Il 3 – 4 – 5 marzo si terranno in tutte le strutture sanitarie pubbliche le votazioni per eleggere i rappresentanti delle R.S.U. (Rappresentanza Sindacale Unitaria). Il nostro invito a sostenere gli infermieri per dare rappresentatività al comparto, per cui
AL DI LA’ DELLA SIGLA SINDACALE…. NON FARTI INFLUENZARE!!!! VOTA UN INFERMIERE!!
Un breve regolamento a beneficio dei nostri elettori.
L’RSU rimane in carica tre anni e gli eletti hanno il compito di rappresentare le esigenze dei lavoratori, controllando la giusta applicazione del contratto nazionale del lavoro (CCNL) trasformando in vertenza un problema tra datore di lavoro e dipendenti.
Chi può candidarsi?
– a tutto il personale in servizio a tempo indeterminato (sia a tempo pieno che a tempo parziale);
– i dipendenti con contratto a tempo determinato, in servizio alla data dell’inizio delle procedure, il cui contratto abbia una durata complessiva di almeno 12 mesi dalla data di costituzione della RSU;
– nelle amministrazioni di nuova costituzione con in servizio solo o prevalentemente personale comandato in attesa di inquadramento è riconosciuto ai dipendenti anche l’elettorato passivo, purchè abbiano tale requisito nelle amministrazioni di provenienza;
– i sottoscrittori della lista, non essendo tale posizione enunciata nell’elenco delle esclusioni.
Condizione per la candidatura
La permanenza in servizio è qualità che deve permanere anche dopo l’elezione, pena la decadenza dalla carica di eletto nella RSU
Chi può votare:
– Tutti i dipendenti a tempo indeterminato e determinato in servizio alla data delle elezioni presso l’amministrazione, indipendentemente dai compiti svolti, anche se non titolari di posto nella amministrazione stessa ;
– Il personale assunto nel periodo intercorrente tra l’inizio delle procedure elettorali (13 gennaio 2015) e la data di votazione ha diritto di voto (elettorato attivo), se in possesso dei relativi requisiti, senza conseguenze su tutte le procedure attivate, compreso il calcolo dei componenti la RSU, il cui numero rimane invariato.
Chi non può votare:
– il personale non contrattualizzato o assimilato a quello non contrattualizzato;
– il personale con qualifica dirigenziale, ivi compreso il personale del comparto al quale sia stato conferito l’incarico di dirigente a tempo determinato con stipulazione del relativo contratto individuale;
– il personale a cui si applica un contratto di lavoro diverso da quelli stipulati dall’Aran (es. dipendenti a cui si applicano contratti di settori privati quali agroalimentari, chimici, forestali, etc.);
– il personale con contratto di consulenza (art. 7 del d. lgs 165/2001) o comunque “atipico”.
Come si vota e quante preferenze?
– Si vota apponendo una croce sul simbolo della sigla sindacale, indicando a facoltà i nomi dei candidati.
– Si può esprimere la preferenza a favore di due candidati della stessa lista.
– Ricordarsi di portare insieme il documento di riconoscimento, il voto è PERSONALE E non è DELEGABILE.
La normativa prevede che il diritto al voto debba esercitarsi durante l’orario di servizio, una grossa criticità per gli infermieri che oberati di lavoro non riescono ad allontanarsi dalle unità operative.
Operazioni di spoglio: calcolo del quorum, ripartizione e attribuzione dei seggi
Occorre calcolare il relativo quorum prendendo a base del calcolo il numero dei votanti e quindi ripartire i seggi facendo riferimento ai voti validi riportati da ogni singola lista.
– il numero dei seggi (numero dei componenti la RSU) è fissato dall’Accordo quadro del 7 agosto 1998 o dagli accordi integrativi di comparto sopra riportati, in base al numero dei dipendenti;
– il quorum per l’attribuzione dei seggi si calcola in base al numero dei dipendenti elettori che hanno espresso il voto (ovvero votanti cioè schede valide più schede bianche più schede nulle);
– i seggi si ripartiscono tra le liste sulla base dei soli voti validi che le stesse hanno ricevuto (sono ovviamente escluse le schede bianche e nulle in quanto non attribuibili). A questo fine si deve tenere conto dei voti ottenuti dalla lista e non della somma delle preferenze ai candidati della stessa
Esempio: caso di una Amministrazione che abbia n. 126 dipendenti e quindi i seggi da attribuire siano n. 3 e gli aventi diritto al voto siano n. 124 (nell’ipotesi: tutti escluso il dirigente e un dipendente a tempo determinato non avente diritto al voto) e si siano recati a votare n. 119 elettori (votanti):
CALCOLO DEL QUORUM: il quorum si calcola dividendo il numero dei votanti (n. 119) per il numero dei seggi da ripartire (n. 3) e cioè 119 : 3 = 39,666 = QUORUM
La norma non prevede alcun arrotondamento per difetto o per eccesso e quindi il numero del quorum va utilizzato con i suoi decimali.
Definito il quorum la Commissione elettorale può procedere alla ripartizione dei tre seggi di cui all’esempio. A tal fine si sviluppano due diversi esempi:
Esempio n. 1: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 48
lista n. 2 voti validi 46
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 11
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 48 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 8,333
lista n. 2 voti validi 46 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 6,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 11 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 11,000
totale voti validi 117
In questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va attribuito alla lista n. 3, essendo quella che ha il resto maggiore. Pertanto, al fine dell’assegnazione dei seggi, non è necessario che la lista abbia ottenuto un numero minimo di voti almeno pari al quorum, ma che sia quella che ha il resto più alto.
Esempio n. 2: i voti dei 119 elettori che si sono recati a votare sono risultati così espressi: 117 voti validi alle varie liste, 1 scheda bianca e 1 scheda nulla. Le liste hanno ottenuto rispettivamente:
lista n. 1 voti validi 55
lista n. 2 voti validi 40
lista n. 3 voti validi 12
lista n. 4 voti validi 10
totale voti validi 117
CALCOLO DELLA RIPARTIZIONE DEI SEGGI ALLE LISTE:
lista n. 1 voti validi 55 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 15,333
lista n. 2 voti validi 40 diviso quorum 39,666 = 1 seggio resti 0,333
lista n. 3 voti validi 12 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 12,000
lista n. 4 voti validi 10 diviso quorum 39,666 = 0 seggi resti 10,000
totale voti validi 117
Anche in questo caso sono stati ripartiti 2 seggi su 3.
Poiché i seggi sono attribuiti su base proporzionale prima alle liste che hanno ottenuto il quorum e poi in base ai resti migliori fino alla concorrenza del numero totale dei seggi da attribuire, il seggio rimanente va ripartito alla lista n. 1, essendo quella che ha il resto maggiore.
In caso di parità di voti riportati da liste diverse o di parità di resti tra le stesse, i seggi vengono attribuiti alla lista che ha ottenuto complessivamente il maggiore numero di preferenze.
Solo dopo avere ripartito i seggi tra le liste, la Commissione elettorale li attribuisce sulla base dei voti di preferenza ottenuti dai candidati delle liste che hanno conseguito i seggi, al fine di proclamare gli eletti.
A parità di preferenza dei candidati vale l’ordine interno della lista.
Il regolamento elettorale non chiarisce il caso in cui si verifichino contestualmente parità di voti alla lista e parità di preferenze ai candidati. Per evitare che i seggi non si attribuiscano, la Commissione elettorale, facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento, potrebbe risolvere la parità a favore della lista il cui candidato sia più anziano anagraficamente e, nel caso in cui anche l’età coincida perfettamente, secondo l’ordine dei candidati all’interno della lista.
ùNel caso in cui non sia possibile l’attribuzione di tutti i seggi per mancanza di candidati (es. una lista ha presentato un solo candidato ma ha ottenuto 2 seggi) è esclusa la possibilità di assegnazione del seggio rimasto vacante ad un candidato di altra lista.
Lascia un commento