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“Curare l’igiene della salma ed il trasporto in camera mortuaria offende la dignità professionale degli infermieri”. La diffida dell’AADI

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“Curare l’igiene della salma ed il trasporto in camera mortuaria offende la dignità professionale degli infermieri” 1
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Pubblichiamo di seguito la diffida presentata dall’Associazione Avvocatura di Diritto Infermieristico nei confronti dell’A.S.S.T Sette Laghi.

 


 

Oggetto: diffida ex art. 1218 C.C. – demansionamento – offesa dignità professionale.

 

L’Associazione Avvocatura Degli Infermieri, con la presente, diffida l’A.S.S.T. Sette Laghi nella persona del rappresentante legale pro tempore e segnala all’O.P.I. di Varese quanto appresso esposto e contestato per le competenze di legge ed, in primis, perché si tuteli la dignità professionale degli Infermieri di Varese, gravemente danneggiata dalle illegittime e anacronistiche pretese dedotte dalla lettera allegata e sottoscritta dalla direzione medica de qua.

 

Nell’allegato, che costituisce parte integrante della presente, il direttore dott.ssa Sabrina Passarella che questa Associazione si riserva di convenire nelle sedi opportune per quanto risulterà rilevante ai fini risarcitori e penali, ex art. 323 C.P., si è permessa di attribuire attività anacronistiche e del tutto inopportune agli infermieri, così disponendo:

 

“E’ compito del personale infermieristico curare l’igiene della salma a conclusione della quale la salma verrà trasportata presso la camera mortuaria”.

 

L’assegnazione delle “cure igieniche” ovvero insaponamento/disinfezione, lavaggio e asciugatura della salma, benché fondamentali per garantire dignità al de cuius e l’igiene pubblica prevenendo infezioni nosocomiali, non rientra assolutamente tra le mansioni degli infermieri e non ci sarebbe neppure bisogno di conoscere la legge per capirlo, considerato che trattasi di atti ripetitivi manuali semplici e che quindi non hanno natura assistenziale infermieristica; neppure l’abrogato mansionario dell’infermiere professionale prevedeva l’igiene del deceduto.

 

Il D.M. 14 settembre 1994 n. 739, vigente, stabilisce che: “l’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario (ora laurea) abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica”.

 

Il co. 2 del medesimo decreto definisce l’assistenza infermieristica negli ambiti “preventiva, curativa,

palliativa e riabilitativa che è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria.

 

L’infermiere:

  • partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;
  • identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;
  • pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico;
  • garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;
  • agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;
  • per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di supporto;
  • svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell’assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero- professionale.

L’infermiere contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all’aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca”.

 

Ad litteram leges, nel decreto succitato non è prevista alcuna cura igienica della salma proprio perché la finalità della professione infermieristica si dipana tra i malati, cioè tra persone vive che lamentano una lesione alla salute.

 

Del resto, come potrebbe l’infermiere prevenire e curare una persona deceduta?

Anche la giurisprudenza, spiegando la natura del danno riflesso/tanatologico o da perdita parentale, distingue i danni jure hereditatis dai danni jure proprio, sulla scorta del lasso di tempo intercorso tra la cosciente rappresentazione dell’imminenza della morte e la cessazione effettiva della vita.

 

E’ in questo preciso frangente che l’infermiere interviene per salvare la vita delle persone cioè nel momento in cui essa è ancora recuperabile e non per pulirle dopo che sono morte: la persona deceduta non può vantare diritti alla salute e quindi non può pretendere alcuna prestazione infermieristica intesa

come attività di prevenzione e cura della salute.

 

Peraltro, l’unico riferimento del Codice Deontologico dell’Infermiere all’evento morte è richiamato dall’art. 39 che non stabilisce di pulire la salma, bensì:

 

“L’infermiere sostiene i familiari e le persone di riferimento dell’assistito, in particolare nella evoluzione terminale della malattia e nel momento della perdita e della elaborazione del lutto”.

 

Completato il quadro giuridico dell’infermiere e per aggiornare la dott.ssa Passarella che si è evidentemente persa gli ultimi 18 anni di riforme sanitarie, la legislazione non ha lasciato incurante quanto è necessario operare a favore della salma ed ha quindi previsto una figura all’uopo destinata a tal fine.

 

Dapprima il D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384 ha istituito a figura dell’Operatore Tecnico addetto all’Assistenza prevedendo, specificamente: “l’igiene della persona” e “il trasporto della salma”.

 

Il D.P.R. non distingue lo status della persona che quindi può essere viva o morta, mentre nel succitato D.M. n. 739 ne precisa lo status giuridico, specificando: “assistenza ai malati e ai disabili”, cioè a persone vive.

 

Per il resto il D.M. non soggettivizza l’assistenza alla persona, ma fissa le tipologie prestazionali, quali: “prevenzione, cure palliative, assistenza, educazione sanitaria”, tutte attività difficilmente erogabili ad una salma.

 

Di nuovo, nell’allegato A dell’Accordo Conferenza Stato Regioni 22 febbraio 2001 introduce la figura ausiliaria dell’Operatore Socio Sanitario attribuendogli mansioni igienico-domestico-alberghiere e quindi di assistenza diretta alla persona.

Nel mansionario succitato è specificamente assegnato all’OSS: “la composizione della salma e il suo trasferimento”.

 

Pertanto, tutto ciò dedotto, considerato e ritenuto, l’azienda pubblica Sette Laghi dovrebbe spiegare agli organi di controllo ed alla Procura della Corte dei Conti, su quali apodittiche basi la direttrice sanitaria dott.ssa Passarella ha assegnato, ipso facto, agli infermieri, mansioni attribuite alla legge al personale subalterno a questi, senza paventare la possibilità di ledere la professionalità acquisita dalla categoria infermieristica che, ai sensi dell’art. 2229 C.C., è una professione intellettuale e perciò protetta da ingerenze terze che intendano modificarla in peius.

 

Solo per mero tuziorismo, si ricorda che il demansionamento subito anche dagli infermieri è vietato e quindi ogni lesione causale è risarcibile – ex infinitis: Cass. Lav., 9 maggio 2018 n. 11169.

 

Tra l’altro la gravità della condotta datoriale è dimostrata dalla consegna di questo documento ai parenti del defunto, così da indottrinarli e indurli a pretendere tale illegittima prestazione dagli infermieri, con la inevitabile conseguenza che gli infermieri, considerando la sopraffazione del dolore parentale, eviteranno conflitti e si adegueranno al demansionamento così abilmente congegnato.

 

In conclusione, ricordandoLe che il D.M. n. 739/94 assegna all’infermiere l’utilizzo del personale subalterno per ogni attività manuale che non richiede specifiche competenze abilitative e anziché scaricare esclusivamente sull’infermiere ogni carenza, lacuna, disorganizzazione e imboscamenti sindacali che depauperano il personale ausiliario verso gli uffici per lavorare sulla carta e sui computer anziché sui pazienti, privilegiandoli a dismettere la divisa che invece l’infermiere deve quotidianamente indossare, con la presente questa associazione in epigrafe generalizzata La diffida e La invita ad annullare la disposizione allegata e che si contesta ovvero ad adottare un diverso provvedimento che rispetti la personalità morale della categoria infermieristica, così come stabilisce l’art. 2087 C.C., con avvertenza che, in difetto di quanto sopra entro e non oltre 15 gg. dalla presente, l’Associazione adirà le vie legali per sentirLa condannare all’inibitoria di quanto ha illegittimamente disposto ai danni della categoria che, ex Statuto, l’Associazione tutela.

 

Siete pregati di informarvi prima di adottare provvedimenti che riverberano sulle competenze professionali degli Infermieri e prima di addossare a chi già superlavora e viene sfruttato in mansioni inadeguate e inopportune oltre che illegali, perché questo scarica barile non verrà più tollerato da questa Associazione e si chiederà, nelle sedi opportune, la conseguente declaratoria di responsabilità per la malagestio del bene pubblico, così come dispone il R.D. 12 luglio 1934 n. 1214.

 

Considerato quanto appena denunciato, ai sensi dell’art. 2087 C.C., La invito ad intervenire onde evitare che tali situazioni degenerino in un intervento giudiziario posto a tutela dei ns. associati ed a verificare le competenze della dott.ssa Passarella, evidentemente ferma alle normative immediatamente post belliche.

 

All’O.P.I. che legge, l’Associazione chiede un intervento adesivo e gli opportuni provvedimenti del caso, con preghiera di essere edotti su quanto adottato.

Si rimane in attesa di quanto richiesto. Con osservanza.

 

Il Dirigente

Dott. Mauro Di Fresco

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