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Asl Toscana Sud Est, infermiera sospesa per posizioni no vax espresse in tv: Tribunale di Arezzo le dà ragione

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Sanitari no vax sospesi anche se guariti dal Covid: ministero Salute risponde a Fnomceo e ribadisce obbligo vaccinale
A nurse prepares a shot of the Pfizer-BioNTech COVID-19 vaccine at Guy's Hospital in London, Tuesday, Dec. 8, 2020, as the U.K. health authorities rolled out a national mass vaccination program. U.K. regulators said Wednesday Dec. 9, 2020, that people who have a “significant history’’ of allergic reactions shouldn’t receive the new Pfizer/BioNTech vaccine while they investigate two adverse reactions that occurred on the first day of the country’s mass vaccination program. (AP Photo/Frank Augstein, Pool)
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Il giudice del lavoro Giorgio Rispoli ha sentenziato l’annullamento del provvedimento disciplinare perché la professionista avrebbe solo esercitato il diritto di manifestazione del pensiero e il diritto di critica, senza ledere il rapporto fiduciario col datore di lavoro.

Nell’ottobre 2021 aveva espresso in tivù la sua posizione critica sui vaccini anti-Covid, e per questo, nel febbraio 2022, era stata sospesa per sei mesi, senza stipendio, dall’Asl Toscana Sud Est. Ma la dipendente dell’Azienda sanitaria, una coordinatrice infermieristica, si era appellata al Tribunale di Arezzo, che con sentenza datata 15 giugno 2022 ha annullato il provvedimento disciplinare, considerandolo illegittimo, oltre che sproporzionato. Secondo il giudice del lavoro Giorgio Rispoli, infatti, la professionista ha solo esercitato il diritto di manifestazione del pensiero e il diritto di critica, senza ledere in alcun modo il rapporto fiduciario col datore di lavoro.

“Di fronte al ricatto io scelgo la dignità personale, per cui non mi vaccinerò”. Questa la posizione no vax che aveva indotto l’Asl a punire la donna, la quale, senza l’autorizzazione prevista dal Codice di comportamento aziendale e la procedura sui rapporti con la stampa, “si sarebbe qualificata con ruolo e funzione aziendale, esponendo l’Azienda a dichiarazioni non autorizzate e contrastanti con la normativa vigente, diffondendo informazioni che avrebbero esulato dalla professione infermieristica e dal ruolo ricoperto”.

La stessa Azienda le aveva inoltre contestato di aver fornito risposte non supportate da evidenze scientifiche e informazioni fuorvianti, riferendo arbitrariamente di presunti episodi di emarginazione sanitaria a danno di persone non vaccinate. Un atteggiamento che, sempre per l’Asl, avrebbe creato un clima di sfiducia nei confronti dei professionisti deputati alla cura e all’assistenza dei pazienti, ma anche nei confronti delle scelte operate dell’Azienda, danneggiandone l’immagine.

Ora il ribaltone operato dal giudice Rispoli, che si è rifatto all’articolo 21 della Costituzione, secondo il quale ogni cittadino ha il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Esaminate le video-interviste, ha dunque ritenuto che la ricorrente abbia parlato a titolo personale, mostrandosi senza camice e distintivi aziendali, senza “alcun prolungato e specifico riferimento all’attività svolta in qualità di dipendente dell’Azienda Usl Toscana Sud Est, né tantomeno all’Azienda datrice di lavoro”.

E pur qualificandosi come infermiera, non era tenuta ad avere il permesso di parlare con la stampa. In definitiva, avrebbe esternato posizioni che, sebbene discutibili e non condivisibili su pazienti, vaccini e libertà di scelta, non configurerebbero una critica volta a colpire il datore di lavoro. “Non si configura una violazione dell’obbligo di fedeltà da parte della lavoratrice nei confronti dell’Azienda datrice di lavoro e, comunque, nessun nocumento, nemmeno potenziale, può essere stato originato dalle interviste rese”, scrive il giudice del lavoro.

E ancora: “L’infermiera ha semplicemente inteso manifestare la propria incertezza in merito alla efficace sperimentazione del vaccino Sars-Covid-19, concludendo di non concordare con la decisione di estendere l’obbligo vaccinale”. Tutto rientra pertanto nella “mera espressione della libertà del pensiero” su temi di rilevanza pubblica e di interesse generale. Di qui la “sproporzione” del provvedimento disciplinare “rispetto al comportamento posto in essere dalla ricorrente, non dissimile dalla condotta di chi si accinga a sparare a un passero con un cannone”. 

All’Asl Toscana Sud Est non rimane ora che appellarsi, se lo riterrà opportuno, contro la sentenza, che la condanna a restituire quanto eventualmente trattenuto e a pagare le spese di lite.

Redazione Nurse Times

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