In seguito alla Sentenza della Corte di Cassazione (sezione lavoro n. 7776 del 16/04/2015) riguardante il pagamento della quota annuale dell’albo professionale a carico dell’azienda, si stanno aprendo diversi dibattiti sull’opportunità anche per gli infermieri di avvalersi di tale diritto con richieste risarcitorie che sono arrivate copiose alle amministrazioni delle diverse asl italiane.
Arriva all’attenzione della nostra redazione una comunicazione della regione Puglia inviata alle varie Asl che suggerisce di non concedere nessun rimborso in quanto “le statuizioni delle sentenze fanno stato solo tra le parti e non producono effetti ai terzi”, ribadendo che le sentenze vincolano solo i soggetti che sono stati parte nella causa e che tale sentenza riguarda specificatamente l’esercizio della professione di avvocato svolta preso l’INPS e la quota d’iscrizione al relativo albo. Secondo la legge 247/12 recante la Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, gli avvocati che prestano la loro attività presso gli uffici legali di enti pubblici specificatamente istituiti, pur mantenendo la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell’ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo.
In allegato il comunicato.
Giuseppe Papagni
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