Lo stabilisce una delibera della Commissione nazionale per la formazione continua in relazione agli eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021. Le altre norme.
La Commissione nazionale per la formazione continua ha emanato una delibera (vedi allegato) con cui stabilisce alcune novità riguardanti l’assegnazione dei crediti Ecm ai professionisti sanitari. Tra queste spicca la norma che consente, ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019, di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione a eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.
La stessa Commissione fa sapere che, ad oggi, soltanto 26.500 professionisti sanitari hanno trasferito crediti dal triennio 2017-2019 al 2014-2016, a fronte di circa 700mila professionisti non certificabili nel triennio 2014-2016 ed ancora che l’attuale funzione di gestione dei crediti mancanti è utilizzata impropriamente dai professionisti per l’inserimento di crediti relativi a eventi Fad i cui report non sono stati ancora trasmessi dai provider.
Considerato che la data del 31 dicembre 2021, termine massimo previsto per l’acquisizione dei crediti formativi relativi al triennio 2017-2019, non potrà coincidere con l’effettiva presenza nella banca dati del Co.Ge.A.P.S. di tutti i crediti effettivamente maturati dai professionisti, di delibera che:
- Ai fini del recupero del debito formativo pregresso relativo ai trienni 2014-2016 e 2017-2019 è consentito ai professionisti sanitari di effettuare sul portale Co.Ge.A.P.S. lo spostamento dei crediti acquisiti tramite la partecipazione ad eventi con “data fine evento” al 31 dicembre 2021 entro il 30 giugno 2022.
- Per i professionisti che non si sono avvalsi per il recupero del debito formativo relativo al triennio 2014-2016 della facoltà di cui al par. 3.7 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, il Co.Ge.A.P.S. procede d’ufficio a trasferire i crediti utili al raggiungimento della certificabilità nel triennio2014-2016, esclusivamente nel caso in cui per il triennio 2017-2019 i professionisti interessati abbiano conseguito crediti in eccedenza rispetto a quelli necessari all’assolvimento dell’obbligo formativo individuale del triennio 2017-2019.
- Per i professionisti che hanno compiuto il settantesimo anno d’età il Co.Ge.A.P.S. riconosce in modo automatico l’esenzione di cui alla lettera o) del par. 4. del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario. Rimane fermo l’obbligo del singolo professionista di comunicare l’esercizio non saltuario dell’attività professionale tramite il portale Co.Ge.A.P.S, essendo in tal caso soggetto all’obbligo formativo ECM. Tale comunicazione equivale a rinuncia dell’esenzione.
- La segnalazione di partecipazioni non trasmesse dai Provider e ancora mancanti sul portarle Co.Ge.A.P.S. può essere effettuato, dai professionisti sanitari, solo una volta decorso il termine di 90 giorni dalla data di fine evento pianificata dal Provider. Il riconoscimento dei crediti ECM per partecipazioni mancanti, segnalate manualmente dai professionisti sul portale Co.Ge.A.P.S., è comunque subordinato all’autorizzazione da parte dell’ente accreditante, ai sensi del par. 1.13 del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario.
Redazione Nurse Times
ALLEGATO: Delibera Commissione nazionale Ecm
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