Sent. Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile n. 6326 del 23.03.2005 recita: “Lo svolgimento di mansioni inferiori influisce negativamente sulla formazione e sulla crescita professionale del dipendente tanto da depauperare il proprio bagaglio tecnico-culturale fino a limitarne gravemente le proprie capacità e possibilità di sviluppo, danneggiando il prestigio, la carriera e la competenza specialistica in un determinato settore”
- Sent. Trib. Civile di Milano, Sezione Lavoro, n. 2908 del 05.11-29.12.99 afferma: “se l’organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto, a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art. 1226 del Codice Civile”.
- Tribunale di Brindisi sentenza n. 1306 09/05/2017, violazione dell’Azienda Ospedaliera dell’art.52 del D.Lgs. 165/2001 che vieta il demansionamento;
- Sentenza n. 6954 del luglio 2019 della I sez. lavoro del Tribunale di Roma contro la Fondazione Gemelli.
Redazione NurseTimes
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