Nel loro comunicato congiunto i due sindacati medici attaccano in particolare gli articoli 28 e 29, considerandoli in contrasto con alcune previsioni legislative.
Ha destato clamore l’attacco frontale al nuovo Contratto degli infermieri (in via di definitiva approvazione) che Anaao-Assomed e Cimo-Fesmed hanno mosso attraverso un comunicato congiunto. Un attacco che ha subito suscitato repliche a tono, tra cui quella di Antonio Naddeo, presidente Aran.
Nello specifico, i sindacati medici criticano due disposizioni presenti nel testo. La prima è contenuta nell’articolo 28 (“Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione organizzativa”), il quale “prevede espressamente: ‘Nell’ambito dell’area dei professionisti della salute e dei funzionari, l’incarico di funzione organizzativa comporta l’assunzione di specifiche responsabilità, anche amministrative, quali, per il personale del ruolo sanitario: la gestione dei processi clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione e formativi, anche di tutoraggio, connessi all’esercizio della funzione sanitaria con autonomia, conoscenze e abilità, anche elevate, atti ad organizzare e coordinare fattivamente l’attività propria e dei colleghi’”.
E poi il successivo articolo 29 (“Contenuto e requisiti degli incarichi di funzione professionale”), il quale prevede: ‘Con riferimento ai sottostanti ruoli e aree di classificazione, sono individuabili i seguenti contenuti minimi delle attività caratterizzanti l’incarico di funzione professionale in relazione alle aree di appartenenza, correlate alla iscrizione ad albi professionali ove esistenti ove richiesto per l’esercizio della professione: Area Attività caratterizzante l’incarico Area dei professionisti della salute e dei funzionari Per il ruolo sanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici, anche di tipo clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato. Per il ruolo sociosanitario: attività con rilevanti contenuti professionali e specialistici ad alta integrazione socio sanitaria con eventuali funzioni di processo; responsabilità di risultato. Per i ruoli amministrativo, tecnico e professionale: attività caratterizzate da rilevanti conoscenze specialistiche in materia amministrativa/contabile, tecnica o professionale, anche trasversale, con funzioni di processo; responsabilità di risultato’”.
Per Anaao-Assomed e Cimo-Fesmed, stando a questi due articoli, “sembra che al personale sanitario del comparto – destinatario degli incarichi di funzione quali ivi descritti – siano attribuite competenze professionali in ambiti diversi da quelli che la legge prevede per i rispettivi profili ordinamentali”.
A tal proposito Anaao-Assomed e Cimo-Fesmed richiamano la Legge 10 agosto 2000, n. 251 (“Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica”) che prevede per le professioni sanitarie infermieristiche e per la professione sanitaria ostetrica prevede all’art. 1 co. 1: “Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza”.
Non solo. Per i due sindacati medici gli articoli in questione sarebbero in contrasto anche con il D.M. 14 settembre 1994, n. 739, che nel definire lo specifico profilo professionale stabilisce all’art. 1, commi 1 e 2: “L’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica. L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l’assistenza dei malati e dei disabili di tutte le età e l’educazione sanitaria”.
Su tali basi Anaao-Assomed e Cimo-Fesmed sostengono quindi: “Non sono rinvenibili nel profilo professionale (ad esempio) dell’infermiere, competenze specifiche in ambiti di tipo clinico-assistenziali, diagnostici, riabilitativi, di prevenzione con eventuali funzioni di processo: e questa osservazione vale – secondo i rispettivi ordinamenti – per tutte le altre professioni sanitarie assistenziali cui si applica il contratto collettivo in discussione. Del resto, come noto, le attività di prevenzione, diagnosi, cura e terapia sono riservate dalla legge ai laureati in medicina e chirurgia (art. 1 co. 566 L. 23.12.2014 n. 190)”.
Infine nel loro comunicato i sindacati medici sottolineano come come l’Unione europea dei medici specialisti (Uems), con atto datato 25/4/2009, abbia introdotto la definizione europea di “atto medico”: “L’atto medico ricomprende tutte le attività professionali, ad esempio di carattere scientifico, di insegnamento, di formazione, educative, organizzative, cliniche e di tecnologia medica, svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, individui, gruppi o comunità, nel quadro delle norme etiche e deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del medico abilitato e deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”.
Redazione Nurse Times
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