Come deve comportarsi un infermiere qualora non sia in grado di erogare la prestazione lavorativa per colpa del maltempo?
Si tratta di un evenienza che sarà sicuramente capitata a tutti almeno una volta nella vita. Un’intensa nevicata o un nubifragio possono rendere impossibile il raggiungimento del posto di lavoro da parte del dipendente.
Cosa afferma la legge in queste situazioni?
In una situazione di maltempo che renda impossibile arrivare nel luogo dove si presti servizio appare evidente che non sia possibile attribuire una colpa ne al dipendente ne tantomeno al datore di lavoro. Lo stesso paragone potrebbe essere applicato in una situazione nella quale si verifichi uno sciopero dei mezzi pubblici.
In linea generale, l’impossibilità sopravvenuta esonererebbe il lavoratore dall’obbligo di effettuare la prestazione lavorativa. Il datore di lavoro sarebbe contemporaneamente liberato dall’obbligo di retribuire la prestazione non erogata.
In linea di principio questa sarebbe la conclusione, tuttavia, per evitare che il dipendente subisca una riduzione dello stipendio, i contratti collettivi di lavoro generalmente disciplinano questi casi specifici prevedendo un monte ore di congedi e/o di permessi straordinari, dal quale attingere.
Non ci sarà pertanto la sospensione della paga giornaliera a patto che il lavoratore comunichi tempestivamente all’azienda l’assenza dal lavoro e le relative motivazioni.
Il lavoratore impossibilitato a raggiungere la struttura ospedaliera o territoriale causa neve o maltempo, dovrà provare al proprio datore di lavoro che sia rimasto per esempio bloccato a causa della neve o a causa del ghiaccio. È pertanto fondamentale prestare massima attenzione a quanto riportato sul Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di riferimento.
Qualora questo tipo di evento non sia disciplinato dal proprio CCNL occorre fare riferimento al Codice Civile, in particolare all’art. 1218 sulla responsabilità del debitore e all’art. 2104 sulla diligenza del prestatore di lavoro.
Il Codice Civile prevede che l’impossibilità ad adempiere al proprio obbligo contrattuale debba essere provata dal lavoratore, inoltre l’adempimento dovrà essere effettivo. In caso contrario potrebbe scattare l’addebito disciplinare per assenza ingiustificata del lavoratore (art. 2106).
Fonti: lavoroediritti.com
Lascia un commento