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Abuso contratti a termine settore sanitario superamento 36 mesi: ordinanza del tribunale di Foggia

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La legge “Gelli-Bianco” salva il medico imperito anche se è stata accertata la colpa grave
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Riceviamo e pubblichiamo un contributo editoriale di Pierpaolo Volpe, Infermiere Forense, sull’ordinanza di remissione alla Corte Costituzionale del Tribunale di Foggia che riprende il tema dell’abuso sull’utilizzo di contratti a termine nel settore sanitario con il superamento 36 mesi di servizio.

Gentile redazione,

Vi trasmetto l’importantissima ordinanza di legittimità costituzionale del Tribunale di Foggia datata 26 ottobre 2016 e depositata in cancelleria il 27/10/2016, attraverso cui il  giudice del lavoro dott. De Simone, ha rimesso alla Corte costituzionale la questione di legittimità dell’art. 10, comma 4-ter, D.Lgs. n.368/2001 e dell’art.36, commi 5, 5-ter e 5-quater, D.Lgs. n.165/2001, nella parte in cui non consentono l’applicazione dell’art.5, comma 4-bis, D.Lgs. n.368/2001 e la trasformazione a tempo indeterminato dei contratti a tempo determinato successivi nel settore della sanità pubblica né alcun’altra misura preventiva e sanzionatoria, in violazione delle clausole 4 e 5 dell’accordo quadro comunitario e dell’art.117, comma 1, Cost. (oltre che di altri parametri costituzionali).

L’ordinanza del Tribunale di Foggia segue quella del Tribunale di Trapani, il quale visto l’orientamento espresso dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 5072/2016, in ottemperanza alle indicazioni fornite dalla Corte di Giustizia Europea in molteplici occasioni (da ultimo nella causa C-22/13 e altre riunite, caso Mascolo), che ha indicato come misura tesa a sanzionare l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato da parte delle Amministrazioni pubbliche l’indennità di cui all’art. 32 co. 5° L. 183/2010 (da 2,5 a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita), salva la prova a carico del lavoratore del maggior danno subito, ha ritenuto necessario adire la Corte di Giustizia dell’Unione Europea al fine di verificare l’effettiva idoneità di detta misura a disincentivare l’abuso di contratti a termine da parte delle Amministrazioni nazionali (principio di Effettività) e per appurare se questa rispetti i principio di Equivalenza, ribadito dalla Corte di Giustizia nel punto n. 52 della sentenza del 7.11.2006 (caso Marrosu) e poi, da ultimo, nel punto n. 79 della del 26.11.2014 (caso Mascolo).

Secondo il giudice del Tribunale di Trapani se l’Ordinamento nazionale intende predisporre nel settore pubblico un rimedio diverso dalla conversione del rapporto può farlo, ma ha l’obbligo di introdurre diverse misure che “non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano situazioni analoghe di natura interna”, allora è evidente che l’attribuzione al lavoratore pubblico della sola indennità di cui all’art. 32 L. 183/2010 esprime senza dubbio una tutela “meno favorevole” di quella predisposta nel lavoro privato; da questa considerazione nasce il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia protocollata dalla cancelleria della Corte con riferimento C-494/16.

Sempre dall’assenza di misure effettive, dissuasive, proporzionate, energiche per disincentivare e sanzionare l’utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della Pubblica amministrazione nasce l’ordinanza del Tribunale di Foggia che si allega.

Pierpaolo Volpe

Infermiere Forense, Taranto

Allegati

Ordinanza del Tribunale di Foggia

Ordinanza del Tribunale di Trapani

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