E’ argomento d’attualità nella comunità professionale che si trascina da giorni, anche con qualche punta di polemica
Parliamo del protocollo d’intesa tra Federazione nazionale degli Ordini degli infermieri (FNOPI), Consiglio nazionale forense e Consiglio superiore della Magistratura.
L’obiettivo del protocollo è applicare la legge 24/2017 (responsabilità sanitaria) per quanto riguarda la professione infermieristica con “parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi (dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali, ndr.) affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all’autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia”.
Il protocollo prevede che la FNOPI concorra all’attuazione delle linee guida per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici già indicate nell’analogo protocollo con la FnomCeo del 24 maggio scorso.
In base al protocollo gli albi circondariali devono garantire “oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie” e per questo è stata prevista una sezione riservata alla professione infermieristica con “speciale competenza”.
La “speciale competenza” non è il solo possesso del titolo abilitativo alla professione, ma la concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come emerge sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall’esperienza professionale del singolo esperto.
In sostanza la Magistratura riconosce le competenze specialistiche degli infermieri come effettive e come presupposto per la scelta dei periti e consulenti dei tribunali.
E il protocollo in questo senso distingue elementi di valutazione primari e secondari.
Tra quelli primari c’è il possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche.
Il mancato possesso di un elemento primario dovrebbe far presumere l’assenza di “speciale competenza”, precludendo l’iscrizione all’albo “salvo motivata ragione contraria”.
Un protocollo simile è stato firmato dalla Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio Nazionale Forense (VEDI).
Anche questo accordo prevede per la professione di riferimento elementi di valutazione primari, che consistono:
- nell’esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;
- nell’assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell’assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
- nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
Ma anche elementi di valutazione secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l’assenza di speciale competenza, precludendo l’iscrizione all’albo, salvo motivata ragione contraria.
Resta quindi intuibile la differenza tra i due protocolli d’intesa. Per gli infermieri il possesso della Laurea Magistrale è condizione primaria per accedere all’albo di periti e consulenti tecnici. La volontà dei firmatari spinge ad una valutazione positiva dell’accordo che proietta gli infermieri verso la valorizzazione ed il riconoscimento delle competenze specialistiche.
Un accordo che persegue con estrema ratio la strada del riconoscimento professionale degli infermieri, una strada lunga ma che comincia ad ottenere i primi risultati.
Redazione NurseTimes
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