In questo articolo parleremo delle indennità di Infermieri, oss e tutte le professioni sanitarie previste nel nuovo CCNL (art. 104 – 105 – 106 – 107 – 108 – 109 – 110 – 111)
Indennità di specificità infermieristica (art. 104)
Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale infermieristico, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1.1.2021 è attribuita la specifica indennità di cui all’art. 1, comma 409 della legge n. 178/2020 denominata “Indennità di specificità infermieristica” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale (Tabella H). La somma erogata è di:
- € 72,79 infermieri e infermieri Pediatrici
- € 66.97 Infermiere generico o psichiatrico con un anno di corso senior, Puericultrice senior.
- € 62,81 Infermiere generico, Infermiere psichiatrico con un anno di corso, Puericultrice.
Indennità tutela del malato e promozione della salute (art. 105)
Al fine di valorizzare l’apporto delle competenze e dello specifico ruolo nelle attività direttamente finalizzate alla tutela del malato e alla promozione della salute, al personale appartenente alle professioni sanitarie della riabilitazione, della prevenzione, tecnico-sanitarie e di ostetrica, alla professione di assistente sociale nonché agli operatori socio sanitari, dipendenti delle Aziende ed Enti, a decorrere dall’1.1.2021 è attribuita la specifica indennità di cui all’art. 1, comma 414 della legge n. 178/2020 denominata “Indennità tutela del malato e promozione della salute” da erogarsi per 12 mensilità quale parte del trattamento economico fondamentale (Tabella I).
L’indennità è corrisposta a:
- Ruolo sanitario (compresi i profili senior): Ostetrica, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico audiometrista, Tecnico audioprotesista, Dietista, Igienista Dentale, Odontotecnico, Ottico, Logopedista, Ortottista, Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, Massaggiatore non vedente, Tecnico riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Fisioterapista, Educatore professionale, Podologo, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario (€ 41,10).
- Ruolo socio-sanitario: Assistente sociale, Assistente sociale senior (€ 41,10)
- L’indennità di € 37,81 è corrisposta a: Massaggiatore o massofisioterapista senior, Operatore socio-sanitario senior.
- L’indennità di € 35,46 è corrisposta a: Operatore socio sanitario, Massaggiatore o massofisioterapista.
Indennità di turno, di servizio notturno e festivo (Art. 106)
L’indennità è finalizzata a riconoscere il disagio del personale turnista derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro.
Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree, con esclusione dell’area del personale di elevata qualificazione, in base alla programmazione dell’Azienda o Ente, per un minimo di dodici ore giornaliere ed effettivamente articolati su almeno due turni, compete una indennità giornaliera, ivi incluso il giorno montante e smontante il turno notturno, pari a euro 2,07 per ogni giornata di effettivo lavoro. Tale indennità non è corrisposta per i giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata.
Notturno
Al personale di tutti i ruoli e di tutte le aree compete una indennità oraria per il servizio notturno effettuato tra le ore 22 e le ore 6 del giorno successivo, pari a 4,00 euro, eventualmente elevabile in sede di contrattazione integrativa.
Festivo
Per il servizio prestato in giorno festivo compete un’indennità oraria pari a euro 2,55 lorde.
Le indennità compensano interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’ordinario sviluppo del turno. L’attività prestata dal personale in giorno festivo infrasettimanale dà titolo (a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni) ferme restanti le indennità notturne e festivo, alternativamente:
a) a equivalente riposo compensativo;
b) alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con le maggiorazioni previste per il lavoro straordinario;
c) farle confluire nella “Banca delle ore”.
Le indennità sono cumulabili tra di loro e sono finanziate con il fondo di “premialità e condizioni di lavoro” (art. 103)
Indennità per l’operatività in particolari UO/Servizi (Art. 107)
Le indennità di cui al presente articolo è destinata al personale, con esclusione dell’area del personale di elevata qualificazione, che presta il proprio lavoro presso Unità Operative o Servizi particolarmente disagiati.
Il personale assegnato alle UO/Servizi di malattie infettive e discipline equipollenti (così come individuate dal DM 30.1.1998 e s.m.i.), i gruppi operatori e le terapie intensive, le terapie sub-intensive, i servizi di nefrologia e dialisi, le UO/Servizi di emergenza urgenza, i servizi che espletano in via diretta le prestazioni di assistenza domiciliare presso l’utente, i servizi per le dipendenze, compete una indennità giornaliera lorda per giornata di presenza, negli importi di seguito indicati:
Le indennità non sono cumulabili fra loro e nel caso di assegnazione del personale a più servizi, viene corrisposta una indennità.
Le indennità possono essere integrate dalle aziende in sede di contrattazione integrativa tenuto conto della consistenza del fondo e in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di organizzazione.
Nei servizi di pronto soccorso, oltre a quanto previsto al comma 2, a decorrere dal 31.12.2021 e a valere dal 2022 come previsto dall’art. 1, comma 293, L. 234/2021, al personale di tutte le aree e di tutti i ruoli assegnato a tali servizi compete una indennità mensile lorda, da corrispondersi per dodici mensilità in ragione della effettiva presenza in servizio, il cui importo è stabilito presso ciascuna Azienda o Ente in funzione delle risorse confluite nel Fondo “premialità e condizioni di lavoro”.
Nelle more della individuazione, presso ciascuna Regione, della quota di risorse finanziarie di pertinenza di ciascuna azienda o ente a copertura dell’onere nei limiti delle risorse individuate ai sensi della Tabella G, è riconosciuto, in ragione della effettiva presenza in servizio ed a titolo di anticipazione della predetta indennità, l’importo mensile lordo di Euro 40,00, da conguagliarsi con i valori che saranno successivamente attribuiti presso ciascuna azienda o ente.
Tutte le indennità per “l’operatività in particolari UO/Servizi” sono finanziate con il fondo premialità e condizioni di lavoro (art. 103).
Indennità professionale specifica (art. 108)
A decorrere dall’1 gennaio 2023, l’indennità professionale specifica compete ai profili professionali indicati nella tabella J nella misura lorda annua per 12 mensilità ivi riportata.
L’indennità è finanziata con il fondo “incarichi, progressioni economiche e indennità professionali” (art. 102).
Indennità di rischio radiologico (Art. 109)
Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, è confermata la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico nella misura mensile di € 103,29. Tale indennità è corrisposta per 12 mensilità.
L’accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
Gli esiti dell’accertamento ai fini della corresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali.
L’indennità è finanziata con il fondo “premialità e condizioni di lavoro”.
Riposo biologico (art. 110)
Al personale, ivi inclusi i tecnici sanitari di radiologia medica, esposto in modo permanente al rischio radiologico, competono 15 giorni consecutivi di riposo biologico da fruirsi entro l’anno solare di riferimento in una unica soluzione.
Il predetto periodo viene riproporzionato sulla base dei mesi di effettivo periodo di esposizione nel corso dell’anno di riferimento computandosi come mese intero i periodi superiori a quindici giorni. Sono esclusi dal computo delle assenze i 15 giorni, le ferie e le festività soppresse.
Indennità di polizia giudiziaria (Art. 111)
E’ confermata l’indennità di polizia giudiziaria nella misura lorda, fissa ed annua di € 960,00; essa compete al personale cui è stata attribuita dall’autorità competente la qualifica di agente od ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, in relazione alle funzioni ispettive e di controllo previste dall’art. 27 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
L’indennità di cui al presente articolo è finanziata con il fondo “premialità e condizioni di lavoro”.
Indennità di bilinguismo (Art. 112 )
Al personale in servizio nelle Aziende e negli Enti aventi sede nelle regioni a statuto speciale in cui vige istituzionalmente, con carattere di obbligatorietà, il sistema del bilinguismo è confermata l’apposita indennità di bilinguismo, collegata alla professionalità, nella stessa misura e con le stesse modalità previste per il personale della regione a statuto speciale Trentino Alto Adige.
La presente disciplina produce effetti qualora l’istituto non risulti disciplinato da disposizioni speciali.
L’indennità di cui al presenta articolo è finanziata con il fondo premialità e condizioni di lavoro.
Redazione NurseTimes
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