Ecco le comunicazioni provenienti dall’Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione infermieristica.
PROSSIMI INCONTRI (di Giovanna Bertoglio)
Fornire gli strumenti utili per lo svolgimento della libera professione
infermieristica e approfondire la conoscenza degli aspetti previdenziali
ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da
ENPAPI, dagli Ordini delle Professioni Infermieristiche e dalle
Università. Di seguito il prossimo incontro:
• Incontro “Libera Professione Infermieristica: strumenti di lavoro”,
organizzato dal Corso di Laurea in Infermieristica di Asti, che si terrà
il 21 marzo 2019, dalle ore 09.00 alle ore 13.00, presso la sede sita in
Piazzale Fabrizio De André – ASTI.
RIDUZIONI/ESONERI – APPLICABILITÀ DELLE AGEVOLAZIONI (di Sandro Tranquilli)
Per chiarire meglio l’applicabilità e l’efficacia delle riduzioni,
illustreremo, di seguito, le diverse tipologie di contribuzione (minima
e dovuta) oltre alle agevolazioni previste dal Regolamento di
Previdenza e, con l’aiuto di alcuni esempi, chiariremo il campo
applicativo.
Ricordiamo innanzitutto che le riduzioni di seguito esposte si
applicano sulla sola contribuzione minima obbligatoria pari, per
l’anno 2019, ai seguenti importi:
1. Riduzione del contributo soggettivo minimo (art. 4, comma 8
del vigente Regolamento di Previdenza):
Il contributo soggettivo minimo può essere ridotto del 50%, su
richiesta dell’iscritto, nei seguenti casi:
a) contestuale svolgimento di lavoro dipendente con contratto a
tempo parziale (part-time) con orario di lavoro inferiore o pari alla
metà del tempo pieno (Part-time fino al 50%);
b) sospensione dell’attività professionale per almeno sei mesi
continuativi nel corso dell’anno solare;
c) fino al compimento del trentesimo anno di età;
d) per i titolari di partita IVA per i primi quattro anni di iscrizione.
2. Esonero parziale contribuzione minima soggettiva ed
integrativa – rapporto di lavoro part-time dal 51 al 99% (art. 4,
comma 7 del vigente Regolamento di Previdenza):
3. Esonero totale contribuzione minima soggettiva ed
integrativa e contributo di maternità – rapporto di lavoro full-time
100% (art. 4, comma 7 del vigente Regolamento di Previdenza):
4. Titolari di trattamento pensionistico (art. 4, comma 7 del
vigente Regolamento di Previdenza):
Gli iscritti all’Ente titolari di trattamento pensionistico hanno diritto a:
a) riduzione del 50% del contributo soggettivo minimo obbligatorio;
b) esonero dal contributo integrativo minimo;
c) riduzione del 50% dell’aliquota minima obbligatoria prevista per la
determinazione del contributo soggettivo dovuto.
Tutte le agevolazioni contributive non sono cumulabili e sono
concesse su dichiarazione dell’iscritto, da inviare con le modalità
stabilite dall’Ente.
L’INDENNITÀ DI MALLATTIA E QUELLA DI DEGENZA OSPEDALIERA A FAVORE DEGLI INFERMIERI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI (di Sandro Tranquilli)
Possono presentare domanda di indennità di malattia gli iscritti alla
Gestione Separata ENPAPI, non titolari di altra posizione
previdenziale o trattamento pensionistico, che siano titolari di 3
mensilità di contribuzione ENPAPI, nei 12 mesi precedenti la data di
inizio dell’evento e che non abbiano un reddito individuale superiore,
nell’anno solare precedente l’evento, al 70% del massimale
contributivo stabilito annualmente (art. 2, comma 18, della Legge n.
335/1995).
L’indennità viene calcolata, applicando la percentuale del 4%, del 6% o
dell’8% a seconda delle mensilità di contribuzione accreditate nei 12
mesi precedenti l’evento, assumendo a riferimento l’importo che si
ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo valido per l’anno
di inizio della malattia; ne consegue che, per le malattie iniziate
nell’anno 2019, anno nel quale il massimale contributivo risulta pari a
euro 102.543,00, l’indennità viene calcolata su euro 280,94 (euro
102.543,00 diviso 365) e corrisponde, per ogni giornata
indennizzabile, a:
• € 11,24 (4%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate
da 3 a 4 mensilità di contribuzione;
• € 16,86 (6%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano accreditate
da 5 a 8 mensilità di contribuzione;
• € 22,48 (8%), se nei 12 mesi precedenti l’evento risultano
accreditate da 9 a 12 mensilità di contribuzione.
Il periodo massimo indennizzabile è pari ad 1/6 della durata del
rapporto di lavoro. Sono, in ogni caso, garantiti un minimo di 20 giorni
di malattia nell’anno solare ad esclusione degli eventi di durata
inferiore a 4 giorni.
L’indennità di degenza ospedaliera spetta agli iscritti alla Gestione
Separata ENPAPI, in possesso degli stessi requisiti previsti per
l’ipotesi di indennità di malattia, nel caso di ricovero presso strutture
ospedaliere pubbliche o private convenzionate con il SSN. L’indennità
viene calcolata – con percentuali diverse (8%, 12% e 16%) a seconda
della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti il ricovero –
sull’importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale
contributivo valido per l’anno nel quale ha avuto inizio l’evento.
Conseguentemente, per le degenze iniziate nell’anno 2019,
l’indennità, calcolata su € 280,94, corrisponde, per ogni giornata
indennizzabile, a:
• € 22,48 (8%), in caso di accrediti contributivi da 3 a 4 mesi;
• € 33,71 (12%), in caso di accrediti contributivi da5 a 8 mesi;
• € 44,95 (16%), in caso di accrediti contributivi da 9 a 12 mesi.
Redazione Nurse Times
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