Continua con grande successo la nostra rubrica dedicata al nuovo CCNL, con approfondimenti, trattando specifici temi di interesse per tutti i lavoratori del comparto sanità. Tutte le informazioni saranno disponibili nella sezione INFERMIERI – NORMATIVE. Parleremo del servizio di pronta disponibilità
Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall’obbligo per lo stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite e nelle modalità definite dall’Azienda sanitaria tenendo conto dei piani per l’emergenza.
All’inizio di ogni anno le Aziende ed Enti predispongono un piano annuale per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla propria organizzazione, ai profili professionali necessari per l’erogazione delle prestazioni nei servizi e presidi individuati dal piano stesso.
Sono tenuti a svolgere il servizio di pronta disponibilità i dipendenti in servizio presso le unità operative decise dall’azienda ed in numero strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali dell’unità operativa stessa.
Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa/servizio, tenendo comunque conto delle caratteristiche del servizio da erogare e del territorio di riferimento.
Il servizio di pronta disponibilità va limitato, di norma, ai turni notturni ed ai giorni festivi garantendo il riposo settimanale.
Nel caso in cui esso cada in giorno festivo spetta, su richiesta del lavoratore, anche un’intera giornata di riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale. In caso di chiamata tali ore sono retribuite a titolo di straordinario ovvero in caso di adesione alla banca delle ore trova applicazione l’art. 48 (Banca delle ore).
La pronta disponibilità ha durata di norma di dodici ore; essa dà diritto ad una indennità oraria di euro 1,80 lorde, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.
Due turni di pronta disponibilità della durata di dodici ore ciascuno sono prevedibili solo nei giorni festivi.
Il personale in pronta disponibilità chiamato in servizio, con conseguente sospensione delle undici ore di riposo immediatamente successivo e consecutivo, deve recuperare immediatamente e consecutivamente dopo il servizio reso le ore mancanti per il completamento delle undici ore di riposo; nel caso in cui, per ragioni eccezionali, non sia possibile applicare la disciplina di cui al precedente periodo, quale misura di adeguata protezione, le ore di mancato riposo saranno fruite, in un’unica soluzione, nei successivi tre giorni, fino al completamento delle undici ore di riposo.
Le regolamentazioni di dettaglio attuative delle disposizioni sono definibili dalle Aziende ed Enti.
Non potranno essere previsti per ciascun dipendente più di sette turni di pronta disponibilità al mese.
E’ escluso dalla pronta disponibilità il personale del ruolo amministrativo.
Ai compensi di cui al presente articolo si provvede con le risorse del fondo di cui all’art. 103 (Fondo premialità e condizioni di lavoro).
Redazione NurseTimes
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