Un ulteriore sentenza da ragione agli infermieri che chiedono di vedere retribuito il tempo necessario alla vestizione e svestizione della divisa da lavoro.
Questo sarebbe quanto deciso dai giudici della Corte d’Appello dell’Aquila nella sentenza dell’8 novembre scorso riguardante l’annosa vicenda del famoso “tempo di vestizione”.
Oltre 150 infermieri dipendenti della Asl Lanciano-Chieti-Vasto fecero causa alla propria azienda per ottenere un riconoscimento economico per indossare la divisa, trattandosi di obbligo imposto dal datore di lavoro.
I giudici hanno stabilito il diritto dei dipendenti ospedalieri dell’azienda sanitaria al riconoscimento di un ulteriore tempo di lavoro per le operazioni preparatorie allo svolgimento della prestazione professionale quantificato complessivamente in 15 minuti.
L’avvocato vastese Luca Damiano, in rappresentanza di 40 infermieri ha affermato quanto segue:
“Si tratta di profili, sia quello concernente il cambio abito sia quello relativo al cambio turno, che riguardano comportamenti integrativi e strumentali all’adempimento dell’obbligazione principale, i quali appaiono funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale. La Corte d’Appello prendendo in esame i regolamenti Asl sull’orario di lavoro che si sono succeduti tra di loro ha riconosciuto:
Il tempo necessario per cambiarsi e indossare la divisa rientra nell’orario di lavoro e deve essere retribuito come tale. È quanto deciso dalla sentenza dell’8 novembre scorso dalla Corte d’Appello dell’Aquila sull’annosa vicenda della “vestizione” che vedeva coinvolti circa 150 infermieri della Asl Lanciano-Chieti-Vasto.
I giudici hanno stabilito il diritto dei dipendenti ospedalieri dell’azienda sanitaria al riconoscimento di un ulteriore tempo di lavoro per le operazioni preparatorie allo svolgimento della prestazione professionale; questo è stato quantificato in 15 minuti complessivi.
L’avvocato vastese Luca Damiano che rappresenta 40 lavoratori afferma: “Si tratta di profili, sia quello concernente il cambio abito sia quello relativo al cambio turno, che riguardano comportamenti integrativi e strumentali all’adempimento dell’obbligazione principale, i quali appaiono funzionali ai fini del corretto espletamento dei doveri deontologici della presa in carico del paziente e della continuità assistenziale.
La Corte d’Appello prendendo in esame i regolamenti Asl sull’orario di lavoro che si sono succeduti tra di loro ha riconosciuto:
– il diritto degli appellati, svolgenti mansioni di assistenza in UUOO che devono assicurare continuità assistenziale H12 o H24, al riconoscimento di un ulteriore tempo di lavoro per effettuare le operazioni di vestizione e svestizione (e di consegna) da agosto 2010 al 30/9/2011, ragguagliato a complessivi 15 minuti.
– il diritto degli appellati, svolgenti attività presso UUOO con continuità assistenziale al riconoscimento di un analogo periodo temporale di 15 minuti dal 1/8/2010 fino al 30/9/2011.
– il diritto degli appellati addetti alla sala operatoria, al riconoscimento di un analogo periodo temporale di 15 minuti dal 1/8/2010 fino al 11/7/2012.
– il diritto degli appellati agli infermieri professionali che prestano attività di assistenza in turni H12, al riconoscimento di un analogo periodo temporale di 15 minuti in uscita, per ciascun turno ove risultante dalle schede di presenzadal 1/8/2010 fino al 31/12/2015.
Mentre ha negato ai restanti appellati, che non svolgono invece attività infermieristica per cui sono tenuti ad assicurare la continuità assistenziale e ad effettuare consegne, il diritto alla retribuzione per il cambio divisa”.
“È ancora possibile – conclude l’avvocato Damiano – per gli infermieri professionali che prestano attività di assistenza in turni H12, agire per il riconoscimento di periodo temporale di 15 minuti in uscita, per ciascun turno ove risultante dalle schede di presenza, fino al 31/12/2015, avendo il successivo CCNL disciplinato la materia a far data dal 1/1/2016, prevedendo espressamente all’art. 27 che: Nei casi in cui gli operatori del ruolo sanitario e quelli appartenenti a profili del ruolo tecnico addetti all’assistenza, debbano indossare apposite divise per lo svolgimento della prestazione e le operazioni di vestizione e svestizione, per ragioni di igiene e sicurezza, debbano avvenire all’interno della sede di lavoro, l’orario di lavoro riconosciuto ricomprende fino a 10 minuti complessivi destinati a tali attività, tra entrata e uscita, purché risultanti dalle timbrature effettuate, fatti salvi gli accordi di miglior favore in essere“.
Simone Gussoni
Fonte: zonalocale.it
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