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Enpapi, le news di febbraio

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Enpapi rinnova il bando per i trattamenti di assistenza 2018
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Ecco le ultime comunicazioni dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.

L’IDENNITÀ DI MALATTIA

È facoltà del consiglio di amministrazione deliberare l’erogazione, nei limiti dei fondi disponibili, di un’indennità di malattia a favore degli iscritti contribuenti all’Ente quando, a seguito di malattia o infortunio, si verifichi l’interruzione forzata dell’attività professionale per un periodo pari o superiore a 30 giorni. La prestazione può essere erogata per un massimo di 180 giorni in relazione a un medesimo evento. In ogni caso, non si può usufruire dell’indennità di malattia per più di 180 giorni nel corso dell’anno solare, anche con riferimento ad eventi diversi.

L’indennità di malattia può essere erogata, prescindendo dalla durata della degenza, in caso di ricovero dell’iscritto contribuente presso strutture ospedaliere pubbliche o private, se convenzionate con il SSN, e in caso di ricovero fuori del territorio nazionale, se l’intervento risulta comunque coperto e autorizzato dal SSN.

Possono beneficiare dell’indennità di malattia gli iscritti contribuenti alla Gestione principale ENPAPI, anche se svolgono contemporaneamente attività di lavoro dipendente a tempo parziale, purché disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno. L’indennità si calcola applicando le percentuali di seguito indicate all’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo relativo all’anno precedente la data in cui ha avuto inizio l’evento.
L’indennità giornaliera è pari a:

  • 8% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta iscritto per un periodo fino a quattro mesi;
  • 12% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta iscritto per un periodo da cinque ad otto mesi;
  • 16% del suddetto importo, se nell’anno antecedente la data d’inizio dell’evento, risulta iscritto per un periodo da nove a dodici mesi.

Nel caso di contestuale lavoro dipendente a tempo parziale, disposto con orario inferiore o pari alla metà del tempo pieno, l’indennità lorda complessivamente calcolata sarà ridotta del 50%. È causa di esclusione dal trattamento non aver maturato almeno un anno di anzianità contributiva alla data di presentazione della domanda. Nel corso dell’anno 2018 si può usufruire di una sola prestazione assistenziale per malattia. La medesima prestazione non è cumulabile, nello stesso anno solare, con gli interventi assistenziali disciplinati dal bando, a eccezione del contributo per spese funebri.

La domanda, redatta su apposito modulo e sottoscritta dal richiedente la prestazione, deve essere inviata all’Ente entro 180 giorni, decorrenti dal giorno in cui è cessata la menomazione della capacità lavorativa; comunque entro e non oltre il 31/12/2018.
Alla domanda inviata all’Ente devono allegarsi i seguenti documenti:

  • copia del documento di identità;
  • certificazione medica comprovante la patologia e la sospensione dell’attività professionale;
  • certificato di degenza;
  • eventualmente, autorizzazione del SSN al ricovero presso strutture estere.

L’indennità viene erogata in un’unica soluzione, a mezzo bonifico bancario su conto corrente intestato al richiedente.

 

GESTIONE SEPARATA: ALIQUOTE, MASSIMALI E MINIMALI PER L’ANNO 2018

Le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata nell’anno 2018 sono fissate come segue:

  • per la generalità dei collaboratori la contribuzione dovuta è pari al 33,72% (33% oltre all’aliquota aggiuntiva, pari allo 0,72%);
  • per i collaboratori già pensionati o iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria la contribuzione dovuta è pari al 24%.

La contribuzione dovuta, compresa la percentuale dello 0,72% qualora dovuta, è posta per due terzi (2/3) a carico del committente e per un terzo (1/3) a carico del collaboratore. Il massimale di reddito previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n.335/1995, per l’anno 2018 è pari a € 101.427,00 mentre il minimale di reddito per l’accredito contributivo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, per l’anno 2018 è pari ad € 15.710,00.

Gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24 per cento, avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.770,40, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota del 33,72 per cento avranno l’accredito con un contributo annuale pari a € 5.297,41 (di cui € 5.184,30 ai fini pensionistici). Come è noto, nel caso in cui il predetto minimale non sia raggiunto entro la fine dell’anno, saranno accreditati i mesi corrispondenti al contributo versato.

 

IL PIANO VERSAMENTO 2018

Nella sezione “Pagamenti” del Cassetto previdenziale (area riservata iscritti del sito istituzionale ENPAPI) sono disponibili i Modelli di pagamento degli importi dovuti a titolo di contribuzione minima per l’anno 2018 e di anticipo del saldo per l’anno 2017. La scadenza non è soggetta a regime sanzionatorio, dal momento che il piano versamenti consente di dilazionare il pagamento nel corso dell’intero anno, evitando l’accumulo di somme, anche rilevanti, da versare in un’unica soluzione.
Le scadenze rilevanti ai fini sanzionatori sono:

  • 10 settembre: trasmissione telematica all’Ente del Modello UNI;
  • 10 dicembre: versamento a saldo della contribuzione dovuta in relazione al reddito ed al volume d’affari dell’anno precedente.

L’ammontare di ciascuna delle cinque rate è determinato sommando:

  • il 20% del contributo soggettivo minimo pari, per il 2018, ad € 1.600,00;
  • il 20% del contributo integrativo minimo pari ad € 150,00;
  • il 20% del contributo di maternità in acconto, pari, per il 2018, ad € 80,00;
  • il 18% del contributo soggettivo calcolato sul reddito professionale presunto ovvero sull’ultimo dato disponibile;
  • il 18% del contributo integrativo calcolato sul volume d’affari presunto ovvero sull’ultimo dato disponibile.

La sesta rata consente di versare in un’unica soluzione la contribuzione minima del 2018 e l’eventuale anticipo del saldo dovuto per l’anno precedente (2017). L’importo della contribuzione dovuta a conguaglio sarà determinato sottraendo gli acconti versati per il 2017 dalla contribuzione dovuta in percentuale sui dati reddituali comunicati per tale anno. Il Modello di pagamento sarà elaborato dagli Uffici e posizionato, come di consueto, nel Cassetto previdenziale in tempo utile per permettere il versamento entro la scadenza prevista.
Il pagamento può avvenire:

  • tramite F24 mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, i servizi di internet banking messi a disposizione dagli intermediari della riscossione convenzionati con l’Agenzia, il canale degli intermediari (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.);
  • mediante pago PA, nuova modalità per eseguire i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione in modalità standardizzata presso i Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti (le agenzie e gli sportelli ATM abilitati della propria banca, home banking, Lottomatica, Banca 5 e Poste);
  • con la carta di credito ENPAPI, accedendo all’apposita sezione “Banca” presente nell’Area Riservata agli iscritti del sito internet istituzionale www.enpapi.it

Newsletter ENPAPI – Febbraio 2018

 

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