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Nocera: gli infermieri devono garantire le stesse funzioni dell’oss. Ipasvi Salerno risponde

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Alla incredibile nota firmata dal responsabile del reparto di Medicina, Basilio Fimiani segue la risposta celere e precisa del presidente del collegio di Salerno, Cosimo Cicia

Quando è pervenuta all’attenzione della nostra redazione l’assurda disposizione di servizio di Fimiani, abbiamo ritenuto opportuno richiamare il collegio ipasvi salernitano (VEDI).

Lo stesso attraverso una nota inviata al responsabile UOC di Medicina Generale
P.O. Umberto I° di NOCERA INFERIORE, al direttore generale e all’o.d.m. provinciale chiede l’immediata revoca della disposizione.

Di seguito la nota ipasvi:

Oggetto: o.d.s. del 7.7.2017 – mansioni O.S.S. da parte degli infermieri.

Con riferimento all’ordine di servizio di cui all’oggetto, il Collegio Provinciale IP.AS.VI di Salerno, mio tramite n.q. di suo Presidente p.t., preposto, tra l’altro, alla tutela del decoro e della dignità della professione, con la presente eleva vibrata protesta e contesta il contenuto dello stesso in quanto illegittimo per palese violazione della normativa che determina la sfera di competenza dell’infermiere.

Con riferimento ad essa, va in via pregiudiziale, categoricamente affermato, che essendo quella dell’infermiere professione sanitaria, a mente del primo comma dell’art. 1 legge 26.2.1999, n. 42, che ha abrogato la dizione di professione sanitaria ausiliaria, essa si presenta essere professione sanitaria senza alcuna aggettivazione.

La qualificazione giuridica di professione comporta che la sfera di competenza professionale è ben determinata dai seguenti tre elementi: 1) il Decreto Ministeriale che regolamenta il profilo professionale di ogni singola figura, che per l’infermiere è il D.M. 14 settembre 1994, n. 739; 2) gli esami sostenuti per il corso di laurea, in quanto da essi è possibile presupporre le conoscenze acquisite e, quindi, la corrispondente capacità; 3) il codice deontologico.

Da siffatte norme legislative e regolamentari va dedotto che la figura professionale dell’infermiere è allo stato ben determinata nella sfera di competenza.

Pertanto, il professionista è obbligato ad esercitare rigorosamente l’attività di sua competenza, in quanto la normativa determinante la sfera di competenza di qualsiasi singola professione è definibile di ordine pubblico, in quanto è imperativa o cogente, vale a dire che deve essere obbligatoriamente osservata; inderogabile, in quanto nessuno può non osservarla adducendovi ingiustificate deroghe; tassativa, in quanto l’attività professionale può essere esercitata solo nei limiti espressamente previsti.
L’art. 52, primo comma del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, sui dipendenti degli enti pubblici, afferma che “Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto”.
Poiché le mansioni sono direttamente correlate al profilo professione, il possesso del profilo professionale di infermiere impone che il dipendente da un lato ha il diritto e dall’altro è obbligato all’esercizio delle mansioni corrispondenti.
Da ambedue dette premesse si deduce che l’espletamento delle attività strettamente rientranti nella sfera di competenza professionale va osservato direttamente dai professionisti interessati e, indirettamente, dalle amministrazioni di dipendenza, obbligate ad organizzare i servizi nel pieno rispetto, appunto, delle sfere di competenza così come statuite dalla legge e da ultimo nei rapporti con i destinatari delle prestazioni, titolari del diritto ad ottenerle dalla figura professionale appositamente prevista dal nostro ordinamento.
Il D.M. 739/94, all’art. 1, comma 1, detta il seguente principio:”L’infermiere è l’operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante (oggi laurea di primo livello) e dell’iscrizione all’albo professionale, è responsabile dell’assistenza generale infermieristica”. Il riportato principio viene specificato al comma 2 nel modo che segue: “L’assistenza infermieristica preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa”.

La disposizione permette di dedurre in modo incontrovertibile che l’infermiere è preposto all’esercizio di atti aventi stretta natura sanitaria.

Precisato quanto sopra, questo Collegio, in ragione dei propri compiti d’istituto, tesi alla vigilanza e tutela del decoro professionale della categoria, chiede l’immediata revoca dell’ordine di servizio impartito, sollecitando, nel contempo, le urgenti e necessarie determinazioni di carattere principalmente organizzativo per vedere garantiti ai professionisti infermieri i diritti giuridici e professionali che loro spettano”.

Giuseppe Papagni

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