Il consigliere regionale della Campania, Gianpiero Zinzi, presenta un’interrogazione (n. 1295) indirizzata al Presidente della Giunta regionale, Vincenzo De Luca, avente ad oggetto “Avvisi di Mobilità in ambito nazionale dell’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta”
L’interrogazione inviata il 22 marzo u.s. si riferisce ai tre avvisi di Mobilità in ambito nazionale pubblicati dall’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta nella sezione “Avvisi e Concorsi” che riguardano:
- 25 Operatori Socio Sanitario (O.S.S.) “Ctg. BS Ruolo Tecnico”
- 10 Assistenti amministrativi “Cgt. C”
- 35 Collaboratori Professionali Sanitari (CPS) – Infermieri.
“Ai ritardi ed alle leggerezze procedurali dell’Ospedale di Caserta siamo ormai abituati – ha dichiarato il consigliere Zinzi – ma i tre bandi in questione contengono anomalie cosi
evidenti che fanno riflettere. Dai risicati termini per la scadenza, passando per gli assurdi obblighi in capo ai vincitori per la nomina e per la richiesta di assenso preventivo ed incondizionato che tra l’altro non figura più nel nuovo CCNL del Comparto Sanità. Insomma un’accozzaglia di errori che farebbero anche sorridere, ma qui si parla di Sanità e di professionalità sempre più messe all’angolo e purtroppo non c’è davvero nulla da ridere”.
Nell’interrogazione presentata si legge “Gli avvisi in questione hanno tutti scadenza di 15 giorni, mentre la legge 114 del 2014, all’articolo 4 punto 1 stabilisce che «Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere”.
Tra gli obblighi di partecipazione agli avvisi si ritrova sempre, in forma lievemente diversa, la condizione che si debba “dichiarare e, in caso di nomina comunicare, entro 10 giorni dalla data di notifica della nomina stessa, l’accettazione a prendere servizio entro e non oltre i successivi 30 giorni, e produrre contestualmente assenso incondizionato al trasferimento, da parte dell’Azienda di appartenenza che dovrà pervenire, inderogabilmente, a questa AORN, entro il predetto termine”.
Zinzi specifica ancora che all’interno degli Avvisi, nelle parti conclusive dedicate alla “Nomina del Vincitore”, si ribadisce che «…i concorrenti dichiarati vincitori ai fini dell’assunzione in servizio mediante stipula del contratto individuale di lavoro, entro 15 giorni dalla notifica della nomina, pena di decadenza dal diritto al trasferimento medesimo, dovranno far pervenire certificazione attestante il possesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica di appartenenza, tale da poter assicurare l’articolazione dell’orario di lavoro nell’arco delle 24 ore e la relativa ed adeguata turnazione. Dovranno altresì produrre, entro 15 giorni dalla notifica della nomina, pena di decadenza dal diritto al trasferimento medesimo, assenso incondizionato al trasferimento presso questa azienda Ospedaliera da parte dell’Azienda di appartenenza.
Dovranno comunicare, entro 10 giorni dalla data di notifica della nomina stessa, di prendere servizio entro e non oltre i successivi 30 giorni, e produrre contestualmente assenso incondizionato al trasferimento da parte dell’Azienda di appartenenza entro il predetto termine. Considerata la necessità dell’Azienda di procedere in tempi brevi al reclutamento del personale di cui trattasi, data la carenza di unità lavorative appartenenti a tale profilo professionale, aggravata anche dalle domande di pensionamento in adesione alla così detta “quota 100”, in caso di mancato rilascio di nullaosta da parte dell’Azienda di appartenenza i candidati nominati vincitori dell’avviso saranno considerati decaduti dal diritto al trasferimento e si procederà allo scorrimento delle posizioni a seguire nella graduatoria di merito».
CONSIDERATO CHE:
- non si può chiedere ad un’Azienda Sanitaria di rilasciare un proprio dipendente con una tempistica così assurda e palesemente inattuabile;
- non può ricadere negli obblighi del vincitore di un concorso, la produzione di un atto redatto da un terzo soggetto e, particolarmente, dal suo datore di lavoro.
L’assenso preventivo e incondizionato non figura più nell’art. 52 del nuovo CCNL del Comparto Sanità che al comma 3 ha esplicitamente «disapplicato l’art. 19 del CCNL integrativo deI 20/9/2001 (Mobilità volontaria tra aziende ed enti del comparto e con altre amministrazioni di comparti diversi)» che lo prevedeva e, pertanto, non può essere richiesto ai dipendenti.
Il consigliere aggiunge che da un’attenta lettura degli ultimi numeri del B.U.R. Campania non ha evidenziato traccia alcuna di pubblicazione ditali Avvisi, contrariamente a quanto previsto dalI’art. 4 del DPR n. 487/1994.
Nel testo il consigliere Zinzi interroga il Presidente De Luca “sulle ragioni di tale impostazione concorsuale da parte della Direzione dell’AORN ‘S. Anna e S. Sebastiano’ di Caserta, nonché sull’opportunità di una revoca in autotutela degli avvisi in narrativa”.
Redazione NurseTimes
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