Ecco le ultime comunicazioni dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.
PROSSIMI INCONTRI (di Mario Schiavon)
Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da ENPAPI, dai Collegi IPASVI e dalle Università. Di seguito il prossimo incontro:
- Incontro organizzato dall’OPI di Cuneo “L’equo compenso, la Cassa di Previdenza ENPAPI: quali opportunità per gli iscritti”, che si terrà il 27 marzo 2018, presso la Fondazione CRC, Via Roma 15 – Cuneo.
CONTRIBUZIONE INDEBITAMENTE VERSATA ALLA GESTIONE SEPARATA INPS – CIRCOLARE INPS 45/2018 (di Marco Bernardini)
Con l’entrata in vigore dell’articolo 116, comma 20, della Legge n. 388/2000 il legislatore ha previsto la possibilità, nel caso di contributi versati presso un Ente previdenziale pubblico diverso da quello effettivamente creditore, del trasferimento diretto all’Ente titolare della contribuzione delle somme incassate.
La ratio della norma è quella di favorire il debitore ed evitare l’onere di chiedere contestualmente un rimborso per poi effettuare un pagamento della stessa natura e con l’aggravio di sanzioni, subordinandone la possibilità, prevista dal citato comma, alle seguenti condizioni:
- il versamento deve essere effettuato erroneamente a beneficio di un Ente diverso da quello legittimato a riceverlo;
- la natura del contributo deve essere previdenziale;
- il contributo deve essere certo;
- deve sussistere la buona fede del debitore, che si sostanzia nella convinzione di assolvere un obbligo verso il creditore apparente.
La norma è applicabile anche nei casi in cui, per effetto di una disposizione normativa o di una interpretazione giurisprudenziale, sia venuta meno la titolarità della riscossione in capo all’ente presso il quale sia stato effettuato il pagamento.
Nell’ottica di favorire il debitore e tutelare la posizione assicurativa degli iscritti alle gestioni, rendendo più fluido e veloce il trasferimento da un Ente previdenziale ad un altro della contribuzione erroneamente versata, tutti gli enti, i quali in forza di disposizioni normative svolgano funzioni di previdenza ed assistenza obbligatoria, assoggettati al controllo ed al finanziamento pubblico, quali quelli disciplinati dai Decreti legislativi n. 509/94 e n. 103/96, possono essere considerati come rientranti nell’ambito di applicazione del regime previsto dall’articolo 116, comma 20, della Legge n. 388/2000.
Ne consegue che sarà possibile effettuare un trasferimento diretto della contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS e dovuta alle Casse previdenziali e viceversa. A tale scopo le Casse previdenziali interessate potranno stipulare apposite convenzioni con l’INPS al fine di individuare le modalità operative per il trasferimento della contribuzione versata dai propri assicurati. L’istanza di trasferimento della contribuzione indebitamente versata all’INPS può essere presentata o dal professionista o dal collaboratore o direttamente dall’Ente previdenziale a seguito di accertamento d’ufficio o a seguito di sentenza.
Il trasferimento avrà ad oggetto tutta la contribuzione previdenziale indebitamente versata all’INPS, con esclusione della contribuzione versata ai fini assistenziali, a prescindere dal periodo assicurativo e dalla data dei relativi versamenti, fatta salva la contribuzione riferita a periodi anteriori all’iscrizione all’Albo professionale. Gli Enti previdenziali privati pongono in essere le procedure per l’eventuale restituzione delle somme indebite, in quanto eccedenti gli importi dovuti. La domanda, da presentare on-line utilizzando il modello specifico dovrà indicare:
- il periodo di riferimento;
- la motivazione;
- l’Ente destinatario della contribuzione;
- l’importo del contributo da trasferire.
È possibile avvalersi del trasferimento diretto esclusivamente nei confronti degli Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
ACCONTI 2018 – CHIARIMENTI (di Sandro Tranquilli)
Gli importi riportati nei modelli F24 riguardano l’anticipo del saldo 2017 e la contribuzione minima del 2018. Sono determinati in relazione alle informazioni registrate nel database ENPAPI entro il 31 dicembre 2017. In caso di esonero e/o agevolazioni contributive intervenute dopo l’emissione, si consiglia di effettuare comunque il versamento, dal momento che l’importo sarà recuperato in sede di conguaglio, ovvero chiesto eventualmente a rimborso se eccedente il dovuto.
Si ricorda, ad ogni modo, che il pagamento in forma rateale, previsto entro il 10/10/2018, non ha valenza obbligatoria. Pertanto, in caso di omesso o parziale versamento, non sarà assoggettato al regime sanzionatorio ordinario attualmente in vigore (artt. 10 e 11 del Regolamento di Previdenza – Gestione Principale). L’iscritto ha comunque la possibilità di attendere la determinazione del saldo versando l’intera quota dovuta entro la scadenza fissata per il conguaglio contributivo.
CERTIFICAZIONE UNICA 2018 (di Sandro Tranquilli)
L’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 15 gennaio 2018, ha approvato la Certificazione Unica “CU 2018” dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali relativi all’anno 2017.
Le aziende committenti che abbiano versato contributi previdenziali alla Gestione Separata ENPAPI per le attività svolte da professionisti infermieri mediante rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o tramite prestazioni di lavoro autonomo (senza partita Iva), sono tenute ad indicare i dati contributivi nella “CERTIFICAZIONE LAVORO DIPENDENTE, ASSIMILATI ED ASSISTENZA FISCALE, sezione 4 – Altri Enti” e nella “CERTIFICAZIONE LAVORO AUTONOMO, PROVVIGIONI E REDDITI DIVERSI”, sezione “Dati Previdenziali”. Ai fini dell’esposizione dei dati previdenziali, i sostituti d’imposta dovranno indicare:
- Per i titolari di un rapporto di lavoro parasubordinato
Nel punto 51 – Codice fiscale Ente previdenziale – indicare 97151870587.
Nel punto 52 – Denominazione Ente previdenziale – indicare ENPAPI.
Nel punto 53 – Codice Azienda – indicare il codice Azienda attribuito dall’ENPAPI costituito da 4 caratteri alfanumerici (si veda il NUMERO POSIZIONE ENPAPI indicato nel provvedimento di registrazione).
Nel punto 54 – Categoria – indicare il codice I.
Nel punto 55 – Imponibile previdenziale – indicare il totale dei compensi corrisposti nell’anno, nei limiti del massimale contributivo annuo di cui all’art. 2, c.18, della Legge n. 335 dell’8 agosto 1995, pari per l’anno 2017 ad euro 100.324,00. Si ricorda che si devono considerare erogate nel 2017 anche le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio 2018 ma relative all’anno 2017 (art. 51, co.1, DPR n. 917 del 22 dicembre 1986).
Nel punto 56 – Contributi dovuti – indicare il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata ENPAPI in base alle aliquote vigenti nel 2017.
Nel punto 57 – Contributi a carico del lavoratore trattenuti – indicare il totale dei contributi trattenuti al collaboratore per la quota a suo carico (un terzo dei contributi dovuti).
Nel punto 58 – Contributi versati – indicare il totale dei contributi indicati nel precedente punto 56 effettivamente versati dal sostituto d’imposta alla Gestione Separata ENPAPI.
Nel punto 59 – Altri contributi – non valorizzare.
Nel punto 60 – Importo altri contributi – non valorizzare
- Per i prestatori d’opera occasionali (senza partita Iva)
Al numero 2. Dati relativi alle somme erogate:
Nel punto 1 deve essere indicato il codice M2 – prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI.
Nei Dati previdenziali, compilare:
Nel punto 29 – Codice fiscale Ente previdenziale – indicare 97151870587.
Nel punto 30 – Denominazione Ente previdenziale – indicare ENPAPI.
Nel punto 32 – Codice Azienda – indicare il codice Azienda attribuito dall’ENPAPI costituito da 4 caratteri alfanumerici (si veda il NUMERO POSIZIONE ENPAPI indicato nel provvedimento di registrazione).
Nel punto 33 – Categoria – indicare il codice U.
Nel punto 34 – Contributi previdenziali a carico del soggetto erogante
- Indicare l’importo dei contributi dovuti in relazione ai redditi di natura occasionale derivanti dall’attività di cui al punto 1, codice M2, posti a carico del committente.
Nel punto 35 – Contributi previdenziali a carico del soggetto percipiente
- Indicare l’importo dei contributi dovuti in relazione ai redditi di natura occasionale derivanti dall’attività di cui al punto 1, codice M2, posti a carico del prestatore d’opera senza partita Iva.
Nel punto 36 – Altri contributi – non valorizzare.
Nel punto 37 – Importo altri contributi – non valorizzare.
Nel punto 38 – Contributi dovuti – Indicare il totale dei contributi dovuti alla Gestione Separata ENPAPI nell’anno 2017.
Nel punto 39 – Contributi versati – Indicare il totale dei contributi effettivamente versati alla Gestione Separata ENPAPI nell’anno 2017.
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