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All’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana (BR) infermieri pagati per pulire gli ambienti?

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All'ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana (BR) infermieri pagati per pulire gli ambienti?
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Ribalta mediatica per un articolo datato 18/11 apparso sul giornale online lostrillonenews.it dal titolo “La foto-denuncia: infermieri costretti persino a fare le pulizie in ospedale…”, esaltando una foto che ritrae un infermiere mentre garantisce l’igiene degli ambienti all’utenza dell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana (BR) in Puglia.

Una foto alquanto provocatoria o una realtà consolidata di alcune (dis)organizzazioni lavorative presenti sul nostro territorio?

Se la foto fosse vera assistiamo ad un atto demansionante per il professionista infermiere in questione, con delle gravi responsabilità in capo ai dirigenti che autorizzano e organizzano il lavoro in quella struttura ospedaliera.

Ma se lo scatto fosse vero, oltre a colpire e ledere l’immagine pubblica di un’intera comunità professionale, si dimostra quanto sia ancora lontano il passaggio dalla post ausiliarietà alla ex ausiliarietà, quindi l’affermarsi come una professione intellettuale come la norma chiede.

Permettersi di pagare un infermiere per fargli svolgere una mansione inferiore che potrebbe essere benissimo svolta da personale di supporto significa anche depauperare denaro pubblico, chiamando in causa i dirigenti di quella struttura sanitaria per sperpero di denaro pubblico.

Per cui come giornale online ci rivolgiamo a loro, ai dirigenti dell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana, iniziando dall’apice, il Direttore Dipartimento Promozione della Salute, Benessere Sociale e Sport per Tutti della regione Puglia dott. Giovanni Gorgoni, il Direttore Generale della Asl di Brindisi Dott. GIUSEPPE PASQUALONE, Direttore Sanitario della Asl Brindisi Dott. ANGELO GRECO, Direttore Sanitario di presidio DOTT. ANTONIO MONTANILE…se la foto pubblicata fosse vera, molte delle responsabilità sul presunto caso di demansionamento a cui l’infermiere è sottoposto sono VOSTRE!!!

A tal proposito vorrei ricordare alcune sentenze in argomento:

  • sent. N. 1078 RG n. 9518/80, Cron. 2210 del 09 febbraio 1985 “non compete all’infermiere ma al personale subalterno, rispondere ai campanelli dell’unità del paziente, usare padelle e pappagalli per l’igiene del malato e riassettare il letto”
  • sent. N. 1116 del 21 luglio 1995 Cassazione Sez. V “per mansione inferiore si intende quella assegnata (da una norma) ad una diversa qualifica e che, invece, viene svolta da una qualifica superiore con carattere di continuità, prevalenza ed esclusività”
  • sent. N. 24293/2008 Corte di Cassazione chiamata a decidere sul caso di mansioni inferiori ha stabilito: “richiamando la consolidata giurisprudenza di questa Corte al riguardo, la modifica delle mansioni di cui all’art. 2103 C.C. non può avvenire in maniera dequalificante ma deve essere mirata al perfezionamento e all’accrescimento del corredo di esperienze, nozioni e perizie acquisite nella fase pregressa del rapporto. Le mansioni inferiori svolte dal ricorrente, sono state ritenute elementari, estranee alle esperienze professionali pregresse, aventi in sé un maggior rischio di fossilizzazione delle capacità della dipendente medesimo”
  • Cass. Sez. Lav. N. 7018 del 27 maggio 2000 ha postulato la prevalenza delle mansioni sostanziali su quelle formali nel senso che, “per individuare l’illecito mansionale, non è indispensabile acclarare la presenza di un atto formale, essendo sufficiente che il lavoratore svolga mansioni inferiori de facto”.
  • Cass. Sezione Lavoro n. 7453 del 12 aprile 2005 “vieta all’Azienda di mutare le mansioni senza l’accordo del dipendente”
  • Tribunale Civile di Milano sez. Lav. N. 2908 del 5.11-29.12. “se l’organico è inadeguato e il dipendente è obbligato, anche di fatto , a svolgere mansioni non attinenti al proprio profilo funzionale, ha diritto al risarcimento per lesione della dignità professionale in quanto deve sopperire ad un gravoso ed improprio cumulo di mansioni. Ne consegue che ha diritto al risarcimento valutato in via equitativa ex art.1226 C.C.
  • Cass. Sez. Lav. N. 6419 del 17 maggio 2000 “ nel pubblico impiego sono vietate le mansioni inferiori o promiscue”
  • Cass. Sez. Lav. N. 1307 del 7 febbraio 1998 “il dipendente può rifiutarsi di eseguire la prestazione lavorativa contestata se essa è ritenuta dequalificante”.

…infermieri demansionati, e con gli stipendi più bassi d’Europa!

Massimo Randolfi

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