Le sentenze del Consiglio di Stato e i paletti di Corte Costituzionale e Corte Ue chiariscono il confine tra diritto al riposo e perdita del credito.
Nel dibattito sulla sanità pubblica il tema della monetizzazione delle ferie torna centrale con due decisioni del Consiglio di Stato depositate nello stesso periodo del 2026. Il punto fermo, ormai, è uno solo: contano l’imputabilità della mancata fruizione e la condotta concreta dell’amministrazione.
L’articolo 36 della Costituzione tutela il diritto alle ferie retribuite come diritto irrinunciabile, mentre l’art. 5, comma 8, del D.L. 95/2012 stabilisce che ferie, riposi e permessi del personale pubblico devono essere fruiti e, in linea generale, non danno luogo a trattamenti economici sostitutivi. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95 del 2016, ha però chiarito che il divieto non può operare quando il mancato godimento non sia riconducibile alla volontà del lavoratore.
Sul versante europeo, la Corte di Giustizia dell’Unione europea, nel caso Comune di Copertino (C-218/22, sentenza dell’18 gennaio 2024), ha ribadito che un lavoratore che non sia riuscito a fruire di tutte le ferie prima della cessazione del rapporto ha diritto a un’indennità in luogo delle ferie non godute. La stessa Corte ha precisato che la perdita del diritto può verificarsi solo se il datore di lavoro dimostra di aver incoraggiato la fruizione e di aver informato il lavoratore del rischio di perdere quel diritto, esercitando tutta la dovuta diligenza.
Il primo caso richiamato dal Consiglio di Stato – la sentenza n. 2908 del 12 aprile 2026 – riguarda un militare della Guardia di finanza. Dagli atti pubblicati emerge che il militare aveva licenza ordinaria non fruita negli anni 2019 e 2020 e che l’amministrazione aveva respinto l’istanza, ritenendo che la mancata fruizione fosse collegata alla scelta di non convertire le giornate in licenza straordinaria di convalescenza. In questo quadro il Consiglio di Stato ha confermato il diniego dell’indennità sostitutiva, valorizzando la componente di scelta consapevole del dipendente.
L’altra pronuncia – la sentenza n. 2956 del 19 marzo 2026 – si colloca sul versante opposto e richiama il diritto a ottenere un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. La decisione si inserisce nel solco della giurisprudenza europea e nazionale che tutela il lavoratore pubblico quando la mancata fruizione non dipende da una sua scelta libera, ma da impedimenti oggettivi o da una gestione non corretta da parte dell’amministrazione.
Ferie del personale sanitario
Per comparto e personale sanitario – soprattutto infermieri, operatori tecnici e professionisti sottoposti a turni pesanti – il tema è tutt’altro che teorico. La carenza di organico, i turni non sostituibili e le esigenze assistenziali continuative rendono spesso difficile, se non impossibile, programmare il riposo. In questi contesti il nodo non è la mera maturazione delle ferie, ma la prova che l’azienda sanitaria abbia davvero messo il lavoratore nelle condizioni di goderne.
Qui si gioca il passaggio più rilevante per l’indagine giuridica sul pubblico impiego: la perdita del diritto non è automatica. Dopo la giurisprudenza europea, l’amministrazione deve poter dimostrare di aver invitato formalmente il dipendente a fruire delle ferie e di averlo avvisato delle conseguenze della mancata fruizione. In assenza di questa prova, il diniego dell’indennità sostitutiva diventa difficilmente sostenibile.
Il discrimine, dunque, è netto. Se il lavoratore ha scelto consapevolmente di non utilizzare le ferie, e l’amministrazione ha assolto i propri obblighi informativi, il credito può andare perso. Se invece la mancata fruizione dipende da malattia, inidoneità sopravvenuta, carenze organizzative o assenza di solleciti formali, la giurisprudenza riconosce spazio all’indennità sostitutiva.
Per la sanità pubblica la ricaduta è concreta: i residui di ferie non goduti possono trasformarsi in contenzioso economico, con effetti sui bilanci delle aziende e sui diritti dei professionisti. È un tema di salute organizzativa, oltre che di medicina del lavoro, perché il diritto al riposo resta uno strumento essenziale di tutela della persona e della qualità dell’assistenza.
In sintesi, le due decisioni del Consiglio di Stato non cambiano la regola di fondo: le ferie non sono un beneficio monetizzabile a scelta del dipendente, ma un diritto irrinunciabile alla salute. Cambia invece il metodo di verifica: prima di negare l’indennità, la pubblica amministrazione deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per consentire la fruizione. Nei prossimi mesi proprio questo punto potrebbe alimentare nuovi contenziosi nel pubblico impiego e nel comparto sanitario.
Redazione Nurse Times
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