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Decreto liste d’attesa: controllo delle Asl in capo alle Regioni. Ministero potrà esercitare poteri sostitutivi solo in caso di inadempienza

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Liste d'attesa, in Puglia non sono bastati 28,5 milioni per abbatterle
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Il Senato darà presto il primo via libera al decreto sulle liste d’attesa, la cui gestione tornerà in mano alle Regioni. Il termine per convertire il provvedimento in legge è attualmente fissato al 6 agosto. Intanto è pronto l’emendamento con cui si sarà modificato l’articolo 2 (vedi il testo allegato), a lungo contestato perché prevedeva la possibilità per il ministero della Salute di scavalcare le Regioni nel controllo sull’operato delle singole Asl per la gestione e il riassorbimento delle liste d’attesa.

I controlli resteranno invece in capo alle Regioni, mentre il ministero potrà verificare, entro certi limiti, eventuali disfunzioni emergenti. Alle Regioni spetterà il compito di individuare un responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas), incaricato di vigilare sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero. Solo in caso di mancata individuazione il ministero della Salute potrà esercitare poteri sostitutivi.

Il comma 1 dell’articolo 2 prevede sempre l’istituzione presso il ministero della Salute dell’Organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, le cui attività sono realizzate con programmi annuali al fine di provvedere: alla verifica che ai finanziamenti erogati corrispondano servizi per i cittadini; alla verifica che nella erogazione dei servizi siano rispettati criteri di efficienza e appropriatezza.

E’ stato invece soppresso il comma 2, che dava facoltà all’Organismo di svolgere verifiche presso le aziende sanitarie per verificare il rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nell’erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie, vigilando sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il loro recupero.

L’Organismo potrà comunque esercitare il potere di accesso presso le aziende e gli enti del Sesrvizio sanitario nazionale per verificare e analizzare le disfunzioni emergenti a seguito del controllo delle agende di prenotazione, nei limiti di previsti dal comma 172 della manovra del 2004 e avvalendosi anche del Comando dei carabinieri per la tutela della salute.

Soppresso anche il comma 5. Il personale dell’Organismo non potrà quindi svolgere funzioni di polizia amministrativa e di polizia giudiziaria. Invariati, invece i commi che prevedono le coperture per le misure individuate dall’emendamento.

Si aggiungono infine due commi, che prevedono in capo alle Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, l’istituzione dell’Unità centrale di gestione dell’assistenza sanitaria e dei tempi e delle liste di attesa, presieduta e coordinata dall’assessore alla Sanità e composta da professionisti di area sanitaria e amministrativa coinvolti nella funzione che provvede a individuare il responsabile unico regionale dell’assistenza sanitaria (Ruas), a cui si attribuiscono le funzioni e gli obiettivi tematici e temporali in termini di efficacia ed efficienza dell’assistenza sanitaria e quelli contenuti nel Piano regionale sulle liste d’attesa da adottare con validità annuale.

Al Ruas non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa o altri emolumenti comunque denominati. E’ responsabile in ordine al rispetto dei criteri di efficienza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime nonché dell’attuazione e del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano regionale sulle liste d’attesa e provvede al controllo sull’avvenuto adempimento.

Il Ruas verifica i volumi, i tempi di attesa e ogni altro dato necessario al monitoraggio da effettuare ai sensi del primo periodo e segnala le strutture che non rispettano i predetti termini per le finalità di cui al presente comma della presente legge in tema di regolazione contrattuale degli erogatori. Redige, con cadenza trimestrale un rapporto di monitoraggio delle prestazioni critiche e delle liste d’attesa in ambito aziendale che invia all’organismo di verifica e controllo sull’assistenza sanitaria, segnalando le eventuali criticità e indicando le azioni correttive eventualmente poste in essere. Procede alla definizione di interventi formativi che garantiscono che l’accoglienza dei pazienti e la comunicazione sulla permanenza nelle liste d’attesa siano gestite con competenze adeguate da parte degli operatori incaricati.

In caso di mancata individuazione del Ruas entro i termini previsti, nel caso di ripetute inadempienze rispetto agli obiettivi di cui alla presente legge, l’Organismo potrà esercitare i poteri sostitutivi, previo contraddittorio e con le modalità e le procedure individuate con Dpcm da adottarsi d’intesa con la Conferenza Stato Regioni entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. In tale ipotesi l’Organismo può svolgere verifiche presso aziende e gli enti del Ssn sul rispetto dei criteri di efficienza e di appropriatezza nella erogazione dei servizi e delle prestazioni sanitarie e sul corretto funzionamento del sistema di gestione delle liste di attesa e dei piani operativi per il recupero delle liste medesime. A tali fini l’Organismo si avvale anche dei dati forniti dall’Agenas.

ALLEGATO: Testo dell’articolo 2 (modificato)

Redazione Nurse Times

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