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Coronavirus, cosa rischia chi diffonde fake news?

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Coronavirus, cosa rischia chi diffonde fake news?
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Esiste un profilo di responsabilità civile e penale per la diffusione di notizie false e tendenziose. E’ applicabile anche in materia di Covid?

Per far circolare notizie false sul coronavirus basta poco: è sufficiente condividere un post sui social o riportarle in una chat di gruppo (anche se i principali social network, come Facebook e Instagram, hanno posto dei paletti per impedire la circolazione di queste bufale, e nei casi più gravi le oscurano oppure avvertono l’ utente che si tratta di fake news). Ma cosa si rischia a diffondere queste fake news?

In realtà esiste una norma del Codice penale che, pur risalendo al 1930, è tuttora vigente e sembra pensata apposta per questo fenomeno. E la norma sul reato di “diffusione di notizie false e tendenziose”, ma in pratica non viene quasi mai applicata, al punto che alcuni commentatori hanno parlato di desuetudine e abrogazione tacita della norma. Nei massimari di giurisprudenza non si rinvengono sentenze recenti, e questo dimostra come le Procure hanno remore nell’applicarla. Vediamo perché, e quali sono i suoi limiti pratici. Forse proprio la pandemia potrebbe rendere nuovamente attuale questo vecchio reato, pensato quasi un secolo fa.

Le fake news circolanti sul Covid:
– Il coronavirus non esiste.
– Anzi, esiste, ma è soltanto un raffreddore o una comune forma di influenza, dunque non è pericoloso.
– Il Covid si cura benissimo a casa con le erbe, le vitamine e comuni farmaci come la tachipirina (o con ritrovati non pubblicizzati e osteggiati dalla medicina ufficiale, come l’idrossiclorochina), e addirittura con disinfettanti contenenti candeggina , come sostenne l’ex presidente Usa Donald Trump).
– Il vaccino contiene microchip per controllarci a distanza, con la rete 5G, e farci diventare dei robot con comportamenti programmati; nel siero ci sono sostanze nocive, come il grafene o dei metalli pesanti e dotate di proprietà magnetiche (sono circolate a lungo le foto di monete attaccate al braccio dei vaccinati).
– Il vaccino uccide, anche se non subito ma a distanza di tempo, ed è uno strumento di sterminio programmato della popolazione.
– I vaccini non sono stati sperimentati, dunque non sono sicuri e vengono utilizzati sulla gente come cavie inconsapevoli dei rischi che corrono.
– I vaccini servono a modificare il Dna per riprogrammare il genoma in modo da modificare le caratteristiche della specie umana.
– La pandemia è stata pianificata a tavolino: è un’invenzione di Big Pharma (l’organizzazione mondiale delle case farmaceutiche) per arricchirsi, o un complotto dei poteri forti (diretti da Bill Gates, George Soros e altri imprenditori e finanzieri famosi) per ottenere il controllo mondiale sull’umanità.
– Il Green Pass è uno strumento di regime per controllare gli spostamenti e instaurare la dittatura sanitaria;
politici, operatori sanitari e Vip si sono vaccinati per finta;
– I vaccinati si ammalano più dei non vaccinati e sono più contagiosi.
– Le varianti Covid proliferano grazie ai vaccini.
– Le terapie intensive degli ospedali sono vuote, non piene di ricoverati come vogliono farci credere.
– I morti di Covid sono fasulli, a partire da quelli di Bergamo trasportati con i camion militari, e tutte le statistiche ufficiali sono alterate: i decessi avvenuti per le più varie cause, anche naturali, vengono falsamente attribuiti al Coronavirus per tenere alto l’allarme.

Fake news: responsabilità civile e penale – La diffusione di informazioni false sul Covid-19 e sulle terapie per prevenire e curarlo può far sorgere la responsabilità per fatto illecito prevista dall’art. 2043 del Codice civile, dalla quale sorge l’obbligo di risarcire i danni. Si pensi a chi, spacciandosi per informatore scientifico, proponga al pubblico false terapie anti-Covid, che nel migliore dei casi sono inefficaci e nel migliore possono causare gravi malattie malattie o anche la morte di chi decide di assumerle, in alternativa alle cure ufficiali.

A livello penale, il discorso è più articolato. Se il “bersaglio della notizia falsa è un determinato personaggio ben individuabile – ad esempio, un sindaco, un medico di o un vaccinatore – e gli vengono falsamente attribuite condotte riprovevoli e lesive del suo onore e della sua famiglia, sussiste a carico di chi ha diffuso la notizia il reato di diffamazione, aggravata dal mezzo della pubblicità (art. 595 Cod. p.). Quando, invece, la notizia è rivolta al pubblico indistinto, o ad un’ampia cerchia di persone (ad esempio, i malati di Covid, oi vaccinati) può sussistere il reato di diffusione di notizie false e tendenziose.

L’art. 656 del Codice penale dispone che “Chiunque pubblica o diffonde notizie false, esagerate o tendenziose, per le quali possa essere turbato l’ordine pubblico, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a euro 309”. Pubblicare e diffondere significano rendere una condizione può avvenire notizia di dominio pubblico e ciò che avverrà qualsiasi mezzo e canale di informazione: televisione, giornali, altra carta stampata (come i manifesti affissi sui muri), siti Internet, video su YouTube. La pubblicazione e la diffusione possono avvenire anche attraverso i social network, come Facebook, Instagram e TikTok, o mediante le chat di gruppo, come quelle su WhatsApp e su Telegram. Questi strumenti creano tutti potenziali creatori di notizie, oppure diffusori, mediante la condivisione, di notizie già pubblicate.

La norma non dice in cosa devono consistere queste “notizie false, esagerate e tendenziose”, ma l’elaborazione giurisprudenziale ha chiarito che:
– Sono false le notizie non vere, cioè quelle che risultano contrarie alla verità acclarata e accettata nell’ambito di riferimento, come quella affermata dalla comunità scientifica in un dato momento storico.
– Sono esagerate le notizie che, pur se vere in radice, vengono gonfiate, enfatizzate, manipolate e distorte nel loro contenuto, nella loro portata e nelle loro rilevate.
– Sono tendenziose le notizie strumentalizzate per creare ingiustificato clamore e preoccupare l’opinione pubblica.

Il reato presenta anche questi importanti caratteri:
– Può essere commesso da chiunque, quindi non soltanto da giornalisti o organi di informazione;
– E’ un reato istantaneo e di mera condotta, cioè si perfeziona con la pubblicazione o diffusione della notizia, senza bisogno di alcun elemento ulteriore;
– La notizia deve essere espressa in termini di certezza o di altissima probabilità: non sono punibili, invece, le opinioni, le interpretazioni, le valutazioni ei commenti dubitativi su determinati fatti avvenuti;
– E’ necessario che la notizia falsa, esagerata o tendenziana provochi un turbamento dell’ordine pubblico. Non è necessario che esso possa verificarsi, basta il pericolo che ciò si verifichi; perciò una notizia falsa al punto da apparire a prima vista ridicola e incredibile non costituisce reato;
– Essendo un reato contravvenzionale, non è necessario che la condotta venga commessa con dolo, ma è sufficiente la colpa (anche se in concreto per turbare l’ordine pubblico si richiede la volontarietà ed intenzionalità del comportamento dell’agente).

Ci si è chiesi se questa severa norma collida con la libertà di manifestazione del pensiero sancita dall’art. 21 della Costituzione, ma la Corte Costituzionale, interpellata sul punto, ha detto no e ha dichiarato l’infondatezza della questione: la tutela di questo diritto non può estendersi fino a sacrificare un altro bene costituzionalmente protetto, quale è l’ordine pubblico.

Diffusione di notizie false e tendenziose sulla pandemia di Covid-19 – Volendo adattare questi criteri alla pandemia di Covid-19, in modo da capire se e quando la diffusione di notizie false e tendenziose e penalmente punibile, bisogna tenere presente che non risulta nessun precedente giurisprudenziale al riguardo: sinora i giudici non si sono pronunciati e non emerge alcuna notizia di incriminazioni formulate dalle Procure della Repubblica.

In linea generale, si potrebbe affermare che:
– Una notizia allarmistica e non fondata su studi scientifici che afferma la non sicurezza dei vaccini e la loro pericolosità per la salute umana è falsa, così come quella che sostiene che negli ospedali o negli hub vaccinali somministrate ai pazienti vengono nocive alla loro salute (per questo chi ripubblica notizie provenienti da altri deve avere cura di verificare, per quanto possibile, l’attendibilità della fonte).
– La notizia che attribuisce con certezza alla vaccinazione anti-Covid il decesso di una persona morta qualche giorno dopo averla praticata, senza che ciò sia riscontrato negli studi, nelle cartelle cliniche o nell’autopsia, è esagerata.
– La notizia secondo cui il lockdown, la quarantena, le zone a colori ed altre misure restrittive sono state senza una reale necessità, ma soltanto per controllare arbitrariamente e illegittimamente la popolazione nei suoi movimenti e spostamenti, è tendenziosa.

Intanto una proposta di legge attualmente all’esame del Parlamento punta a introdurre nel Codice penale, all’art. 656 bis, la nuova ipotesi di reato di’ Pubblicazione o diffusione attraverso piattaforme informatiche di notizie false e prive di fondamento scientifico in materia sanitaria, che prevede una serie di obblighi per i gestori dei siti e dei sociali, in modo da prevenire il proliferare delle notizie false sul Covid-19.

Il reato di procurato allarme – Oltre al reato che abbiamo esaminato, esiste anche un’altra pratica incriminatrice che potrebbe attagliarsi a questi casi e che, a differenza del precedente, ha già trovato applicazione in molte occasioni la pandemia: è il reato di procurato allarme, previsto dall’art. 658 del Codice penale a carico di “chiunque, annunciando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l’Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio”. La pena è dell’arresto fino a sei mesi o l’ammenda da 10 a 516 euro. In questo reato, però, il conferimento della notizia non è direttamente l’opinione pubblica, ma l’Autorità pubblica, oi suoi incaricati, ai quali è rivolta la comunicazione falsa. Lo scopo della norma è quello di evitare che le forze dell’ordine, i servizi sanitari e altri pubblici ufficiali verranno distolti dalle loro incombenze a causa di falsi allarmi creati apposta.

Redazione Nurse Times

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