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Enpapi: effetti del mancato pagamento dei contributi. Gestione separata e obblighi contributivi

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ENPAPI: Modello UNI/2017, variazioni attività, ultra sessantacinquenni 1
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EFFETTI DEL MANCATO PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI

Si ricorda che ogni iscritto è tenuto al versamento annuale dei contributi previdenziali secondo le scadenze prefissate dall’Ente. Il mancato rispetto dei termini per il pagamento della contribuzione dovuta per l’anno in corso comporta l’obbligo del pagamento degli interessi di mora calcolati in misura pari allo 0,60% per ogni mese o frazione di mese, con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell’effettivo versamento.

Inoltre, il ritardo nei pagamenti, se superiore a 90 giorni, genera l’ulteriore applicazione di una sanzione pari al 10% del capitale non pagato tempestivamente. Nel caso in cui l’iscritto ometta o ritardi le comunicazioni all’Ente, o renda comunicazioni infedeli,  sulle eventuali maggiori somme dovute si applicano le sanzioni suddette con decorrenza dal giorno in cui tali maggiori somme avrebbero dovuto essere versate.

La natura obbligatoria del pagamento permette all’Ente di avvalersi in ogni tempo, per l’attività di vigilanza, della conoscenza del reddito imponibile dell’iscritto, attraverso i dati della Amministrazione finanziaria ovvero di altri soggetti pubblici e privati. Infine, l’Ente è tenuto – per la riscossione dei contributi insoluti, maggiorati di sanzioni e interessi e di ogni altra somma – di avvalersi delle procedure ingiuntive ed esecutive previste dalla legge.

 

GESTIONE SEPARATA ENPAPI – OBBLIGHI CONTRIBUTIVI PER I COMMITTENTI

Si ricorda che nel caso di professionisti iscritti alla Gestione Separata ENPAPI il contributo complessivamente dovuto è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L’obbligo di versamento, tuttavia, compete esclusivamente al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene, pertanto, trattenuta in busta paga all’atto della corresponsione del compenso.

Ai fini di una corretta applicazione dell’aliquota, il committente dovrà, inoltre, acquisire dal collaboratore un’apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva (eventuale titolarità di pensioni o di ulteriori rapporti assicurativi). Le aliquote contributive da applicare, infatti, sono differenti per le due diverse categorie:

A) Titolari di rapporto di collaborazione NON contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico:
ANNO: 2018 ALIQUOTA IVS: 33%
In aggiunta ai contributi di cui sopra è dovuto un ulteriore contributo pari, attualmente, allo 0,72% destinato al finanziamento dell’indennità di maternità, del congedo parentale, dell’assegno per il nucleo familiare, dell’indennità di malattia e di degenza ospedaliera.
B) Titolari di rapporto di collaborazione E contestualmente assicurati presso altra forma di previdenza obbligatoria o titolari di trattamento pensionistico:
ANNO: 2018 ALIQUOTA IVS: 24%
Il versamento contributivo andrà effettuato con mod. F24 accise entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
La denuncia del compenso erogato al collaboratore deve essere effettuata dal committente entro la fine del mese successivo a quello di corresponsione.
I collaboratori non effettuano dichiarazioni annuali all’Ente e pertanto non sono tenuti all’invio del modello UNI.

 

Sandro Tranquilli

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